Sentenza 19 luglio 1999
Massime • 1
Ai fini della competenza per valore il cumulo delle domande, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., concerne soltanto l'ipotesi di più domande intese come pretese ben distinte tra loro, aventi ciascuna una propria individualità, mentre rimangono assorbite tutte quelle richieste che essendo formalmente proposte in via separata sono prive di autonomia, in quanto hanno carattere accessorio, conseguenziale o strumentale (fattispecie riguardante la domanda di regolamento di confini e di apposizione dei termini ed in via conseguenziale di abbattimento dell'attuale muretto divisorio fra proprietà contigue e di rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7695 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
RI RE, RI ZO, RI RL, RI UI, RI IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BOZZA, difesi dall'avvocato PAOLO FALDELLA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MI AR, NI NE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell'avvocato MASTRANGELI FRANCO, difesi dagli avvocati ALESSANDRO ERRANI, MUZZARELLI MARIA ALBERTA, giusta delega in atti;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 524/97 del Pretore di BOLOGNA, depositata il 19/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/12/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede:
che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Bologna, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.4.1990 RI UM ed EN IA esponevano, che essi, con atto rogato il 18 maggio 1970, avevano acquistato da IA EN un lotto di terreno fabbricabile, posto nel Comune di Vergato, località Fornace, allora distinto nel nuovo catasto terreni di detto Comune al foglio n. 48 col n. 294, della superficie di 10,00 are e corrispondente nel cessato catasto terreni di detto Comune allo stesso foglio 48 al n. 74 sub 1/5 sempre di 10, 00 are;
che i confini di detto terreno erano e sono delineati dal torrente Vergatello, da una strada e dalla proprietà ER;
che, successivamente, essi avevano costruito una casa sul terreno di loro proprietà e nell'ottobre 1971 ne avevano ottenuto l'abitabilità; che in tal periodo il confine con la proprietà ER non era in alcun modo segnalato;
che,
successivamente, era stato eretto un muretto divisorio sul presunto confine tra le due proprietà, ma tale confine era stato da essi contestato;
che secondo le aggiornate mappe catastali del Comune di Vergato, essi risultavano proprietari dei terreni contraddistinti con i numeri 202 e 386 del foglio n. 48, mentre i ER risultavano proprietari del terreno contraddistinto con il numero 293; che di fatto il muretto risultava essere stato erroneamente eretto sul confine tra i terreni 202 e 386; che essi provvedevano altresi a pagare le imposte relative al terreno n. 386. Tutto ciò premesso, RI FI ed EN IA convenivano in giudizio ER AM, ER AR, ER RE, ER UI e ER NZ per sentire determinare l'esatto confine tra i fondi;
ordinare, se necessario, l'abbattimento del muretto esistente;
ordinare l'opposizione dei termini lapidei o di altro muretto delimitante la proprietà; condannare i convenuti, a titolo di risarcimento, al pagamento delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché alle spese di causa con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si costituivano in giudizio i convenuti affermando di essersi limitati nel 1971, su richiesta del UM, a sostituire la recinzione in pali ed in fili originariamente collocata con un muretto ed una barriere metallica e che anzi il UM aveva provveduto ad effettuare lo scavo, mentre le fondamenta e la costruzione erano state realizzate in un unico contesto.
Concludevano i convenuti richiedendo la reiezione di tutte le domande spiegate dagli attori ed, in via subordinata, e riconvenzionale, declaratoria di usucapione dell'area ricompresa tra il muretto di confine e la loro casa di abitazione rappresentata dal mappale 386 del foglio 43 di Vergato, vinte le spese.
La causa veniva spedita a sentenza sull'eccezione di incompetenza per valore sollevata dai convenuti.
