Sentenza 8 giugno 2015
Massime • 1
È aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, ex art. 625 n. 7 cod. pen., il furto di un navigatore satellitare lasciato all'interno di un'autovettura in sosta sulla pubblica via, in quanto trattasi di oggetto che funge da ausilio al conducente del veicolo e che per consuetudine si è soliti lasciare nello stesso, anche quando asportabile, per l'ingombro che rappresenta e per la specificità della sua funzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2015, n. 34409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34409 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 08/06/2015
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 2063
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 827/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI VA N. IL 21/02/1969;
avverso la sentenza n. 2611/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 25/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, condannava - all'esito di giudizio abbreviato - GA LV alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa - in aumento a quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa irrogata dallo stesso Tribunale con sentenza n. 438 del 20/2/2008 - per il furto tentato, aggravato dalla violenza sulle cose, in danno di LI NN, e per il furto consumato, anch'esso aggravato dalla violenza sulle cose, in danno di GI NN. Dichiarava non doversi procedere per il furto in danno di NI VI AN - escluse le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione alla pubblica fede - perché l'azione penale non doveva essere promossa per mancanza di querela.
In tutti i casi si era trattato di furto o tentato furto di oggetti custoditi all'interno di autovetture, parcheggiate sulla pubblica via.
2. La Corte d'appello di Catania, investita dell'appello dell'imputato e del Pubblico Ministero, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di prima cura, ha condannato GA LV anche per il furto in danno di NI VI AN, limitatamente al navigatore satellitare custodito all'interno dell'autovettura - ritenendo integrata, per esso,l'esposizione alla pubblica fede - ed ha aumentato la pena inflitta per i tre reati oggetto di giudizio, fissandola in mesi sette di reclusione ed Euro 700 di multa in aumento a quella già irrogata con sentenza n. 438/2008 del Tribunale di Ragusa.
3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Giuseppe Di Stefano, con due motivi.
Col primo lamenta che non siano stati esplicitati i motivi per cui è stata ritenuta sussistente, in relazione al navigatore satellitare, l'aggravante dell'art. 625 c.p., n.
7. Contesta che il navigatore rappresenti un "normale e usuale accessorio dell'autovettura" che, per consuetudine o necessità, venga lasciato all'interno delle autovetture in sosta.
Col secondo si duole della totale assenza di motivazione in ordine alle ragioni dell'appello proposto dall'imputato, che aveva invocato una congrua riduzione di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato. Il ricorrente si appella ad un principio ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte - quello per cui il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso e che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita - ma non ne fa esatta applicazione, in quanto il navigatore satellitare rappresenta un oggetto che è "al servizio del veicolo" (rectius, del suo usuario), in quanto esplica la sua funzione proprio fungendo da ausilio al guidatore ed è, in ogni caso, un oggetto che per consuetudine si è soliti lasciare nell'autovettura, anche quando è asportabile, per l'ingombro che rappresenta e per la specificità della sua funzione. L'asportazione e l'impossessamento di un oggetto siffatto concreta, pertanto, l'aggravante dell'art. 625 c.p., n. 7. È infondato anche il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello, rivedendo il trattamento sanzionatorio disposto dal primo giudice, a seguito della riforma della sentenza di primo grado, ha effettuato una complessiva valutazione del comportamento dell'imputato e "fermato" la pena in mesi sette di reclusione ed Euro 700 di multa, applicata per tre furti commessi da un soggetto già condannato per identici reati. Tale complessiva valutazione rende ragione del rigetto, implicito, della doglianza difensiva, ancorata ad una contestazione superata dalla riforma della sentenza criticata. D'altra parte, non avrebbe avuto senso ragionare di mitigazione - anche solo per escluderla - laddove la condotta sanzionata è stata ritenuta più grave di quella posta a base della precedete condanna. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015