Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 2417
CASS
Sentenza 8 ottobre 2009

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In tema di calunnia, la scriminante della legittima difesa non è invocabile quando la falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito sia avvenuta per la paventata necessità di non subire gli effetti negativi di un'azione delittuosa (nel caso di specie, una truffa) di cui il denunciante sarebbe rimasto vittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 2417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2417
    Data del deposito : 8 ottobre 2009

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