Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SU EMA DIC04435/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE di pisat Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dot. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 1042/99 3756 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron. -Consigliere Rep. Dott. Michele VARRONE Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 19/11/01 JORTE SUPREMA SAZIONE Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio at Sig SENTENZA jer drilli 4.2.02 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CATTOLICA ASSIC SCARL, con sede in Verona, in persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale dott. Ezio Paolo Reggia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLESINE 20, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PATERNOSTER, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO CUGOLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ITALFILM SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Palestro (PV), elettivamente 2001 domiciliata in ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO 116, presso 1967 -1- lo studio dell'avvocato ADRIANO CASTELLANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAMPIERO FOGLIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2991/97 del Giudice di pace di VERONA, emessa e depositata il 05/12/97 (R.G. 4693/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Maria Teresa PATERNOSTER;
udito l'Avvocato Adriano CASTELLANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di pace di Milano, su ricorso Società Cattolica di Assicurazioni della cooperativa a r.l., ingiungeva all'Italfilm S.r.l. il pagamento della somma di lire 795.000, corrispondente a due supplementi periodici non versati, relativa ad una polizza cauzionale stipulata tra le parti, oltre interessi. Avverso il decreto emesso dal giudice di pace, l'Italfilm S.r.l. proponeva opposizione deducendo tra l'altro l'intervenuta prescrizione del credito e chiedendo la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c. La Società Cattolica di Assicurazioni cooperativa a r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il giudice di pace, con sentenza dicembre 1997, dichiarava prescritto ildel credito azionato e revocata il decreto ingiuntivo. Avverso questa sentenza la Società Cattolica Assicurazioni cooperativa a r.l.di propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La Italfilm S.r.l. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 controricorrente ha eccepito 1. La società del ricorso, in quanto la l'inammissibilità procura apposta a margine del ricorso, per il suo tenore e per la mancata apposizione della data, non rispondeva al requisito della specialità. L'eccezione è priva di fondamento. Nella più recente giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidato il principio secondo cui La procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio per cassazione e il requisito di specialitàsoddisfa perciò previsto dall'art. 365 cod.proc.civ.. La mancanza di data non produce nullità della procura, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata, nonché dalla nomina di un domiciliatario e/o di un difensore del foro di Roma con l'elezione di (v. per es. Cass. domicilio presso il medesimo>> 29 ottobre 2001, n. 13414). 4 2. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente violazione di norme di deduce la diritto, nonché 1' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che erroneamente il giudice di pace aveva applicato l'art. 2952 C.C., riguardante la prescrizione in materia di assicurazione, in quanto dovevano trovare applicazione le norme sulla prescrizione. Il motivo è inammissibile. La sentenza è stata pronunziata dal giudice di pace secondo equità, in causa non eccedente le lire duemilioni Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716 hanno tracciato con argomentazioni che questo Collegio condivide - i limiti del controllo esercitabile in sede di legittimità nei confronti delle sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, enunciando il principio secondo cui tali sentenze sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con 5 riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) >>. Avuto riguardo al principio di diritto sopra enunciato, il motivo è inammissibile in quanto non si ravvisa inosservanza o falsa applicazione della costituzione e la motivazione non appare né inesistente né apparente. Per quanto detto il decreto dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
6 r La Corte rigetta Il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio - €77.46 di cassazione che liquida in lire 150.000. per spese e in lire ottocentomila per onorari sui col Ebel 3, 16-ipponi Così deciso in Roma il 19 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ири IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Gasoli Moggi, li IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 7