CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 5611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5611 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOL: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 5611 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 7.5.2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di IG RR in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'asserita insussistenza dei requisiti normativamente richiesti dall'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'asserita sussistenza dei presupposti della contestata recidiva. III) Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena base per il reato contestato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo è generico e attiene al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente escluso l'attenuante invocata sulla scorta dei motivi a delinquere - posto che l'attività di spaccio, stante lo stato di disoccupazione dell'imputato, è stata logicamente ritenuta costituire una concreta fonte di guadagno - del profitto conseguito o conseguendo - in relazione alla cessione di 3,3 grammi di cocaina confezionata in n. 11 dosi pronte allo spaccio - nonché della ravvisata potenzialità offensiva della condotta. 4.2. Anche il secondo motivo è generico e, comunque, aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ravvisato la recidiva in forza di una ponderata valutazione di pericolosità sociale del prevenuto, desunta dai numerosi precedenti specifici, anche recenti, e dalla perdurante inclinazione a delinquere dell'imputato, nonostante le precedenti condanne, evidentemente prive di deterrenza nei suoi confronti. 4.3. Il terzo motivo attiene al merito e non può essere sindacato in sede di legittimità, posto che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, fra l'altro, la pena non si discosta dalla media edittale, 9 sicché la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame analitico dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto. Al riguardo, i giudici di appello hanno adeguatamente motivato in punto di trattamento sanzionatorio, facendo riferimento all'offesa arrecata e alla personalità dell'imputato. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 5611 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 7.5.2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di IG RR in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'asserita insussistenza dei requisiti normativamente richiesti dall'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'asserita sussistenza dei presupposti della contestata recidiva. III) Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena base per il reato contestato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo è generico e attiene al merito, a fronte di una motivazione che ha congruamente escluso l'attenuante invocata sulla scorta dei motivi a delinquere - posto che l'attività di spaccio, stante lo stato di disoccupazione dell'imputato, è stata logicamente ritenuta costituire una concreta fonte di guadagno - del profitto conseguito o conseguendo - in relazione alla cessione di 3,3 grammi di cocaina confezionata in n. 11 dosi pronte allo spaccio - nonché della ravvisata potenzialità offensiva della condotta. 4.2. Anche il secondo motivo è generico e, comunque, aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ravvisato la recidiva in forza di una ponderata valutazione di pericolosità sociale del prevenuto, desunta dai numerosi precedenti specifici, anche recenti, e dalla perdurante inclinazione a delinquere dell'imputato, nonostante le precedenti condanne, evidentemente prive di deterrenza nei suoi confronti. 4.3. Il terzo motivo attiene al merito e non può essere sindacato in sede di legittimità, posto che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, fra l'altro, la pena non si discosta dalla media edittale, 9 sicché la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame analitico dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto. Al riguardo, i giudici di appello hanno adeguatamente motivato in punto di trattamento sanzionatorio, facendo riferimento all'offesa arrecata e alla personalità dell'imputato. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2022