Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2007, n. 33866
CASS
Sentenza 8 giugno 2007

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In tema di rifiuti, costituisce regola generale in tema di deposito temporaneo (art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 D.Lgs. n. 152 del 2006). Ne consegue che non trova applicazione detta eccezione nel caso di rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi urbane oggettivamente non riutilizzabili e sottoposti ad un trattamento di triturazione, costituente già una fase dello smaltimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2007, n. 33866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33866
    Data del deposito : 8 giugno 2007

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