Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12055 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
C.C. 66591 2055 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMADI Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 16L. Esenz. decennale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21549/99Dott Giovanni Presidente PAOLINI Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Cron. 29665 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 29/11/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: SE DI SQ AM TO LI & C SAS, in persona dei Soci accomandatari pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio dell'avvocato CARTONI, difeso LLavvocato FERRAZZANI, giusta ROBERTO : %6 procura a margine;
15 - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2001 presso rappresenta e difende ope legis;
2402 -1- . N - controricorrente CommissioneavversO la sentenza n. 233/98 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n.233/04/1998, depositata in data 30.9.1998, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della decisione n.229/01/1995 della Commissione Tributaria di Primo Grado di Viterbo,appellata LLUfficio delle Imposte Dirette di Viterbo, dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento emessi dal predetto Ufficio ai fini dell'ILOR per le annualità 1987 e 1989 nei confronti della SE sas di QU MO, SI NO & C. L'Ufficio, in sede di accertamento, aveva ritenuto di disattendere la dichiarazione di esenzione decennale LLimposta, avanzata ai sensi della L.614/1966 dalla società in sede di dichiarazione annuale delle imposte sui redditi. All'indicata pronuncia la CTR perveniva in forza dell'avvenuta produzione da parte dell'Ufficio, in sede di gravame, della sentenza emessa fra le stesse parti dalla medesima CTR in data 22.1.1998, con la quale veniva confermata la decisione di primo grado, di diniego del diritto alla esenzione. Ricorre per cassazione la società, in persona dei soci accomandatari QU e SI, con quattro mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze, che ha anche depositato memoria ad illustrazione delle proprie difese. Motivi della decisione Con un primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt.36 comma secondo n.4 D.Lgs.vo 546/92; in particolare,eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione. La CTR, secondo i ricorrenti,non avrebbe offerto alcuna reale motivazione a supporto della decisione di accoglimento dell'appello essendosi limitata ad un generico riferimento ad altra decisione peraltro non definitiva, perché impugnata) emessa da altra sezione della medesima CTR fra le stesse parti ma per altra annualità. Sotto questo aspetto la motivazione,puramente per relationem, sarebbe - ad avviso della difesa comunque insufficiente, non consentendo di individuare la specifica ratio decidendi della sentenza ora impugnata. La censura è priva di fondamento. Invero,i Giudici di secondo grado fanno certamente riferimento alla sentenza la n.45/1998, formalmente acquisita agli atti nel corso di quel giudizio) resa inter partes da altra sezione della medesima CTR e avente anch'essa ad oggetto l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio Imposte Dirette di Viterbo avverso la decisione della CT di primo grado di Viterbo favorevole alla contribuente in ordine alla richiesta esenzione decennale LLLO per diversa annualità). Tuttavia,poiché ciò che effettivamente rileva ai fini della esistenza del requisito motivazionale imposto LLart.36 comma secondo D.Lgs.vo 546/1992 è pacificamente che sia dato -- - ricavare la ratio decidendi che ha determinato la soluzione adottata nella sentenza, deve riconoscersi che nella specie( contrariamente a quanto assume la ricorrente) tale ratio decidendi è perfettamente ricavabile LLora impugnato provvedimento. In esso si dà infatti accertato che l'attività svolta dalla ricorrente difetta dei requisiti richiesti dalla legge n.614/1966 per usufruire del diritto all'esenzione decennale LLLO : requisiti che nella stessa sentenza vengono comunque evidenziati nella novità del soggetto che invoca il beneficio e nell'essere l'attività diretta alla produzione di beni richiesti dalla normativa di favore. A questa stregua è evidente che il convincimento deve ritenersi motivato, rappresentando seppur sinteticamente ma chiaramente la ragione dell'accoglimento dell'appello proposto LLUfficio, in assenza di contrarie specifiche deduzioni della società SE. Pertanto, il dedotto vizio motivazionale non sussiste. violazione e falsaCon un secondo motivo la ricorrente deduce applicazione dell'art. 2697 del codice civile: l'Ufficio non avrebbe offerto alcuna prova della mancanza delle condizioni per il riconoscimento