Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Alle modificazioni consentite al singolo condomino ex art. 1102, primo comma, cod. civ. si applica anche, in via analogica, per la identità di "ratio", il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120, secondo comma, dello stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Apertura di una finestra in facciata da parte del singolo condomino: i limitiDott. Giuseppe Bordolli · https://www.fiscoetasse.com/ · 23 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12343 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. TRIOLA RT Michele - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG NI, NI UR, RU BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIETRO PANARITI, che li difende unitamente all'avvocato LAMBERTO LAMBERTINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO PALAZZO MAZZI SAN NI LUPATOT, in persona dell'Amm.re pro tempore VINCENZO BORIOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO GALICE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 476/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 13/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Benito PANARITI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato GIGLI Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1991 il condominio "Palazzo Mazzi" sito in piazza Umberto di S. OV Lupatoto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona i condomini OV OL, RA IN e RT RU deducendo che i medesimi senza chiedere alcuna autorizzazione al condominio e violando il regolamento condominiale avevano installato sul muro condominiale un condizionatore che, per la sua voluminosità deturpava l'aspetto architettonico dell'edificio ed era fonte di immissioni rumorose per i condomini occupanti gli appartamenti limitrofi.
Chiedeva, pertanto, che l'installazione fosse dichiarata illegittima e che i convenuti fossero condannati alla rimozione del condizionatore.
I convenuti, costituitisi, nel merito contestavano sia l'alterazione del decoro architettonico, sia le immissioni rumorose. Espletata consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale, con sentenza 1048/96 respingeva la domanda. Su impugnazione del Condominio, la corte di appello di Venezia, con sentenza 13 marzo 2000, in totale riforma, condannava gi appellati alla rimozione del condizionatore ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che sebbene l'installazione del condizionatore non integri una innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c., ma una modifica, apportata dagli appellati all'uso della struttura perimetrale dell'edificio ed in quanto tale soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1102 c.c., ulteriore limitazione all'uso del muro comune deriva dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 1120 c.c. che vieta di alterare l'aspetto architettonico dell'edificio.
Nella specie, secondo la corte, il mastodontico condizionatore deturpa gravemente l'aspetto estetico dell'edificio, di recente ristrutturato, e rinnovato nelle facciate e le cui forme richiamano uno stile datato nel tempo, tipico dell'edilizia di quella zona, con uso di serramenti e scuri esterni in legno.
Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione gli appellati;
resiste con controricorso il condominio.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
1)- l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere la corte d'appello nell'affermare che l'installazione del condizionatore sul muro perimetrale del fabbricato ha determinato la violazione del decoro architettonico dell'edificio con pregiudizio all'estetica di esso, erroneamente omesso di accertare se la presunta alterazione del decoro abbia provocato un danno economicamente valutabile, attraverso un deprezzamento dell'intero immobile;
tenendo conto della circostanza che il condizionatore è apposto sulla facciata interna del fabbricato, circostanza non esaminata dalla corte;
2)- l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere la corte d'appello erroneamente omesso di esaminare:
A)- l'istanza di ammissione della prova per testi articolata nella comparsa di costituzione e risposta ed in particolare il cap. 3, volto a provare che sulla parete esterna sulla quale è installato il condizionatore di cui è causa, erano installati altri tre impianti;
B)- la documentazione fotografica allegata fin dal primo grado di giudizio, evidenziante la presenta di contatori del gas con relative tubazioni che si diramano lungo le pareti esterne verso le singole unità immobiliari, elementi tutti che, se esaminati, avrebbero fornito una descrizione dello stato dei luoghi tale da determinare un giudizio diverso circa la presunta violazione del decoro architettonico;
3)- la violazione o falsa applicazione dell'art. 1120 c.c. per avere la corte d'appello erroneamente affermato l'applicabilità al caso di specie dello art. 1120 2 c. c.c. mentre, non trattandosi di innovazione, ma di modifiche, l'unica norma da prendere in considerazione è l'art. 1102 c.c. pienamente rispettato, non essendo stata alterata l'entità sostanziale e la destinazione originaria del bene comune ed essendo garantita uguale disponibilità del bene agli altri condomini.
Il ricorso è infondato.
Non sussiste, infatti, il vizio di motivazione dedotto con il primo motivo di ricorso, in quanto, se è vero che, come questa corte ha già affermato (v. Cass. 6640/87), il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che una alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell'intero fabbricato, è altresì vero che, quando la modifica al decoro è obiettivamente rilevante, come nella specie ha ritenuto la corte territoriale, date le mastodontiche dimensioni del condizionatore installato su una parte esterna dell'edificio e nelle immediate vicinanze di alcune finestre, nel pregiudizio estetico deve ritenersi insito anche il pregiudizio economico (v. Cass. 9717/97), con la conseguenza che non sussiste un obbligo del giudice di motivare espressamente sul punto. Nè il vizio di motivazione dedotto può ritenersi sussistente in relazione al mancato esame della circostanza relativa all'installazione del condizionatore sulla facciata non prospettante su strada pubblica, stante la non decisività della circostanza, trattandosi, comunque, di installazione su parete esterna del fabbricato.
Infondato è, anche, il secondo motivo di ricorso con riferimento ad entrambi i profili dedotti, in quanto la corte d'appello, dichiarando assorbita ogni altra doglianza, ha implicitamente ritenuto ininfluente sia la prova dedotta che la documentazione fotografica allegata, trattandosi di deduzioni probatorie vertenti su circostanze non decisive, quali quella relativa alla esistenza di altri condizionatori anteriormente installati sulla medesima parte esterna, ed alla presenza di contatori del gas con relative tubazioni diramantesi lungo le pareti esterne, circostanze tutte che se già arrecano un pregiudizio all'estetica del fabbricato, non legittimano l'ulteriore aggravio dello stesso al decoro dell'immobile complessivamente considerato e ciò in relazione alla misura (mastodontica) del condizionatore ed alla posizione (vicino alle finestre) in cui lo stesso è stato collocato.
Va disatteso anche il terzo motivo di ricorso in quanto, come questa corte ha già affermato (v. Cass. 3084/94j, alle modificazioni consentite al condominio ex art. 1102 1^ c.c. civ., si applica anche il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 2 c.c. civ.. Tale divieto, infatti, si estende in via analogica anche alle suddette modificazioni essendo informato in entrambi i casi alla medesima ratio legis.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le pari le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003