Sentenza 19 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/08/2003, n. 12181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12181 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
C.C. 63852 ESENTE DA REGISTRAZIONE 1 21 8 1 /0 3 REPUBBLICA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 NOME DEL POPO ITA 1 B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA UPREMA DI CASSAZIONE M. 13LAB A SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8016/99 Presidente Dott. Ugo Favara Consigliere Dott. Enrico Altieri Cron.26063 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Merone Consigliere Rep. Dott. Antonio Ruggiero Cons. Rel. Ud. 18-12-02 Dott. Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63852 - sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro : tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
UGOLINI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano;
intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.199 de:ep.26-1-99, notificata il 27-2-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4698 udienza del 18/12/02 dal Relatore Cons.Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Corte di appello di Milano, con sentenza n.199 del 26-1-99 notificata il 27-2-99, confermava la sentenza del Tribunale di Milano n.9293 del 19-9/10-10-98 che aveva accolto la domanda, introdotta con citazione notificata il 17-1-95 dalla UGOLINI S.p.A., anche per la posizione della incorporata per fusione VETTABIA S.r.l., 2 diretta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato alla restituzione delle somme versate a titolo di tassa annuale di concessione governativa sull'iscrizione societaria, relative rispettivamente ai periodi 1988/1992 e 1989/1990. fondamentale punto Veniva così motivato sul controverso. Il Tribunale aveva condannato l'Amministrazione Finanziaria al rimborso delle somme in favore della società attrice, riconoscendo gli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo. In relazione alla statuizione relativa al riconoscimento degli interessi legali, tuttavia, 2 mancava la specificazione del loro saggio. Perciò la Corte territoriale chiariva che per "interessi di legge", nel caso di specie, devono intendersi quelli disciplinati dalle leggi tributarie in materia di tasse ed imposte dirette. Quindi, il saggio legale degli interessi è quello determinato dall'art.1 L. n.29/1961 e succ. mod., dovendosi intendere "speciale" la disciplina degli interessi in materia tributaria "generale" prevista dal codice rispetto a quella Pertanto, gli interessi riconosciuti dal civile. Tribunale erano quelli legali, secondo le previsioni ed il saggio stabiliti dalle leggi tributarie. Questa decisione veniva impugnata dal ministero delle Finanze con ricorso per cassazione, notificato il 13-4- 99, in cui si prospettavano due ragioni di doglianza. La società non si costituiva. Motivi della decisione L'Amministrazione Finanziaria, con la prima censura, ha dedotto l'operatività dello ius superveniens, introdotto dall'art.11 della L. 23-12-98 n.448, ed ha lamentato la violazione di questa legge ai sensi dell'art.360 co.1° n.3 c.p.c., assumendo che : dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso pari a £.55.000.000 relativo alle annualità 1990, 1991 e 1992 M anadavano detratti gli importi fissati dall'art.11 3 per la tassa di iscrizione dell'atto costitutivo (£.500.000) e per la tassa di iscrizione degli altri atti sociali (£.
6.000.000 in ragione di £.750.000 all'anno, trattandosi di società per azioni); inoltre, sulla somma da rimborsare, risultante da tali detrazioni, spettavano gli interessi di mora, a decorrere dalla data di rimborso, nella misura del 2,50 8, con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. Con il secondo motivo, viene eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art.2033 c.c. ed il difetto di motivazione, in relazione all'art.360 co.1° n.3 e 5 c.p.c., nonché l'applicazione dell'art.11 L.n.448/98, in relazione all'art.360 co.1° n.3 c.p.c., rilevando che: trattandosi di azione dí rimborso di somme indebitamente pagate relativamente a controversie trbutarie, non doveva applicarsi l'art.2033 c.c., bensì la disciplina speciale;
in particolare, sulle somme da rimborsare erano dovuti gli interessi al tasso legale vigente al 1° gennaio 1999, data di entrata in vigore della L. n. 448/98 e, quindi, per effetto del D.M. 10- 12-98 (G.U. 11-12-98, n.289) al tasso del 2,50%con decorrenza dalla data della domanda di rimborso, anche in sede amministrativa. Il ricorso è destituito di fondamento. 4 Le due censure possono essere delibate congiuntamente. La doglianza attinente al vizio motivazionale è del tutto inammissibile per assoluta genericità. Infatti, dopo la mera enunciazione sotto il secondo motivo del ricorso, nei seguenti termini testuali "difetto di motivazone (art.360, nn.3 e 5, cod. proc. civ.)", nulla viene ulteriormente specificato nell'articolato svolgimento della censura. Lo ius superveniens non può ritenersi applicabile né per il quantum, né per gli interessi. -A questo proposito, si condivide pienamente in quanto fondato sull'esegesi del diritto interno correttamente confrontato con l'ineludibile normativa comunitaria l'orientamento di questa Corte, secondo il quale la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, dovuta ai sensiTw dell'art.3 D.L. 19-12-84 n.853, convertito nella L.17- 8-85 n.17 e successive motificazini dalle società per ogni anno solare successivo all'iscrizione (cosiddetta tassa di mantenimento), è illegittima per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva 17-7-69/335 del Consiglio. Pertanto, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a restituire detta tassa senza che a ciò osti lo ius superveniens rappresentato dal citato art.11 L. n. 448 (98 (Cass. 9-7-97, n.7176). Ne discende che va 5 riconosciuto il diritto della società contribuente ad ottenere il rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa, stabilita per gli anni successivi al primo (Cass. Sez. Trib. 28-11-2001, n.15081). Quanto agli interessi, la relativa misura deve restare ancorata al saggio legale, di volta in volta applicabile. E', infatti, ormai ius receptum che devono trovare applicazione i saggi annui, previsti in via generale in tema di indebito tributario dagli artt.1 e 5 L. 28-1-61 n.29 e norme successive di riferimento, e non in tema di indebito oggettivo secondo la previsione dell'art.2033 c.c.. Per le ragioni svolte, il ricorso deve essere disatteso. Non essendosi la società contribuente costituita nella presente fase, nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 18-12-2002, nella camera di 6 хаCESENTE DA REGISTRAZIONE consiglio della Sezione Tributaria della Suprema AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 di Cassazione. MATERIA TRIBUTARIA Il Presidente Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero Dott. Ugo Favara Ug. faven hamma, IL CANCELLIERE C1 Amaldo CasanoСалык DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 AGO. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casa