Sentenza 27 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2002, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A OM DEL POLO TALIANO0 6 1 5 1 0 2 REPUBBLICA ITALIANA 06 1 5 LI CASSAZIONE LA CO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11630/99 Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Corrado Consigliere GUGLIELMUCCI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 17192 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott.Giancarlo D'AGOSTINO Ud. 31/01/02 Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETÀ ITALIANA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI - S.I.T.A. s.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. Luciano Vinella dell'amministartore delegato ing. Stefano Bernardi, elettivamente domiciliata in Roma, via Santa Caterina da Siena n. 46, presso l'avv. Carlo Colapinto, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
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- ricorrente -
contro
CAFORIO Eupreprio, elettivamente domiciliato in Roma, via Pigorini n. 6 (studio avv. Andrea Provini), presso l'avv. Pierluigi Parlatano, che lo rappresenta e 1 difende, giusta delega in atti;
controricorrente- avverso la sentenza n. 1160 del Tribunale di Taranto depositata il 13 luglio 1998 (R.G. n. 2282/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Taranto, sede distaccata di Manduria, Euprepio Caforio esponeva di lavorare con la qualifica di conducente di linea, quinto livello, alle dipendenze della Meridional Tours s.p.a., impresa esercente l'autotrasporto pubblico urbano, e di essere altri dipendenti, sul adibito, a rotazione con Manduria-Roma; che con percorso extra-urbano contratto aziendale del 2 luglio 1987 era stata stabilita in favore del personale addetto a tale linea extra-urbana una diaria giornaliera nella misura del cinquantanove per cento della 2 retribuzione giornaliera normale, con l'inclusione dei ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità; che la società dopo aver dato corretta esecuzione all'accordo, dal gennaio 1994 aveva omesso di computare in quella indennità la maggiorazione dei ratei delle mensilità aggiuntive. Chiedeva perciò la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore delle relative differenze, determinate in lire 1.144.278. Il giudice adito rigettava la domanda con sentenza 8/11 novembre 1996, che appellata dal soccombente, è stata riformata dal Tribunale di Taranto con pronuncia depositata il 13 luglio 1998. Per quanto rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale ha ritenuto innanzi tutto che la pattuizione aziendale non aveva carattere interpretativo della contrattazione nazionale, ma disciplinando in maniera completa e analitica la materie delle trasferte e diarie, si poneva come una modifica migliorativa di questo trattamento economico. Ha quindi evidenziato che il c.c.n.l. degli auferrotranvieri del 23 luglio 1976 all'art. 20 disponeva deroghe in favore della contrattazione aziendale alla riserva di competenza, attribuita con l'art. 2 alla contrattazione nazionale per gli 3 istituti delle trasferte e diarie, stabilendo in modo specifico al punto 12, quali le trasferte del personale da compensare con indennità stabilite da accordi aziendali, tra cui in particolare quelle che si svolgevano a distanza superiore a km. 90 dalla residenza, come appunto nella fattispecie in aziendale richiamata avevaesame. La intesa incluso, ha sottolineato la sentenza impugnata, nel calcolo della indennità in questione i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità. La società SITA, che già in appello si era costituita in giudizio nella qualità di successore, a titolo particolare, della impresa originariamente citata nella situazione controversa, ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale, formulando due motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione agli artt. 6 e 20 ccnl autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 e all'art. 1 ccnl 13 marzo 1980, nonché vizio di motivazione. Addebita alla sentenza impugnata di non avere esplicitato il procedimento logico seguito per affermare l'esistenza di un conflitto tra la pattuizione nazionale e quella aziendale, la quale secondo l'appellante era meramente interpretativa della prima. Si duole poi che il giudice di appello nell'interpretare l'intesa aziendale non abbia ricercato e individuato "quei criteri fondamentali di politica sindacale che si ispirano ad intenti di uniformità di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori", e non