Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9920 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
I L L 9 8 O B 6 . le E a N E n N , e 1 O p I 8 Z e 9 A 1 m R - LA CORTE S992 0/0 1 te T 1 S 1 s I i - G s 4 E l PUBBLICA ITALIAN. 2 R a . A e L D h ic 3 E if 2 T IN NOME DI POPOD IT d N o E T m N A MADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 20382/99 Consigliere Cron. 22523 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 15/03/01 - Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. PAPA 21, presso l'avvocato GIORGIO LUCERI, che lo e difende unitamente all'avvocato rappresenta giusta procura a margine del VITTORINI, PIERGIORGIO ricorso;
ricorrente
contro
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 6, presso l'avvocato FRANCESCO STORACE, che 2001 la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
779 -1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 376/99 del Pretore di BRESCIA, depositata il 27/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Tolasi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Storace, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso, ex 1. n.689/81, in data 4-8-1998 IC AR proponeva opposizione innanzi al Pretore di Brescia avverso l'ordinanza-ingiunzione, emessa il 25-6-1998, dal Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brescia nei suoi confronti, quale legale rappresentante della società IC Divisione Estrattiva s.r.l., ed avente ad oggetto il pagamento di £.
1.478.219.200 a titolo di sanzione amministrativa per l'effettuazione di lavori, non autorizzati, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, riguardanti la formazione di un terrapieno (“risultante in un pianoro di circa 3.000 mq. di superficie e di altezza variabile da 0 a 9,50 m. dal piano di campagna"), con conseguente "permanente trasformazione del suolo", in violazione della normativa della Regione Lombardia (1.r.n.8/76 e regolamento r. n. 1/93). Costituitasi la Provincia di Brescia, l'adito magistrato, con la decisione in esame, rigettava l'opposizione, ritenendo, sulla base delle risultanze processuali, dimostrata la violazione in questione, stante l'effettuazione di detti lavori, in zona vincolata, “con mutamento d'uso del suolo". Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., lo IC, con due motivi;
resiste con controricorso l'Amministrazione provinciale di Brescia. Il ricorrente ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si denuncia la "violazione di norme di diritto" sotto un duplice profilo: la violazione dell'art.6 della l.n.689/81 relativamente al soggetto passivo del provvedimento di ingiunzione in questione, non risultando individuato l'autore materiale della violazione e non dovendo ricadere la conseguente responsabilità sullo IC quale legale rappresentante della società sanzionata;
la violazione della normativa regionale in tema di tutela di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, non sussistendone nel caso di specie i presupposti (mutamento permanente nell'uso del suolo e terreno soggetto a detto vincolo). Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione sulla decisiva circostanza dell'identificazione del suolo in questione quale sottoposto a vincolo idrogeologico. Il ricorso non merita accoglimenti in relazione ad entrambe le suesposte censure. Quanto alla prima doglianza del primo motivo deve osservarsi: la dedotta, mancata identificazione dell'autore materiale del fatto in questione non può certo ritenersi circostanza esimente della responsabilità dello IC, nella qualità di legale rappresentante pro tempore di detta società. E' elementare nozione di diritto civile che la responsabilità di un ente, quale soggetto giuridico, "ricade", in base al principio dell'immedesimazione organica, su chi dello stesso ente ha il potere rappresentativo all'esterno e, quindi, risulta soggetto responsabile verso terzi degli atti (ivi compresi gli illeciti) riconducibili alla gestione dell'ente (nel caso in esame società a responsabilità limitata). In proposito deve, tra l'altro, rilevarsi che il Pretore, a mezzo di un esame in fatto non ulteriormente valutabile nella presente sede, ha, sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione in esame, redatto dagli agenti del Corpo Forestale e facente prova sino a querela di falso, individuato nello IC, all'epoca dei fatti, il legale rappresentante della società IC Divisione Estrattiva s.r.l.. Devono esaminarsi, poi, congiuntamente la seconda censura del primo motivo ed il secondo motivo, in quanto entrambi attinenti al decisivo rilievo della fondatezza dell'irrogata sanzione con riferimento all'essere non vincolata l'area interessata dal terrapieno in questione. Fermo restando che anche per tali doglianze va rilevato l'inammissibilità di un'ulteriore esame da parte di questa Corte delle risultanze documentali in base alle quali il Pretore, dandone conto con sufficiente e logica motivazione, ha ritenuto sia la suddetta zona, individuata anche da un punto di vista catastale, quale soggetta a vincolo idrogeologico, sia la configurazione del realizzato terrapieno come comportante un mutamento permanente del suolo, deve osservarsi: nella vicenda in esame, l'eventuale rilascio (semplicemente “accennato” dal ricorrente nella premessa del ricorso e non rientrante, in modo specifico, nel thema decidendum), a favore dello IC, di autorizzazione per l'esercizio di “attività di cava” non comporta l'ultroneità del rilascio di apposita autorizzazione per lavori da effettuarsi in zona a vincolo idrogeologico in quanto i lavori di scavo in oggetto hanno comunque determinato una modica permanente del suolo, quale, quindi, autonomamente sanzionabile ai sensi dell'art.55 del regolamento regionale della Lombardia n.1 del 1993, secondo cui “qualsiasi attività comportante il mutamento permanente nell'uso del suolo dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e dei boschi è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dall'art.25 1.r.8/76, come sostituito dall'art. 19 1.r.n.80/89". Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive £. 12.1500 di cui £.12.000.000 per onorario. In Roma, in data 15-3-2001 Ben Shish President L'estensore IL CANT And 20 LUG. 2001 LLI O 9 B 8 E 6 E . N penale N ZIO , 1 ISTRA 8 9 -1 a 1 sistem EG -1 R 4 2 DA al . L TE odifiche 3 ESEN 2 . T R m A