Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
La condanna alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2017, n. 29424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29424 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
29424- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2823/2017 ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - UP 29/11/2017- GEPPINO RAGO R.G.N. 25207/2017 LUCIANO IMPERIALI Relatore LUIGI AGOSTINACCHIO SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA Si che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena pecuniariae rigetto nel resto. udito il difensore della parte civile, avv. CAMEROTA DANIELE che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avvocato GALLORO CARMINE chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 2/12/2016 ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino del 1/4/2016 nei confronti di AN IO, confermando giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di questo in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 629 cod. pen., 7 l. 203/1991, 71 D.L. n. 159/2011, e riconoscendogli, però, le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante prevista dall'art. 71 D.L. 159/2011 e rideterminando la pena inflitta in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 4.400,00 di multa, revocando le pene accessorie già inflitte e condannando il AN, invece, a quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ed infine rideterminando in anni due la misura di sicurezza, a pena espiata, dell'assegnazione alla casa di lavoro per anni due.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il AN sollevando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla commisurazione della pena, avendo - tra l'altro - determinato la Corte di Appello la pena base in euro 5000 di multa, superiore al massimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 629 cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 203/1991, questione che si assume non rinunciata nel momento in cui, nel giudizio di appello, si rinunciava alle questioni diverse dal trattamento sanzionatorio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la continuazione pur in presenza di un reato che si assume unico a consumazione prolungata.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, nonostante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante prevista dall'art. 71 D.L. 159/2011 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è parzialmente fondato: in particolare, è fondato il primo dei motivi proposti, mentre sono inammissibili gli altri.
3.1. Deve rilevarsi, infatti, che la sentenza impugnata ha determinato la pena base in anni sei di reclusione ed euro 5000,00 di multa, e pertanto in misura superiore, quanto alla pena pecuniaria, al massimo della pena edittale prevista dall'art. 629 cod. pen. (anni dieci di reclusione ed euro 4000 di multa), sicché la sentenza va annullata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, ferma restando l'ormai definitiva affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto continuato ascrittogli.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in quanto la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 203/1991, da individuarsi 1 in primo luogo nello stretto legame tra il ricorrente ed il clan DU, così come emerso dalle dichiarazioni di un testimone di giustizia e di una pluralità di collaboratori di giustizia, ed anche da conversazioni intercettate tra il AN e NE AN, uno dei capi del predetto clan, ed altresì dall'esplicita evocazione della figura del capoclan ON in occasione delle richieste estorsive: si tratta di argomentazioni prive di vizi logici o giuridici e, come tali, insindacabili in questa sede, atteso che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
3.3. Analogamente, deve ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto della pluralità di condotte estorsive poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ai danni della persona offesa, che risulta essere stata avvicinata prima dal ricorrente AN IO, poi dal figlio di questi e poi, ancora, da ON IN, figlio del menzionato ON GE, ed infine da tale PO. Si tratta di valutazione che, essendo immune da vizi logici o giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità, dove, come dinanzi rilevato, non sono prospettabili diverse letture degli atti processuali, nè sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
3.4. E' inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la condanna alla misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, nonostante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante prevista dall'art. 71 D.L. 159/2011, atteso che comunque, in considerazione del riconoscimento di tale aggravante, per quanto ritenuta minusvalenze rispetto alle circostanze attenuanti generiche, ricorrono le condizioni di cui all'art. 71 del D.L.vo n. 159/2011, comma 3, che richiede soltanto che sussista l'aggravante in parola, quale che ne possa essere, poi, la commisurazione in termini di pena. Il ricorrente ipotizza anche un'illegittimità della norma in parola, per un asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che si assume non compatibile con presunzioni ed automatismi in materia di misure di sicurezza detentive, ma si tratta di questione comunque non rilevante in questa sede, non essendo stato contestato l'automatismo di cui al terzo comma dell'art. 71 cit. con il 2 ricorso in appello, con il quale la difesa si era limitata ad invocare l'esclusione della misura di sicurezza, o in subordine una riduzione della sua durata.
4. Non può essere disposta la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, come da questa invocata, giacché tale condanna dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione quando come nel caso di specie - si discuta unicamente della pena irroganda (Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012, Rv. 254291).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso e definitiva l'affermazione di responsabilità. Rigetta la domanda di rimborso delle spese del grado formulata dalla parte civile. Così deciso il 29 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Imperiali Dott. Antonio Prestipino Dott. CANCELLERIA DEPOS SEL PENALE IL 2 I Cancelliere 3