abbia tenuto conto dei criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. Lamenta quindi che il Tribunale non abbia svolto una corretta ermeneutica in ordine alla operazione specificazione degli elementi che secondo la disciplina collettiva compongono la retribuzione normale e di non avere effettuato un'adeguata indagine sulla effettiva volontà delle parti quanto alla individuazione dei predetti elementi. Nessuno dei profili di censura nei quali il motivo è articolato può essere accolto. Riguardo al primo, esso oltre che infondato è inammissibile. Si deve infatti rilevare che il Tribunale (v. pag. 4 della sentenza impugnata) 5 evidenzia che la pattuizione aziendale in questione interpretativo meramente non rivestiva carattere nazionale, della contrattazione in quanto disciplinava in maniera completa ed analitica la materia delle trasferte e diarie con effetto modificativo ex nunc rispetto al precedente trattamento economico. In tal modo il giudice del gravame ha spiegato in modo esauriente il procedimento logico seguito per determinare quale il rapporto fra le due pattuizioni. Ma, soprattutto, si deve rilevare la mancanza di interesse della società ricorrente relativamente al denunciato vizio del ragionamento seguito dal Tribunale per disattendere la doglianza in ordine alla statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, della sussistenza di un conflitto fra l'accordo aziendale e quello nazionale, poiché tale censura, come evidenziato nella pronuncia qui impugnata e senza che in proposito sia stato mosso alcun rilievo, era stata proposta dall'appellante cioè dal lavoratore, il quale aveva affermato la natura interpretativa del contratto aziendale. In relazione a detta statuizione la società non era soccombente, e quindi manca il presupposto dell'interesse all'impugnazione sul punto. Riguardo al secondo profilo di censura, secondo principi ormai consolidati della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione soltanto per vizi di motivazione e per violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale, e la denuncia in proposito deve essere specifica e circostanziata, non potendo la parte limitarsi al semplice richiamo degli articoli di legge e dei singoli canoni ermeneutici che si assumono violati, ma dovendo invece fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato da essi. Qui, invece, la ricorrente nel dolersi della mancata individuazione dei "criteri fondamentali di politica sindacale che si ispirano ad intenti di uniformità di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori" propone delle censure, che a parte la loro genericità, esulano dai limiti del controllo devoluto a questa Corte e innanzi delineati. Pure inammissibili sono i dedotti errori di diritto per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 cod. civ., poiché la censura si limita a tale generica indicazione, senza fornire alcuna specificazione né dei singoli criteri che sarebbero stati violati né del modo in cui le loro violazioni si sarebbero concretizzate. Per quanto concerne il terzo profilo di censura, la deduzione svolta concernente la mancata "specificazione degli elementi che, secondo la disciplina collettiva, compongono la retribuzione normale", non tiene conto delle precise affermazioni fatte dalla sentenza impugnata sulla base del tenore della clausola del contratto aziendale stipulato il 2 luglio 1987. La sentenza impugnata infatti sottolinea che questa regolamentazione, definita in base alla deroga, in favore della contrattazione aziendale, contenuta nell'art. 20 del ccnl autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, e più favorevole rispetto a quella nazionale, prevedeva che la “trasferta-diaria spettante ai conducenti di linea addetti al servizio pubblico urbano di Manduria che vengono saltuariamente adibiti alla linea extraurbana Manduria-Roma (fosse) determinata nella misura del cinquantanove per cento della retribuzione giornaliera normale come indicata dall'art. 6 lettera b) ccnl, con l'inclusione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità”. 