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Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2023, n. 39156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39156 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA SE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro 1'01/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
udito l'avv. Vincenzo Galeota, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di RA SE, ritenuto gravemente indiziato per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ('ndrina La SA), tentata estorsione in danno di alcune imprese coinvolte nei lavori "Cittadella di Padre PI" (Capo L), porto e detenzione di armi aggravate (capo B1). 2. Ha proposto ricorso l'indagato articolando quattro motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39156 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 20/06/2023 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Il Tribunale, a fronte di specifici rilievi contenuti in una memoria, avrebbe sostanzialmente omesso una autonoma valutazione. La prova della condotta partecipativa sarebbe stata erroneamente fatta discendere dall'ipotizzato inserimento dell'indagato in un fatto estorsivo sorto nel 2017 - al quale in realtà RA sarebbe stato estraneo - valorizzando due accertamenti di polizia giudiziaria del 2019, allorquando il ricorrente era stato notato in compagnia di AN La SA;
sarebbe congetturale l'affermazione secondo cui RA fosse consapevole della vicenda estorsiva per come delineata in atti, potendo al più al ricorrente essere attribuiti atti preparatori privi di rilevanza penale ex art. 49 cod. pen. Nel caso di specie, in ragione dei principi affermati dalle Sezioni unite, mancherebbe la prova della condotta di partecipazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'episodio della tentata estorsione. Secondo la prospettazione accusatoria, l'indagato avrebbe compiuto sopralluoghi sul cantiere dell'estorto al fine di verificare lo stato dei lavori e ciò in favore della cosca c.d. "dei La SA", cosi da rafforzarne il proposito criminoso. In tal senso sarebbe stato valorizzato il contenuto di una conversazione intercettata e le propalazioni di PO EN il quale avrebbe riferito che RA, per residenza anagrafica, era vicino al cantiere e controllava i lavori;
il Tribunale, secondo il ricorrente, non avrebbe tuttavia considerato che la residenza anagrafica di RA sarebbe in una frazione diversa da quella in cui è posta la Cittadella di Padre PI e che ciò era noto agli inquirenti. Si aggiunge come in sede di riesame si fosse evidenziato che lo stesso RA nella conversazione indicata aveva affermato di aver appreso dello stato del cantiere non per averlo visionato ma da un architetto dello stesso suo paese, coinvolto nelle opere;
dunque, non una conoscenza diretta. Anche sul punto l'ordinanza sarebbe viziata. RA , diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe stato inoltre partecipe delle tre conversazioni del 16.2.2019- 20.3.2019 e 27.7.2019 (viene richiamata pag. 67 dell'ordinanza applicativa), valorizzate in chiave accusatoria, ma solo ad una del 2017, neutra sotto il profilo della volontà estorsiva. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo Bl, relativo alla detenzione illegale di un'arma del tipo cal. 9 Anche in questo caso il giudizio di gravità indiziaria sarebbe stato fatto derivare da una singola conversazione in cui sarebbe stata attribuito il possesso dell'arma a Ferrero, nonostante tre perquisizioni negative da questi subite nel corso delle indagini. 2 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari fatte discendere, quanto ai due reati fine, anche dalla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. A differenza degli assunti del Tribunale, il ricorrente sarebbe un soggetto incensurato, che non ricoprirebbe nessun ruolo verticistico in seno al sodalizio, che prima della ordinanza per cui si si procede non era in carcere e che non avrebbe esercitato nessun potere criminale. Le ragioni poste a fondamento delle ritenute esigenze cautelari sarebbero quindi del tutto disancorate dalla concreta posizione individuale, la cui condotta si rivela essere di breve durata, marginale, meramente esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo di ricorso. 2. I primi tre motivi, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2.1. Il Tribunale con una motivazione priva di illogicità evidenti e di contraddizioni ha: a) indicato i molteplici elementi - peraltro nemmeno contestati - posti a fondamento del giudizio di gravità indiziarla relativo alla esistenza della associazione mafiosa riferibile "ai AR;
b) descritto il ruolo dell'indagato e il coinvolgimento di questi nelle attività estorsive del sodalizio mafioso, indicando puntualmente i plurimi elementi da cui è stato fatto discendere il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del RA al gruppo anche in ragione del rapporto con AN La SA (pagg. 7 e ss. ordinanza); c) spiegato (cfr. pag. 10 ordinanza impugnata) il senso e il ruolo del coinvolgimento dell'indagato alla tentata estorsione in danno delle imprese coinvolte nei lavori della "Cittadella di Padre PI" (capo L); d) riportato il contenuto - obiettivamente chiaro - della conversazione intercettata 1'1.2.2019 posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria per il reato di illecita detenzione e porto di armi. 2.2. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente, da una pate, limitato ad affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione della ordinanza impugnata, e, dall'altra, a prospettare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 3 Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso. Il Tribunale, quanto al giudizio sulle esigenze cautelari e, in particolare, al pericolo di recidiva, ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui sarebbe gravato il ricorrente, al ruolo verticistico di questi in ragione del quale RA si sarebbe trovato già in carcere, al numero imponente di estorsioni commesse in due anni. Si tratta di una motivazione che tuttavia non pare costruita sulla posizione processuale del ricorrente, che non era in carcere prima della esecuzione del titolo cautelare per cui si procede, al quale non è attribuito un ruolo verticistico all'interno del sodalizio e non è neppure contestato un numero "imponente" di estorsioni;
né il Tribunale ha chiarito quali sarebbero i precedenti penali da cui RA sarebbe attinto. Sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata;
