Sentenza 7 febbraio 2002
Massime • 1
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e sotto l'aspetto economico - funzionale che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La relativa indagine implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione è incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto i profili della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5830 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5830 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11852-2021 proposto da: F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN LUIGI ROCCHI; – ricorrente – contro M.G., ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta WHE REPUBBLICA ITALIANA01 7 38 / 02 dal Sig.
3.10 per diritti E 8 FEB. 2002 - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 6819/99 Dott. Ugo · Consigliere 4317 RIGGIO Cron. Dott. GI SETTIMJ - Consigliere Rep. 493 - Dott. GI SCHERILLO Consigliere Ud. 18/10/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. FL SENTENZA dal Sig. L per diritti 3.19 sul ricorso proposto da: il 8 FEB. 2002 IL CANCELLIERE ET UN IA, elettivamente domiciliata in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 18, presso lo studio UFFICIO COPIE dell'avvocato MAZZETTI FEDERICO, difesa dall'avvocato Richiesta copia studio BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO, giusta delega in atti%; dal Sig. E per diritti 3.12. $52.2007 - ricorrente il - IL CANCELLIERE
contro
TO NA, TO ER, TO NN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO fen proc stee die noteis dott. Sebine hommerot a , giusta delega in atti;
M OTE che li difende SUPREMA DI CASSAZIONE 1/6/20 Ref524633PETRETTI, UFFICIO COPIE 2001 - resistenti Richiesta copia Studio 1380 dal Sig. SAN contro 3. 10..... ,diritti -1- Mi per il IL CANCELLIERE ET AR, HI TE, HI AU, ROLLERI di ed. & ET IN ACHILLE intimati con integrazione del contraddittorio - avverso la sentenza n. 897/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 04/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato PETRETTI Alessio, difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Mmm SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 9 giugno 1986 GI Bertona- ti, GI RT e PI RT quali eredi legittimi di NI RT, l'una per 1/6 e gli altri due per 1/12 ognuno, in quanto rispettivamente sorella e nipoti ex fratre del defunto citarono davanti al Tribunale di Chia- vari la vedova del de cuius RM ET, chiedendo che si procedesse, previa resa dei conti, alla divisione dell'asse, costituito da terreni agricoli con fabbricato rurale e costru- zioni accessorie, da denaro in deposito presso un istituto di credito, da mobili e arredi della casa familiare. RM ET aderì alla domanda, chiedendo però che gli immobili fossero assegnati a lei, in applicazione dell'art. 720 cod. civ. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza dell'8 luglio 1992 il Tribunale attribuì a ognuna delle parti alcuni distinti appezzamenti ricavati dal frazionamento del compendio immobiliare, nonché a RM ET l'edificio principale, a GI RT una stalla con fienile, a GI 6819/1999 3 RT e a PI RT un locale destinato a frantoio, da suddividere materialmente in due porzioni;
assegnò ai condividenti il denaro del deposito bancario, corrispondentemente alle loro rispettive quote ereditarie;
rigettò la domanda di divisione dei beni mobili;
convalidò il seque- stro giudiziario degli immobili, che era stato autorizzato ed eseguito in corso di causa, ad istanza degli attori;
condannò la convenuta alle spese di giudizio. Impugnata da RM ET, la decisione stata confermata dalla Corte di appello di Genova, che con sentenza del 4 dicembre 1998 ha rigettato il gravame, salvo che relativamente alle spese, le quali sono state poste a carico della massa. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA ET OZ - quale erede di RM ET, deceduta nel corso del giudi- in base a un motivo, poi illu-zio di appello - strato anche con memoria. GI RT, GI RT e PI RT non si sono costituiti, ma hanno nominato un difensore, che ha partecipato alla discussione orale. Gli altri eredi dell'originaria attrice, MA ET, 6819/1999 IN GH, UR GH e HI ER (nei cui confronti è stato integrato il contradditto- rio, come questa Corte aveva disposto con ordi- nanza pronunciata all'udienza del 13 marzo 2001) non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo addotto a sostegno del ri- corso MA ET OZ, denunciando «Viola- zione e/o errata applicazione degli artt. 720 C.C. e 540 c.c. Difetto di motivazione e contrad- dittorietà su punto decisivo della controversia 360 n. III e IV c.p.c.»>,in relazione all'art. formula varie censure, tutte concernenti il capo della sentenza impugnata con cui la Corte di appello ha confermato che lo scioglimento della comunione tra le parti, per gli immobili, deve avvenire in natura: lamenta la ricorrente che il giudice di secondo grado non ha tenuto conto del deprezzamento che ne conseguirebbe, sia per l'intero compendio, destinato alla gestione di una unitaria azienda agricola, sia per le singole porzioni derivanti dai frazionamenti;
ha inoltre mancato di considerare la necessità di imporre pesi e servitù su alcuni dei beni;
ha dato rilie- vo а circostanze ininfluenti come l'età della 6819/1999 5 convenuta e la mancata coltivazione dei terreni all'epoca dello svolgimento delle operazioni peritali;
