Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di calunnia, la scriminante della legittima difesa non è invocabile quando la falsa denuncia di smarrimento di titoli di credito sia avvenuta per la paventata necessità di non subire gli effetti negativi di un'azione delittuosa (nel caso di specie, una truffa) di cui il denunciante sarebbe rimasto vittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2009, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/10/2009
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1637
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 35754/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AR N. IL 23/12/1948;
avverso la sentenza n. 733/2001 CORTE APPELLO di GENOVA, del 12/01/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 12/1/2007, confermava quella in data 13/11/2000 del Tribunale di La Spezia, che aveva dichiarato OS RA colpevole del delitto di calunnia - per avere falsamente denunziato, il 12/9/1995, lo smarrimento di due assegni bancari che aveva, invece, consegnato al responsabile dell'oleificio "Daumia" in corrispettivo di una partita di olio extravergine acquistata - e lo aveva condannato, in concorso delle attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e con i benefici della sospensione condizionale e detta non menzione. Il Giudice distrettuale, dato atto che la materialità dei fatti era pacifica, disattendeva la tesi pacifica, secondo cui l'imputato sarebbe stato costretto a presentare la falsa denunzia di smarrimento dei titoli dalla necessità di non subire, in conseguenza dell'incasso dei medesimi, gli effetti negativi dell'asserita truffa di cui sarebbe rimasto vittima (gli sarebbe stato consegnato olio rettificato in luogo di olio extravergine d'oliva), e sottolineava, al riguardo, che il prevenuto avrebbe potuto fare ricorso, per tutelare i suoi interessi, ad altri mezzi legittimi appositamente apprestati dall'ordinamento, senza compromettere il preminente interesse dell'Amministrazione della giustizia.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 52 c.p., e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa;
2) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 2 c.p., comma 4 e art. 157 c.p. (nuovo testo), e mancanza di motivazione in relazione alla richiesta già avanzata in appello, di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
3) nella ipotesi di mancata declaratoria della prescrizione del reato, questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 393/06, per contrasto l'art. 3 Cost.. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto insussistente l'invocata causa di giustificazione della legittima difesa. Difetta, infatti, il requisito della necessità di difendere un proprio diritto contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, considerato che l'imputato, pur a volere dare per scontato che fosse rimasto vittima di una truffa (la circostanza, peraltro, non è supportata da adeguata prova), aveva certamente ben altra possibilità, ugualmente efficace e moralmente accettabile, di tutelare il proprio interesse patrimoniale ed evitare la consumazione dell'illecito in suo danno, attivando, nel rispetto della legalità, una procedura d'urgenza, pure prevista dall'ordinamento giuridico, per bloccare il pagamento dei titoli. Il ricorso alla denunzia calunniosa, esponendo a pericolo il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, non era pertanto scelta necessitata ed ineludibile.
Il reato, la cui consumazione risale al 12/9/1995, non è prescritto, in quanto il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni quindici (art. 157 c.p., comma 1, n. 3 e art. 160 c.p., comma 3, testo previgente), non è - ad oggi - decorso.
Deve precisarsi che, ai sensi della norma transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 393/06, non può operare, nel caso in esame, il più breve termine di prescrizione previsto dalla citata legge, considerato che, alla data di entrata in vigore di questa, il processo era già pendente in grado di appello.
Manifestamente infondata è la prospettata questione di costituzionalità, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., della richiamata disciplina transitoria, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti che, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, siano già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione, posto che il criterio giustificativo della deroga al principio di retroattività della legge più favorevole va individuato nella ragionevole esigenza di tutelare il valore, di rango costituzionale, dell'efficienza della giurisdizione e del processo.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010