Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
La sospensione del servizio militare di leva, attuata con la normativa di cui alla L. n. 215 del 2001, non ha eliminato il servizio obbligatorio di leva, con abrogazione della fattispecie penale di rifiuto del servizio militare, in quanto sussiste ancora l'interesse al regolare reclutamento, finalizzato a far conseguire la necessaria istruzione militare, in modo che, ove particolari situazioni lo richiedano, il cittadino possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la patria. Poiché permane il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, il rapporto tra nuova e previgente disciplina deve essere inquadrato nell'ambito del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., senza alcuna influenza della modifica legislativa sulle situazioni passate in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 42399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42399 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3397
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 12444/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI MO, N. IL 15/06/1981;
avverso ORDINANZA del 08/03/2006 G.I.P. TRIBUNALE di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'8/3/2006 il GIP del Tribunale di Bolzano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna 1/3/2004 (irr. il 27/3/2004) proposta nell'interesse di SI ZI, non ritenendo abrogato, pur considerata la nuova normativa in materia, il reato di rifiuto del servizio militare tuttora configurabile nei confronti di coloro che, essendo nati entro il 1985, erano ancora assoggettabili alla leva in base alla disciplina transitoria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il ZI deducendo violazione ed erronea applicazione di legge nonché
contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente ha rilevato che la nuova disciplina aveva inciso in maniera determinante sugli elementi fondamentali del servizio militare obbligatorio, così rendendo applicabile il disposto di cui all'art. 2 c.p., comma 2. Il ricorso deve essere rigettato.
Le modifiche normative in tema di leva obbligatoria, seppure certamente significative, non hanno comportato la totale abolizione del servizio di leva obbligatoria ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace (quali: lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, ovvero l'insufficienza del personale di servizio e impossibilità di colmare le vacanze in organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato da non più di cinque anni).
Di tale quiescente e minor ambito dell'istituto deve naturalmente tenersi conto nella valutazione di condotte pregresse ancora sub iudice e riconducibili al reato di cui si discute secondo la normativa pre - modifica. Precisato infatti che la disciplina sul reclutamento militare è recepita nella norma incriminatrice de qua, contribuendo ad integrarne il precetto, deve osservarsi: da un lato, come le introdotte modifiche non abbiano inciso sull'esistenza del servizio militare obbligatorio (che permane negli ambiti sopra indicati), ma abbiano riguardato le disposizioni relative alle modalità di prestazione del servizio militare, oggi articolato prevalentemente su base professionale e volontaria ma anche su base obbligatoria in presenza di determinati presupposti o condizioni;
dall'altro lato, come la consistenza delle modifiche abbia comportato una ridefinizione della norma incriminatrice (in particolare della sfera dei destinatari degli obblighi e delle sanzioni), con effetto parzialmente abrogativo di tutti quei fatti che non siano riconducibili alla stessa come oggi ridisegnata. Ne consegue che, in caso di condotte ancora sub iudice riconducibili alla norma incriminatrice pre - modifica ma non già alla fattispecie incriminatrice quale ridisegnata dalle difformi norme integratici del precetto penale, tali condotte devono andare esenti da pena, ciò imponendolo il principio per il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile" (cfr. Cass. sentenze n. 16228/2006 e n. 24270/2006), chiaramente teso ad evitare l'operatività di una normativa anteriore, parzialmente sconfessata nel suo più ampio ambito e nella sua maggiore incisività dalla nuova normativa, non più rispondente in foto al sentimento sociale.
Ma, proprio perché le modifiche legislative introdotte in materia non hanno abrogato in toto il servizio obbligatorio di leva e non hanno comportato la eliminazione della fattispecie penale di cui si discute, permanendo tuttora il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, non può farsi corretto riferimento, in caso di sentenza passata in giudicato che su tale reato abbia statuito, al disposto di cui all'art. 2 c.p., comma 2; continua infatti a sussistere l'interesse al regolare reclutamento, tutelato anche dal reato de quo, finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della necessaria istruzione militare affinché, ove particolari situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere (anche prestando il servizio militare, che rimane obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge) il dovere di difendere la Patria, solennemente sancito dall'art. 52 Cost.. Da ciò consegue che il rapporto tra nuova e previgente disciplina in materia di servizio militare obbligatorio deve essere inquadrato nell'ambito del quarto - e non del comma 2 del citato art. 2 c.p. (cfr. Cass. sentenze n. 16228/2006 e n. 24270/2006 già menzionate) e che, pertanto, il succedersi delle normative in questione non esplica alcuna influenza in relazione alle statuizioni passate in giudicato. Alla stregua di quanto sopra si impone dunque il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ZI SI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006