Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 42399
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Sentenza 16 novembre 2006

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La sospensione del servizio militare di leva, attuata con la normativa di cui alla L. n. 215 del 2001, non ha eliminato il servizio obbligatorio di leva, con abrogazione della fattispecie penale di rifiuto del servizio militare, in quanto sussiste ancora l'interesse al regolare reclutamento, finalizzato a far conseguire la necessaria istruzione militare, in modo che, ove particolari situazioni lo richiedano, il cittadino possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la patria. Poiché permane il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, il rapporto tra nuova e previgente disciplina deve essere inquadrato nell'ambito del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., senza alcuna influenza della modifica legislativa sulle situazioni passate in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 42399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42399
    Data del deposito : 16 novembre 2006

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