il Tribunale, in sede di rinvio, formulerà un nuovo giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari anche alla luce della considerazioni dell'indagato, secondo cui, invece la posizione di RA sarebbe marginale e caratterizzata da condotte meramente esecutive e di breve durata.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
udito l'avv. Vincenzo Galeota, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di RA SE, ritenuto gravemente indiziato per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ('ndrina La SA), tentata estorsione in danno di alcune imprese coinvolte nei lavori "Cittadella di Padre PI" (Capo L), porto e detenzione di armi aggravate (capo B1). 2. Ha proposto ricorso l'indagato articolando quattro motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39156 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 20/06/2023 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Il Tribunale, a fronte di specifici rilievi contenuti in una memoria, avrebbe sostanzialmente omesso una autonoma valutazione. La prova della condotta partecipativa sarebbe stata erroneamente fatta discendere dall'ipotizzato inserimento dell'indagato in un fatto estorsivo sorto nel 2017 - al quale in realtà RA sarebbe stato estraneo - valorizzando due accertamenti di polizia giudiziaria del 2019, allorquando il ricorrente era stato notato in compagnia di AN La SA;
sarebbe congetturale l'affermazione secondo cui RA fosse consapevole della vicenda estorsiva per come delineata in atti, potendo al più al ricorrente essere attribuiti atti preparatori privi di rilevanza penale ex art. 49 cod. pen. Nel caso di specie, in ragione dei principi affermati dalle Sezioni unite, mancherebbe la prova della condotta di partecipazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'episodio della tentata estorsione. Secondo la prospettazione accusatoria, l'indagato avrebbe compiuto sopralluoghi sul cantiere dell'estorto al fine di verificare lo stato dei lavori e ciò in favore della cosca c.d. "dei La SA", cosi da rafforzarne il proposito criminoso. In tal senso sarebbe stato valorizzato il contenuto di una conversazione intercettata e le propalazioni di PO EN il quale avrebbe riferito che RA, per residenza anagrafica, era vicino al cantiere e controllava i lavori;
il Tribunale, secondo il ricorrente, non avrebbe tuttavia considerato che la residenza anagrafica di RA sarebbe in una frazione diversa da quella in cui è posta la Cittadella di Padre PI e che ciò era noto agli inquirenti. Si aggiunge come in sede di riesame si fosse evidenziato che lo stesso RA nella conversazione indicata aveva affermato di aver appreso dello stato del cantiere non per averlo visionato ma da un architetto dello stesso suo paese, coinvolto nelle opere;
dunque, non una conoscenza diretta. Anche sul punto l'ordinanza sarebbe viziata. RA , diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe stato inoltre partecipe delle tre conversazioni del 16.2.2019- 20.3.2019 e 27.7.2019 (viene richiamata pag. 67 dell'ordinanza applicativa), valorizzate in chiave accusatoria, ma solo ad una del 2017, neutra sotto il profilo della volontà estorsiva. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo Bl, relativo alla detenzione illegale di un'arma del tipo cal. 9 Anche in questo caso il giudizio di gravità indiziaria sarebbe stato fatto derivare da una singola conversazione in cui sarebbe stata attribuito il possesso dell'arma a Ferrero, nonostante tre perquisizioni negative da questi subite nel corso delle indagini. 2 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari fatte discendere, quanto ai due reati fine, anche dalla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. A differenza degli assunti del Tribunale, il ricorrente sarebbe un soggetto incensurato, che non ricoprirebbe nessun ruolo verticistico in seno al sodalizio, che prima della ordinanza per cui si si procede non era in carcere e che non avrebbe esercitato nessun potere criminale. Le ragioni poste a fondamento delle ritenute esigenze cautelari sarebbero quindi del tutto disancorate dalla concreta posizione individuale, la cui condotta si rivela essere di breve durata, marginale, meramente esecutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo di ricorso. 2. I primi tre motivi, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 2.1. Il Tribunale con una motivazione priva di illogicità evidenti e di contraddizioni ha: a) indicato i molteplici elementi - peraltro nemmeno contestati - posti a fondamento del giudizio di gravità indiziarla relativo alla esistenza della associazione mafiosa riferibile "ai AR;
b) descritto il ruolo dell'indagato e il coinvolgimento di questi nelle attività estorsive del sodalizio mafioso, indicando puntualmente i plurimi elementi da cui è stato fatto discendere il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del RA al gruppo anche in ragione del rapporto con AN La SA (pagg. 7 e ss. ordinanza); c) spiegato (cfr. pag. 10 ordinanza impugnata) il senso e il ruolo del coinvolgimento dell'indagato alla tentata estorsione in danno delle imprese coinvolte nei lavori della "Cittadella di Padre PI" (capo L); d) riportato il contenuto - obiettivamente chiaro - della conversazione intercettata 1'1.2.2019 posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria per il reato di illecita detenzione e porto di armi. 2.2. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente, da una pate, limitato ad affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione della ordinanza impugnata, e, dall'altra, a prospettare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 3 Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso. Il Tribunale, quanto al giudizio sulle esigenze cautelari e, in particolare, al pericolo di recidiva, ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui sarebbe gravato il ricorrente, al ruolo verticistico di questi in ragione del quale RA si sarebbe trovato già in carcere, al numero imponente di estorsioni commesse in due anni. Si tratta di una motivazione che tuttavia non pare costruita sulla posizione processuale del ricorrente, che non era in carcere prima della esecuzione del titolo cautelare per cui si procede, al quale non è attribuito un ruolo verticistico all'interno del sodalizio e non è neppure contestato un numero "imponente" di estorsioni;
né il Tribunale ha chiarito quali sarebbero i precedenti penali da cui RA sarebbe attinto. Sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata;
il Tribunale, in sede di rinvio, formulerà un nuovo giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari anche alla luce della considerazioni dell'indagato, secondo cui, invece la posizione di RA sarebbe marginale e caratterizzata da condotte meramente esecutive e di breve durata.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.