Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2002, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
- 3555/02 00 59728 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria REGISTRO. INVIT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 6390/98 Dott. Giulio GRAZIADEI - Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.8441 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 26/10/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NA RI;
. 8 2 7 9 - intimata 5 Commissione avverso la sentenza n. 32/97 della tributaria regionale di ANCONA, depositata il 2001 27/02/97; W 2119 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. h -2- Svolgimento del processo RI AR ha venduto un immobile ed ha chiesto l'applicazione dell'art. 12 L.n.154/88. Successivamente ha impugnato l'avviso di liquidazione della maggiore imposta, lamentando che lo stesso non era stato preceduto dalla notifica di un atto di accertamento. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, ma l'ufficio ha proposto appello. Nelle more, la contribuente ha presentato istanza di definizione della lite fiscale ai sensi dell'art. 2 quinquies 1. n.656/94, ma l'ufficio ha ritenuto l'inapplicabilità della normativa in quanto non c'era controversia su una rettifica di valore dichiarato, ma su un avviso di liquidazione soltanto. La Commissione Regionale ha ritenuto sufficiente l'avviso di liquidazione (e non necessario un atto di accertamento), ed ha poi dichiarato l'estinzione del procedimento in applicazione della normativa della definizione delle liti fiscali pendenti. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. La contribuente non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'articolo 2 quinquies d.l.n.564/94, conv. in L.n.656/94, erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia sul presupposto che questa normativa non può ritenersi applicabile alle ipotesi in cui si discute di avvisi di liquidazione emessi a seguito di istanze dei contribuenti, posto che in questi casi non si procede ad una rettifica del valore dichiarato. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e merita di essere accolta. E' stato più volte ritenuto, e non sono emersi elementi che inducano a modificare l'orientamento, che “l'articolo 2 quinquies del d.l.n.564/94, che accorda al contribuente la possibilità di determinare l'estinzione delle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengano esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, attraverso un pagamento correlato al valore della lite medesima, cioè alla maggiore somma reclamata o reclamabile dall'ufficio, ammette al condono le sole controversie pendenti che coinvolgano pretese creditorie dell'amministrazione, diverse e ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente stesso. Il condono non è perciò applicabile a quelle controversie che, investendo esclusivamente la correttezza di れ atti liquidatori, si esauriscano in un controllo sui criteri di fissazione del quantum dell'obbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dell'imponibile. Perciò il condono non si applica al computo dell'Invim operato sulla base della rendita attribuita al bene venduto su istanza di accatastamento del contribuente” (Cass. sentenze nn.15933/00, 64/00, 6611/99). Inoltre, è stato ritenuto che nell'ipotesi in cui la parte privata ha chiesto l'applicazione della disciplina dell'art. 12 l.n.154/88, non è necessario che venga emanato un atto di accertamento, essendo sufficiente un avviso di liquidazione in virtù della determinazione automatica della rendita (Cass. sent. n. 14245/00). Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata. Non essendo necessario procedere ad accertamenti di fatto, occorre pronunciare nel merito e rigettare l'impugnativa della contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spose.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'impugnativa della contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 26.10.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Giulio Graziadei her fund IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.2 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista