Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8113 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
ce 58372 irpef ed ilor, processo;
て /6293/97; ud. 16/3/01; oggetto: E N 6 8 O I 9 Z 1 / A 4 / R 6 5 T A 2 S I . I . N R R G . - P E A . B R D T . L L U L A E A B - I D . R PUB LICA TAL B I R A 8 1 S T T N A 1 E I 3 J 1 R ONE DE PO LO ITALIANO E . 1 T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Сгон 18766 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Michele Cantillo consigliere Enrico Papa Giulio Graziadei 66rel. Aldo Ceccherini 66 66 Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente CORTE CUPREMA DI CASSAZIONE contro the CAMPIONE CIVILE AN IS;
58372 N. 50301 intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 23/5 del 3-26 febbraio 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Vessichelli, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo. La Corte, considerato: -che AN IS ha impugnato davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia avviso di accertamento notificatole il 27 dicembre 1993 inerente all'irpef ed all'ilor dovute per il 1990; -che l'Ufficio ha contestato l'ammissibilità dell'impugnazione, perché la copia del ricorso introduttivo gli era stata consegnata il 2 novembre 1994, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636; -che la Commissione di primo grado ha annullatof amine;
-che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello dell'Ufficio, rilevando, su detta questione pregiudiziale, che la tardività della consegna della copia era superata dalla partecipazione dell'Ufficio all'udienza di trattazione in primo grado, 2 con piena facoltà di svolgere attività difensiva, e, nel merito, che non erano stati offerti elementi idonei ad inficiare la decisione appellata;
-che l'Amministrazione delle finanze, con atto notificato il 21 novembre 1997, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, con due motivi, rispettivamente insistendo nella tesi dell'inammissibilità del ricorso della IS, e poi denunciando la radicale carenza o comunque l'inadeguatezza della motivazione sui quesiti attinenti al merito;
-che la IS non ha presentato controdeduzioni;
-che la consegna o spedizione all'ufficio tributario di una copia del ricorso introduttivo della causa, ai sensi e nel vigore dell'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, non ha soltanto la funzione di dare notizia dell'azione alla controparte, evocandola in giudizio, ma è requisito indispensabile, unitamente alla consegna o spedizione dell'originale alla segreteria della commissione adìta, per la costituzione del rapporto processuale e per l'insorgenza del potere-dovere del giudice di sindacare il provvedimento impositivo, di modo che, ove manchi, o sia effettuata oltre il termine perentorio di sessanta giorni all'uopo assegnato dal precedente art. 16, determina la definitività del provvedimento medesimo e la conseguenziale inammissibilità della domanda;
-che la tardività del relativo adempimento, pertanto, produce l'indicato effetto anche quando l'Ufficio abbia partecipato al M 3 giudizio, non potendo il suo comportamento rifluire sul pregresso verificarsi di detta definitività ed incontestabilità dell'atto impositivo;
-che il principio, con cui si dà continuità a consolidato indirizzo di questa Corte (v., ex pluribus, sentt. 25 maggio 1999 n. 5058 e 19 novembre 1998 n. 11663), comporta, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo motivo, la cassazione senza rinvio della sentenza della Commissione regionale (e la connessa caducazione anche della sentenza di primo grado), per effetto dell'originaria improponibilità della causa (art. 382 terzo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ.); -che l'epoca del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in questa sede confermato rende equa la compensazione delle spese dell'intero 'y
p.q.m.
-accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e compensa le spese dell'intero giudizio. 5 Roma, 16 marzo 2001 . 6 8 N 9 1 - / B 4 / il presidente 6 L 2 L . A R . P . R A D il consigliere rel. est. E D W fodio frawatan IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 15 GIU 2001. IL CANCELLIERE C1 E M O Osvaldo Ascanio R F 1