8 Né sussiste il vizio di omessa motivazione che la ricorrente addebita alla sentenza impugnata per non avere spiegato come le mensilità aggiuntive, le quali vanno determinate in base alla retribuzione normale, possano a loro volta entrare a far parte di questa, ponendo in essere un circolo vizioso. È questa infatti una deduzione della parte che il giudice del merito non era tenuto a confutare espressamente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione che gli fa carico, essendo sufficiente a tale scopo che indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, e dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 25 maggio 1995 n. 5748, Cass. 10 maggio 2000 n. 6023). Il Collegio non ignora che l'argomentazione a cui si è riportata la ricorrente, è stata utilizzata in altre pronunce di questa Corte, sulla medesima questione, per disattendere la tesi della inclusione delle mensilità aggiuntive nel calcolo dell'indennità di trasferta (v. Cass. 11 luglio 1998 n. 6799, Cass. 14 luglio 1997 n. 6407, Cass. 19 gennaio 1995 n. 537 e Cass. 19 marzo 1991 n. - la penultima è citata dalla ricorrente nel 2916 secondo motivo), ma non può ritenersi che la presente decisione, nel negare rilevanza a quella deduzione, si ponga in contrasto con le precedenti pronunce ora indicate, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, per i limiti del sindacato di legittimità, che per controversie aventi ad oggetto l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, deve riguardare soltanto, come s'è detto innanzi, il controllo della motivazione e dell'osservanza delle norme legali di ermeneutica contrattuale, ed è quindi condizionato e dal tenore delle censure dal contenuto e della motivazione del giudice a quo;
in secondo luogo, perché qui l'inclusione delle mensilità aggiuntive nella base di calcolo della indennità di trasferta è, come rilevato dal giudice del merito, oggetto di una specifica previsione della contrattazione aziendale, mentre nelle altre decisioni si faceva riferimento in via esclusiva a clausole di contratti collettivi nazionali, aventi diversa portata. Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 420 e 421 cod. proc. civ., violazione e falsa 10 applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione agli artt. 6, 11 e 20 ccnl autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 e all'art. 1 ccnl 13 marzo 1980, nonché vizio di motivazione. Deduce che il Tribunale ha ritenuto sussistere la possibilità di stabilire in sede di pattuizione aziendale le indennità da corrispondere per le trasferte, senza specificare in quale delle tre ipotesi previste dal punto 12 del citato art. 20 dovesse essere inquadrata la fattispecie in esame e ha affatto indagato quali presupposti non ricorressero al fine di consentire la disciplina aziendale per le indennità di trasferta e diaria. Anche questa censura deve essere disattesa. La sentenza impugnata evidenzia (v. pag. 5) che l'art. 20 della contrattazione collettiva nazionale prevedeva deroghe in favore della contrattazione aziendale, al punto 8 della clausola per il trattamento da farsi al personale dei servizi urbani che venisse distaccato ad altro deposito, rimessa, impianto о zona, e al punto 12 della clausola per “le indennità da corrispondersi per le trasferte effettuate fuori della rete sociale, oppure su linee distaccate da quella ove l'agente ha la propria residenza e per le trasferte 11 nell'ambito della rete sociale che si effettuino a distanza superiore a km. 90 dalla residenza" e il Tribunale ha specificato (v. ultimo rigo di pag. 5 della sentenza) che in quest'ultima ipotesi della previsione contrattuale doveva essere inquadrata la fattispecie in esame. Da ciò deriva che implicito è l'accertamento dei presupposti che legittimavano detto inquadramento, proprio tenuto conto del percorso della linea Manduria-Roma, che la ricorrente riconosce espressamente essere di gran lunga superiore ai 90 km., poiché qualunque fosse stata la residenza dell'agente la trasferta era da includere in quella previsione contrattuale. Ma non va tralasciato che la mancata specificazione di una diversa inferiore distanza (e di certo la ricorrente non avrebbe potuto indicarla, essendo quella effettiva di circa 600 km.) rende priva di decisività la doglianza. Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso deve essere rigettato. La società ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, è tenuta alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese determinate come in del giudizio di cassazione, dispositivo. 12
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 8,00ff oltre ' ad euro 2.000,00=(duemila/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente مشاته Антоно вально Seanalle IL CANCELLIERED Depositato in Cancelleria 27 APR 2002 oggi, Clusie ella IL CANCELLIERE I D , SSA LO 10 L A O , T RT. 3 B 3 I ESA 5 D ELL'A : SP A ST N I N D O 3 P G SI -7 O IM 1-8 SEN A A D 1 D , I I E A E T O G ISTR IRITTO SEN G E E L G E R D A L O L E B 13