Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
È illegittimo il decreto di inammissibilità di istanza per la concessione di benefici penitenziari, emesso "de plano" dal Presidente del tribunale di sorveglianza sul rilievo dell'irreperibilità dell'istante, considerata impeditiva alla verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione degli invocati benefici, in quanto la reperibilità del condannato al momento dell'avviso per l'udienza di trattazione dell'istanza diretta ad ottenere i benefici penitenziari non è requisito richiesto dalla legge a pena di inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Bruno ROSSI Presidente del 18/2/99
1. Dott. Stefano GAMPO Consigliere SENTENZA
2. " Umberto GIORDANO " N. 1468
3. " Angelo VANCHERI " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro DUBOLINO " N. 37340/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BO LG FR, n. ad Arquata Scrivia l'11/4/69
avverso il decreto emesso il 29/7/98 dal Presidente Tribunale di sorveglianza di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato
Osserva:
con decreto in data 29/7/98 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art.666 comma 2 C.P.P., le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare presentate da BO LG FR in relazione. a una espianda pena inflittale con sentenza 23/1/95 della locale Corte di appello. Il provvedimento è stato giustificato con lo stato di irreperibilità delle BO, considerato impedimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione degli invocati benefici.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessata, deducendo erronea applicazione dell'art.666 comma 2 C.P.P. e l'insufficienza comunque degli accertamenti sul recapito della sua assistita, di condizione nomade.
La prima doglianza, assorbente, è meritevole di accoglimento. La reperibilità del condannato al momento dell'avviso per l'udienza di trattazione delle istanze dirette a ottenere i benefici penitenziari di cui si tratta non è invero requisito richiesto dalla legge a pena di inamissibilità.
L'irreperibilità potrà sola costituire, ove tale situazione permanga dopo valida notifica dell'avviso a norma dell'art.159 C.P.P. anche al momento dell'udienza, ragione di rigetto nel merito della domanda.
Ciò si ricava del resto, come esattamente rilevato dal Procuratore generale presto questa Corte, anche argomentando a contrario dagli artt. 94 e comma 2 e 92 comma 1 DPR 309/1990 secondo cui, ove non sia possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta di affidamento in prova terapeutico, il Tribunale potrà dichiararla inammissibile solo se lo stesso non compare in udienza.
Il decreto presidenziale impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Milano affinché deliberi sulle istanze della BO.
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999