Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 23159
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Sentenza 28 maggio 2008

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In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, poiché a norma dell'art. 304, commi primo e quarto, cod. proc. pen. è consentita l'immediata appellabilità dell'ordinanza che ne dispone la sospensione, la mancata presentazione, da parte dell'interessato, dell'atto d'appello nel termine perentorio stabilito dall'art. 310, comma secondo, stesso codice, comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità' della successiva e tardiva richiesta di declaratoria d'estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, a nulla rilevando l'illegittimità' dell'originaria sospensione. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa in sede d'appello del provvedimento del G.u.p. di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 23159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23159
    Data del deposito : 28 maggio 2008

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