ha formato la massa da dividere omet- tendo di detrarre il valore del diritto di abita- zione nella casa familiare, che a RM Mar- chetti competeva a titolo di legittima. Quest'ultima doglianza e quella riguardante le «rilevanti servitù di passaggio ed accesso»>, da cui resterebbero gravati gli immobili assegna- ti alle parti, vanno senz'altro disattese, а causa della loro "novità": nell'adire il giudice di secondo grado, infatti, l'appellante non aveva mosso alcun rilievo alla sentenza del Tribunale, né sull'uno né sull'altro di tali punti, sicché l'esame delle relative questioni è precluso in questa sede, non avendo esse formato oggetto di dibattito e di decisione nel giudizio a quo. Devono invece essere accolte le altre censure formulate dalla ricorrente. Verificare se in fatto sussistono le condi- zioni richieste per l'applicabilità dell'art. 720 cod. civ. implica accertamenti, valutazioni e apprezzamenti prettamente di merito, sicché la relativa decisione non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che sotto i profili della 6819/1999 6 Mm. mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Da tali vizi la sentenza impugnata non è però immune. Innanzi tutto, infatti, il giudice di secondo grado ha bensì affrontato la questione del "de- prezzamento" (che poteva costituire una circo- stanza di per sé ostativa alla divisione in natura: V.1 per tutte, Cass. 24 novembre 1998 n. 11891), ma non ha dato conto, in maniera esau- riente e logicamente coerente, delle ragioni per cui l'ha risolta in senso negativo: ha contestato aprioristicamente che a «una qualsiasi diminuzio- ne di valore>>, di cui peraltro non ha neppure precisato l'entità, dovesse riconoscersi «carat- tere impeditivo»> al frazionamento materiale, osservando che se le singole porzioni restano produttive «non può affermarsi che la divisione rechi pregiudizio»>; ha inoltre suffragato questo assunto mediante argomentazioni ipotetiche e vaghe (come: «non può allora escludersi che la frazione di vigna assegnata ad un coerede possa produrre la stessa quantità di uve%;B che gli ulivi presenti in ciascuna porzione assegnata diano in futuro la stessa quantità di olive»); ha dunque 6819/1999 7 Mmm mancato di indicare elementi concreti e specifi- ci, che giustificassero il mancato recepimento delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio circa la diminuzione di valore del com- pendio, conseguente al suo smembramento. In secondo luogo la Corte di appello, nel presupposto che non fosse stato provato da Ermi- nia ET il carattere di «unità elementare>> del complesso, ha omesso di verificare se comun- que il frazionamento in "parti" distinte consen- tisse per ognuna il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funziona- lità che aveva il "tutto" (come è necessario, ai fini della divisibilità in natura: V. 1 tra le altre, Cass. 11 marzo 1997 n. 2170). Non ha infatti considerato che strutture normalmente essenziali per la conduzione di un'azienda agri- cola, come l' (unica) abitazione rurale, l' (unica) stalla e l' (unico) frantoio, peraltro da suddivi- dere a sua volta a metà, sono state incluse ognuna in un diverso lotto, sicché gli altri ne sono restati privi. In mancanza poi, nella sen- tenza impugnata, di ogni indicazione circa l'estensione e la particolare destinazione dei vari appezzamenti ricavati dal frazionamento, non 6819/1999 8 Mm risulta calzante l'esempio, prospettato dalla Corte di appello, di una divisione che riguardi «un latifondo in frazioni che consentono lo sfruttamento intensivo delle singole parti» e che quindi non può considerarsi pregiudizievole dell'economia>>: non solo l'eccesso, ma anche il difetto delle dimensioni di un immobile destinato all'esercizio dell'agricoltura va considerato "pregiudizievole", come si evince dai divieti contenuti negli artt. 846 ss. cod. civ. (pur se non attuati) e dalle disposizioni delle leggi sulla riforma fondiaria, che sancivano l'indivi- sibilità perpetua (ora ridotta a trenta anni dalla legge 25 settembre 1992, n. 9636) dei poderi oggetto di assegnazione. Infine, la Corte di appello ha erroneamente attribuito rilievo a dati come l'età molto avan- zata di RM ET, il suo decesso avvenu- to nel corso del giudizio di secondo grado, la mancanza di notizie in ordine all'identità dei suoi successori, lo stato di abbandono del fondo, constatato consulente tecnico di ufficio.dal Quest'ultima circostanza, come esattamente ha rilevato la ricorrente, va addebitata all'inerzia del custode, nominato in occasione del sequestro 6819/1999 9 giudiziario autorizzato ed eseguito nel corso del giudizio di primo grado, su richiesta degli attori, ma comunque avrebbe dovuto essere reputa- ta del tutto ininfluente, anche se avesse impli- cato che l'anziana convenuta non era in grado di utilizzare il compendio immobiliare secondo la sua destinazione, neppure avvalendosi dell'opera altrui. Che un immobile non sia comodamente divisibile, ○ che il suo frazionamento rechi pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene può essere desunto esclusivamente da elementi oggettivi intrinseci, inerenti alla natura del bene e alla sua destinazione, mentre le qualità soggettive dei condividenti possono semmai rilevare soltanto ai fini della (logica- mente e cronologicamente successiva) individua- zione della parte da scegliere come destinataria dell'attribuzione, eventualmente anche in deroga al criterio preferenziale della titolarità della quota maggiore. Accolto pertanto il ricorso per quanto di ra- gione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in della Corte di appello di una diversa sezione anche rimessa la pronuncia Genova, cui viene 10 6819/1999 sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Genova, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 18 ottobre 2001 م ا م КО СИ ة 109T 129,11 заде IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri N. 160,10 DEPOSITATO I CANCELLERIA 07 FEB, 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 al n 22286 MAG. 2002 ri Registrato in 4 (euro CENTOS: p. #Dirige.. (Dott.ssa Man Responsabile GO (Dr. M. 6819/1999 11