Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1738
CASS
Sentenza 7 febbraio 2002

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Massime1

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e sotto l'aspetto economico - funzionale che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La relativa indagine implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione è incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto i profili della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 5830 del 22
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1738
Data del deposito : 7 febbraio 2002

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