Con sentenza non definitiva del 30.4-19.5.1997 il Pretore di Bologna dichiarava la propria competenza per valore e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Avverso detta sentenza i convenuti hanno proposto istanza di regolamento di competenza, cui resistono con memoria gli attori. MOTIVI DELIA DECISIONE
I ricorrenti con due motivi denunciano: 1^) violazione degli artt. 9 e 10, 2^ comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, 1^ comma, nn. 3 e 6 c.p.c.; 2^) violazione dell'art. 38, 2^ comma, c.p.c., nella formulazione anteriore alla legge 26.11.1990 n. 353, in relazione all'art. 360, 1^ comma, n. 3, c.p.c.. Col primo motivo i ricorrenti ritengono applicabile nella fattispecie il principio del cumulo delle domande previsto dall'art.10 c.p.c., con conseguente spostamento della competenza al giudice superiore, perché nel giudizio pretorile gli attori UM avevano proposto quattro domande, di cui due di valore determinato (regolamento di confine ed opposizione di termini) e due di valore indeterminato (abbattimento di un muretto e rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori).
Deducono ancora i ricorrenti che gli attori non hanno dichiarato espressamente di volere contenere le domande di valore indeterminato entro i limiti della competenza del Pretore, per cui, a norma dell'art. 10, 2^ comma, c.p.c., la competenza sarebbe del giudice superiore (cfr. Cass. 8 marzo 1996 n. 1850). In ogni caso la domanda di valore indeterminato è di competenza del tribunale.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va osservato, invero, che le due domande avanzate dagli attori (abbattimento del muretto e rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori), considerate di valore indeterminato dagli odierni ricorrenti, sono prive di una propria autonomia, costituendo un mero sviluppo della domanda di regolamento di confini ed opposizione dei termini lapidei.
Ai fini della determinazione della competenza per valore, il cumulo delle domande - ai sensi dell'art. 10 c.p.c. - concerne soltanto l'ipotesi di più domande (intese come pretese ben distinte fra loro) aventi ciascuna una propria individualità, mentre rimangono assorbite tutte quelle richieste che, pur essendo formalmente proposte in via separata, sono prive di autonomia, in quanto hanno carattere accessorio, consequenziale o strumentale, come la richiesta di esecuzione di lavori necessari ad eliminare i danni rispetto alla domanda di risarcimento di questi (cfr. Cass. sent. n. 360 del 17.1.1983; sent. n. 3860 del 29.6.1984; sent. n. 3185 del 14.5.1980; sent. n. 2106 del 3.3.1994); o come la richiesta di esecuzione di lavori consequenziale ad una fattispecie relativa ad azioni di regolamento di confini ed apposizione di termini (cfr. Cass. sent. n. 2106 del 3.3.1994 n. 2106). Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la ritenuta irritualità dell'eccezione di incompetenza per valore da loro sollevata sia per la sua tardività che per la mancata indicazione delle ragioni dell'eccezione stessa.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nella formulazione precedente l'entrata in vigore della legge n. 353/1990, l'eccezione di incompetenza per valore poteva essere proposta in qualunque fase del giudizio di primo grado.
Detta eccezione, però deve essere disattesa ogni qual volta il proponente non fornisca la prova della stessa.
Ed il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha motivato che il convenuto si è limitato ad una generica contestazione della competenza del Pretore, senza una specifica deduzione delle ragioni dell'incompetenza stessa idonee a superare la correttezza del radicamento del giudizio davanti al Pretore, concludendo in sede di comparsa conclusionale "in rito: dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito essendo competente il Tribunale di Bologna"; e senza avere in precedenza dedotto o provato alcunché in ordine alla sollevata eccezione di incompetenza per valore del Pretore.
Nel caso in esame i ricorrenti ritengono di avere eccepito l'incompetenza per valore in base al principio del cumulo delle domande ai sensi dell'art. 10 c.p.c. - Ma, come si è visto in sede di esame del primo motivo di ricorso, erroneamente ed infondatamente detti ricorrenti hanno fatto riferimento al principio del cumulo delle domande ex art. 10 c.p.c.. Rigettato il ricorso, deve essere confermata la competenza del Pretore di Bologna a decidere la causa dinanzi a lui iniziata. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Pretore di Bologna;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 1999