Sentenza 23 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12396 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 12 3 9 6 /03 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POR O IT LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 8370/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere - Cron. 26278 - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere Ud. 07/03/03 Dott. Giovanni AMOROSO -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN TR, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI NAVACH, giusta delega in atti,ee da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 844/00 della Corte d'Appello di 1423 BARI, depositata il 27/12/00 R.G.N. 1206/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso... - -2- 8370/2001 r.g.n. ud. 7 marzo 2003 Svolgimento del processo 1. Con ricorso amministrativo presentato il 9 aprile 1985 RO TR chiedeva alla Commissione medica di primo grado il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità. La Commissione si esprimeva negativamente. In data 13 luglio 1998 proponeva ricorso in sede giudiziaria convenendo in giudizio il ministero dell'interno in persona del ministro pro tempore, del quale chiedeva la condanna alla corresponsione del suddetto beneficio. Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio, che escludeva la sussistenza dei requisiti di legge alla data della proposizione del ricorso amministrativo, come anche alla data della introduzione del giudizio, ma riteneva che tale livello invalidante fosse stato raggiunto in seguito. Attenendosi alle valutazioni del CTU il giudice di primo grado condannava il Ministero alla corresponsione della pensione di inabilità dal 1 giugno 1991 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 149 disp. att. Cod. proc. civ.. Il giudice condannava anche il ministero al pagamento dell'indennità di accompagnamento. Condannava infine il ministero al pagamento integrale delle spese del giudizio in favore della controparte. Il ministero proponeva appello, per due motivi: l'ultrapetizione relativa alla condanna anche all'indennità di accompagnamento non richiesta né in sede amministrativa né in sede di domanda giudiziaria;
ingiustificatezza della condanna alle spese in quanto il generico richiamo al principio della soccombenza, rendeva la sentenza priva di motivazione ed incongrua sul punto. 3 La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione annullando il capo della sentenza impugnata relativo all'indennità di accompagnamento e compensando interamente tra le parti le spese di giudizio. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il RO on un unico motivo di impugnazione. L'intimato Ministero non si è costituito. Motivi della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Deduce in particolare che i giudici di merito non avevano tenuto conto del fatto che l'indennità di accompagnamento era stata chiesta implicitamente.
2. Il ricorso non è fondato. Questa Corte (Cass., sez. lav., 17-12-1998, n. 12643) ha già affermato - e qui ribadisce - che la presentazione di specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 1. n. 18 del 1980 costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione del suddetto beneficio, dovendosi perciò escludere che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio (pensione di inabilità), ovvero nella mera presentazione di un certificato medico attestante l'aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della domanda diretta al conseguimento della suddetta pensione di inabilità, senza che possa in contrario invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi nella fase giudiziaria, ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale richiesto con l'originaria domanda amministrativa.
3. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente сиEttore M er vanni Amoroso) (Ettore Mercurip) GrelleIL CANCELLIEREN Depositato in Cancella2003 joggi CANCELLIERE 5