Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, poiché a norma dell'art. 304, commi primo e quarto, cod. proc. pen. è consentita l'immediata appellabilità dell'ordinanza che ne dispone la sospensione, la mancata presentazione, da parte dell'interessato, dell'atto d'appello nel termine perentorio stabilito dall'art. 310, comma secondo, stesso codice, comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità' della successiva e tardiva richiesta di declaratoria d'estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, a nulla rilevando l'illegittimità' dell'originaria sospensione. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa in sede d'appello del provvedimento del G.u.p. di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 23159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23159 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/05/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1615
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 008011/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT EB, N. IL 13/04/1959;
avverso ORDINANZA del 23/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO V., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PA ST ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 23 gennaio 2008, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., che confermava l'ordinanza del G.u.p. del locale Tribunale del 19 novembre 2007, con la quale veniva rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini, deducendo quali motivi la violazione degli artt. 303 e 304 c.p.p., poiché non era possibile sospendere i termini custodiali in seguito alla presentazione di un'istanza di ricusazione, in quanto l'attività processuale del G.u.p. non era paralizzata dalla proposizione di detta istanza, perché non si era in presenza dell'imminente emissione di una sentenza e, comunque, l'attività processuale dell'udienza preliminare non era ancora iniziata, e l'illogicità manifesta della motivazione sul punto, poiché il G.u.p., anche ad ammettere la legittimità della sospensione dei termini di custodia cautelare, doveva limitarsi a collegarli alla decisione dell'istanza di ricusazione ed alla sua comunicazione, ma non stabilire un'udienza di rinvio, successiva di sei giorni a detti adempimenti, in presenza di un'ordinanza sospensiva emessa a soli quattro giorni dalla scadenza dei termini di fase, e, comunque, avrebbe dovuto procedere ad anticipare l'udienza precedentemente fissata senza comprimere in maniera illegittima la libertà personale del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno riassumere brevemente la vicenda processuale per rilevare l'inammissibilità del ricorso proposto, poiché non è stata impugnata l'ordinanza, pretesa illegittima, con cui è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p.. Il ricorrente, raggiunto da ordinanza custodiale in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., il 3 novembre 2006, veniva citato per l'udienza preliminare del 25 settembre 2007, rinviata al successivo 11 ottobre s.a. a causa di un difetto di notificazione. In tale udienza, sollevate alcune eccezioni da parte dei difensori di altri imputati, richiesti da alcuni di essi i riti alternativi, e, preliminarmente, proposta dal PA dichiarazione di ricusazione del giudice, questi, rigettate le eccezioni preliminari e l'istanza di rinvio, disponeva la separazione del giudizio nei confronti del ricorrente e rinviava all'udienza del 15 s.m.a. in attesa che intervenisse la pronuncia su detta istanza e successivamente al 29 s.m.a..
Pertanto, poiché non era stata pronunciata alcuna decisione sulle istanze di ricusazione presentate dagli imputati, il G.u.p., rilevato che la fase a cui era giunta l'udienza era quella della "discussione prodromica alla decisione", sospendeva la durata dei termini di durata della custodia cautelare e rinviava l'udienza al 19 novembre s.a..
Il 13 novembre s.a. interveniva la decisione di rigetto dell'istanza di ricusazione da parte della Corte d'appello ed il 19 s.m.a. il ricorrente avanzava richiesta di scarcerazione per il decorso dei termini custodiali di fase, rigettata dal G.u.p. nella stessa udienza ed appellata ex art. 310 c.p.p., il cui esito negativo formava oggetto dell'attuale ricorso.
Riassunta la vicenda processuale, occorre rilevare che le sezioni unite di questa Corte (20 settembre 2002 n. 314221 rv. 222046) hanno affermato che la dichiarazione di ricusazione determina l'ineludibile effetto sospensivo del procedimento, quale effetto indiretto dell'istanza dell'imputato, e legittima la conseguente adozione da parte del giudice ricusato dell'ordinanza motivata ed appellabile di sospensione dei termini cautelari, solo quando essa sia presentata nel momento immediatamente precedente la pronuncia conclusiva dell'udienza preliminare, individuata dalla giurisprudenza di legittimità quando l'unica attività decisionale è quella dell'indirizzo conclusivo del procedimento, in assenza di ogni ulteriore attività processuale (Cass. sez. 6, 2 novembre 2005 n. 39859) o del giudizio di merito;
avvertendo peraltro che "i relativi effetti non potranno andare oltre il momento in cui è intervenuta la decisione sulla ricusazione".
Le critiche della difesa potrebbero, perciò, anche, risultare formalmente corrette sotto il profilo dell'assenza di un'unica attività decisionale oppure dell'illegittimità della durata della sospensione disposta dal g.u.p., alle quali era ancorata la richiesta di scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare ("ora per allora" vedi Cass. sez. un. 10 luglio 2002 rv. 221657), ma su di esse non occorre soffermarsi in modo particolare.
Infatti, occorre rilevare che, nel caso in esame, l'interessato non ha affatto interposto appello avverso l'originaria ordinanza del g.u.p., che disponeva la sospensione del procedimento e dei termini cautelari fino alla successiva udienza di rinvio, essendo già spirato il termine per impugnare detta ordinanza ex art. 309 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 310 c.p.p., comma 2, bensì, preso atto dell'intervenuta reiezione della ricusazione in data antecedente rispetto a quella fissata dal giudice per l'udienza di rinvio, si è limitato a richiedere l'estinzione della misura coercitiva per il sopravvenuto decorso del termine di fase.
In definitiva, poiché è consentita dall'art. 304 c.p.p., commi 1 e 4, l'immediata appellabilità dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, l'omessa presentazione da parte dell'interessato dell'atto di appello, nel termine perentorio stabilito dall'art. 310 c.p.p., comma 2, comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità della successiva e tardiva richiesta di declaratoria di estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, sull'assunto, non interessa discutere se fondato o meno, dell'illegittimità dell'originario provvedimento sospensivo. Infatti, è impedito discutere sulla questione concernente la legittimità o meno dell'ordinanza emessa ex art. 304 c.p.p., perché non impugnata, e, quindi, della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, basata su una pretesa illegittimità della predetta prima ordinanza divenuta irretrattabile (cfr. in termini Cass. sez. 1, 23 dicembre 2002 n. 43566 rv. 223071). Pertanto,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende, determinata in base alla sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale, in quanto si fonda su un atto, della cui pretesa illegittimità non può discutersi in virtù della rilevata preclusione processuale, sicché non è possibile neppure rilevare la pretesa scadenza dei termini di fase.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008