CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19949 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON FR nato a [...] terme il 24 luglio 1964; avverso la sentenza del 21 ottobre 2025 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IC OC;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, OM Epidendio, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta documentale e il rigetto, nel resto, del ricorso;
letta la memoria depositata il 30 marzo 2026, dall’avv. Alessio Festa, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19949 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, assolvendolo dalla parallela imputazione di bancarotta impropria. 2. Il ricorso si compone di due motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo deduce, sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, che la Corte d’appello avrebbe fondato la sua decisione su un documento, il verbale assembleare del 6 novembre 2018 e la relativa accettazione, non presente agli atti. 2.2. Il secondo deduce violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe esteso al ricorrente le medesime argomentazioni spese con riferimento al coimputato, nonostante l’assoluta sovrapponibilità delle rispettive posizioni processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Manifestamente infondato il primo motivo. L'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria, avendo i poteri degli amministratori fonte contrattuale - non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, quarto comma, cod. civ., sicché può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., n. 6928 del 22/05/2001, Rv. 546854). Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto che la nomina era stata annotata sul Registro delle Imprese (registro di pubblica consultazione attraverso il quale si offre la prescritta pubblicità – notizia – alle vicende societarie) il 14 gennaio 2019 e che tale adempimento, non essendo stato dedotta l’eventuale delega ad un professionista a tanto abilitato, non poteva che essere riconducibile allo stesso imputato;
e tanto, rappresentando un atto concreto incompatibile con la volontà 3 di rifiutare la nomina, è sufficiente per dare atto della manifesta infondatezza dell’assunto difensivo. 3. Fondato, invece, il secondo motivo. La Corte ha ritenuto, in favore del coimputato, di riqualificare l’imputazione formulata a titolo di bancarotta fraudolenta in quella meno grave di bancarotta semplice in ragione della assenza di condotte distrattive, della non operatività della società (al momento dell’assunzione della carica) e della mancanza di qualsiasi atto di gestione. Tanto, sostiene la Corte territoriale, se non esonera l’amministratore dagli obblighi di tenuta della contabilità connessi alla carica rivestita, non permette di ritenere la sussistenza di uno specifico intento fraudolento;
e da ciò la riqualificazione nel meno grave reato di bancarotta semplice. Ebbene, per come correttamente rilevato dalla difesa, le medesime argomentazioni (ancorché afferenti ad un elemento soggettivo, estraneo all’ambito di applicazione dell’art. 587 cod. proc. pen.) valgono, a maggior ragione, per il ON, ultimo amministratore nominato dieci mesi prima della dichiarazione di fallimento. Sicché, a prescindere dal dato formale (relativo alla riconducibilità delle ragioni fondanti la riqualificazione, nei termini prospettati), la motivazione è contraddittoria, in quanto giunge a conclusioni differenti pur in presenza dei medesimi dati fattuali. 4. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IC OC RA OS NA IC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IC OC;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, OM Epidendio, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta documentale e il rigetto, nel resto, del ricorso;
letta la memoria depositata il 30 marzo 2026, dall’avv. Alessio Festa, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19949 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, assolvendolo dalla parallela imputazione di bancarotta impropria. 2. Il ricorso si compone di due motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo deduce, sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, che la Corte d’appello avrebbe fondato la sua decisione su un documento, il verbale assembleare del 6 novembre 2018 e la relativa accettazione, non presente agli atti. 2.2. Il secondo deduce violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe esteso al ricorrente le medesime argomentazioni spese con riferimento al coimputato, nonostante l’assoluta sovrapponibilità delle rispettive posizioni processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Manifestamente infondato il primo motivo. L'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria, avendo i poteri degli amministratori fonte contrattuale - non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, quarto comma, cod. civ., sicché può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., n. 6928 del 22/05/2001, Rv. 546854). Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto che la nomina era stata annotata sul Registro delle Imprese (registro di pubblica consultazione attraverso il quale si offre la prescritta pubblicità – notizia – alle vicende societarie) il 14 gennaio 2019 e che tale adempimento, non essendo stato dedotta l’eventuale delega ad un professionista a tanto abilitato, non poteva che essere riconducibile allo stesso imputato;
e tanto, rappresentando un atto concreto incompatibile con la volontà 3 di rifiutare la nomina, è sufficiente per dare atto della manifesta infondatezza dell’assunto difensivo. 3. Fondato, invece, il secondo motivo. La Corte ha ritenuto, in favore del coimputato, di riqualificare l’imputazione formulata a titolo di bancarotta fraudolenta in quella meno grave di bancarotta semplice in ragione della assenza di condotte distrattive, della non operatività della società (al momento dell’assunzione della carica) e della mancanza di qualsiasi atto di gestione. Tanto, sostiene la Corte territoriale, se non esonera l’amministratore dagli obblighi di tenuta della contabilità connessi alla carica rivestita, non permette di ritenere la sussistenza di uno specifico intento fraudolento;
e da ciò la riqualificazione nel meno grave reato di bancarotta semplice. Ebbene, per come correttamente rilevato dalla difesa, le medesime argomentazioni (ancorché afferenti ad un elemento soggettivo, estraneo all’ambito di applicazione dell’art. 587 cod. proc. pen.) valgono, a maggior ragione, per il ON, ultimo amministratore nominato dieci mesi prima della dichiarazione di fallimento. Sicché, a prescindere dal dato formale (relativo alla riconducibilità delle ragioni fondanti la riqualificazione, nei termini prospettati), la motivazione è contraddittoria, in quanto giunge a conclusioni differenti pur in presenza dei medesimi dati fattuali. 4. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IC OC RA OS NA IC