del diritto all'esenzione richiesta da essa ricorrente. Anche tale motivo è privo di fondamento. In proposito è appena il caso di rilevare che, trattandosi di richiesta di benefici,incombeva alla società, che ne aveva interesse, di dimostrare rigorosamente l'esistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione con riguardo agli anni in contestazione e non certo all'Ufficio provare la fondatezza del diniego all'agevolazione. Comunque, l'Ufficio ha indicato le ragioni del diniego - poi fatte proprie dalla CTR - e quindi è da escludere che nella impugnata sentenza sia ravvisabile il denunciato vizio circa il mancato rispetto del principio dell'onere della prova. Con un terzo motivo si deduce violazione dell'art.8 L.614/1966. Secondo la difesa avrebbe errato la CTR nel ritenere che la SE sas sia una impresa di servizi solo perché appalta gran parte della propria produzione a terzi,non avendo tenuto conto che essa ricorrente provvede comunque a rifinire gli immobili costruiti;
ed altresì avrebbe errato nell'attribuire rilievo alla circostanza che essa società non ha personale dipendente,non avendo considerato che la compagine sociale consta di sei soci, sicchè vi sarebbe stato comunque incremento del livello occupazionale. Ancora,non avrebbe fondamento il diniego dell'esenzione sotto il profilo del minimo investimento in infrastrutture,posto che l'art. 8 L.cit. prevede solo dei limiti massimi e non minimi di investimento. Il motivo,nonostante il formale richiamo alla violazione di legge,si risolve all'evidenza in una censura in punto di fatto ed in una richiesta di rivalutazione delle risultanze di causa che, come è pacifico, non sono consentite in sede di legittimità. Invero, la ricorrente contesta un convincimento di merito e cioè l'avere i Giudici di appello ritenuto essere l'attività sociale diretta alla produzione di servizi più che di beni,trattandosi di attività esplicantesi nella concessione di appalti edili ad altre imprese del settore, senza impiego di dipendenti e di macchinari specifici e utilizzo di altri impianti fissi. Senonchè, siffatto convincimento, in quanto motivato e fondato in modo non incoerente su elementi di fatto specificamente richiamati - e cioè sulle ragioni già evidenziate nella menzionata sentenza n.45/1998 fra le medesime parti e in atti, ove si evidenzia in particolare, alla stregua di una relazione dell'UTE di Viterbo, la mancanza del requisito dell'incremento occupazionale deve ritenersi insindacabile in questa sede. D'altro canto, la decisione appare esente dal denunciato vizio di violazione di legge. Invero, l'art.8 comma primo della L.22.7.1966 n.614 ha introdotto un'esenzione per dieci anni da ogni tributo diretto sui redditi a favore delle nuove imprese artigiane o delle nuove piccole o medie imprese industriali aventi ad oggetto la produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale dalla data di inizio della loro attività, rilevabile dalla certificazione della camera di commercio. Del tutto pacifico è poi l'orientamento di legittimità circa la necessità che tutti tali requisiti sussistano simultaneamente perché il soggetto interessato possa usufruire dell'agevolazione. e qui non sindacabile,per quanto Orbene,stante l'accertata non contemporanea presenza di tali elementi precedentemente rilevato - /requisiti, con particolare riguardo all'effettivo oggetto sociale(produzione di servizi e non di beni), deve concludersi che del tutto corretta anche dal punto di vista giuridico è,sul punto, la impugnata sentenza. Con un ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza quanto alla statuizione sulle spese( dichiarate compensate), osservandosi che esse debbono seguire la soccombenza e quindi debbono farsi gravare sulla Amministrazione Finanziaria “per il presente ed il precedente grado di giudizio". La censura è inammissibile, per difetto d'interesse, dal momento che essendo la società rimasta soccombente in grado di appello, la stessa non ha titolo per dolersi della compensazione delle spese del giudizio,trattandosi di provvedimento che le è favorevole in luogo della pur possibile condanna alle spese medesime ai sensi dell'art. 15 comma primo D.Lgs.vo 546/1992. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato e mell equi libriata a pagamento delle spese del presente giudizio,che la ricorrente condannata al si liquidano complessive £.2.100.000, di cui £.
2.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese •nell'iqui volente in euro si di questo giudizio, liquidate in complessive £.2.100.000, di cui £.
2.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.11.1999 Il PresidenteLiełami Il Consigliere estensore Arnold Grow DEPOSIT - 9 AGO. 2002 Oys A ловь