Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
In tema di azione di regolamento di confini, che presuppone l'assenza di demarcazione visibile (incertezza obiettiva)tra i fondi o la sua inidoneità a separarli in modo certo e definitivo(incertezza soggettiva),l'attribuzione a una delle parti della zona occupata dall'altra ,che può costituire una naturale conseguenza naturale della determinazione del confine, non trasforma l'azione d regolamento di confini in quella di rivendicazione che postula invece la contestazione fra le parti dei rispettivi titoli di proprietà
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 42045 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 30/12/2021, (ud. 04/11/2021, dep. 30/12/2021), n.42045 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5992/2017 proposto da: M.S., nata ad (OMISSIS), ivi residente, fraz. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), e M.A., nata ad (OMISSIS), ivi residente, fraz. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentate e difese, unitamente quanto disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al ricorso, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2003, n. 11942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11942 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V LOCCHI 6, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PIZZI, difeso dagli avvocati GIUSEPPE SOLERIO, OSVALDO CERRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OD TI, GA IL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 336/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL OD e AN NT, con atto notificato il 22 giugno 1988, citarono, davanti al Tribunale Verbania, CI IN, e, assumendo che costui, proprietario del mappale n. 660 del Comune di Pettenasco, aveva posto a dimora una siepe sconfinando sul mappale n. 661 sub a. F/5 del nuovo catasto terreni, di cui essi erano i proprietari, chiesero la deliberazione di una sentenza di accertamento del loro diritto di proprietà sull'intero mappale n. 661 e la condanna del convenuto all'arretramento della siepe. Il IN, costituitosi in giudizio, contestò il fondamento della domanda e ne chiese il rigetto.
Il Tribunale, con sentenza del 2 ottobre 1995, in accoglimento della domanda, dichiarò che gli attori erano i proprietari esclusivi del mappale 661 sub a F/5 del catasto terreni del Comune di Pettenasco, e che la linea di confine tra questo mappale e il mappale n. 660, appartenente al convenuto, si trovava nella posizione indicata nell'elaborato grafico dell'allegata perizia del geometra G. Del Grande, e, quindi, in arretrato di m. 1,30 in direzione del fondo del IN rispetto alla linea di demarcazione esistente tra i due terreni e distinta da una siepe di separazione;
e condannò il convenuto al rilascio della porzione del mappale n. 661 indebitamente occupata.
Il soccombente propose impugnazione che è stata respinta dalla Corte d'appello di Torino con sentenza del 10 marzo 1999. Il IN ricorre per Cassazione con un motivo illustrato con memoria.
Il OD e la GA non hanno depositato il controricorso, ne' hanno partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si denunzia la violazione degli artt. 948, 950, 1350 e 2697 del codice civile, in relazione all'art. 360
nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, e si censura la sentenza impugnata, sostenendosi che la Corte d'appello ha qualificato l'azione promossa dagli attuali intimati come regolamento di confine, mentre si trattava di azione di rivendica, non essendo costoro nel possesso della striscia di terreno in contestazione, e ha, quindi, deciso il gravame, applicando erroneamente il regime probatorio dell'azione di regolamento di confine e non quello più rigoroso della rivendica. Si aggiunge che, in ogni caso, la Corte non avrebbe dovuto ritenere sufficienti ai fini della determinazione del confine, le mappe catastali e il frazionamento fatto eseguire dall'originario proprietario "del tutto", in presenza di una siepe che delimitava il confine nel senso reclamato dal ricorrente. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che si ha rivendica quando la contestazione ha per oggetto i rispettivi titoli di proprietà, mentre l'azione deve essere qualificata come regolamento di confine, o perché manca una demarcazione visibile (incertezza oggettiva) o perché questa, pur sussistendo, è inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva), anche se non vi è in atto il possesso promiscuo della zona intermedia. Nel caso in cui sia promossa l'azione di regolamento di confine la sua determinazione può comportare l'attribuzione a una delle parti di una zona occupata dall'altra, ma tale attribuzione non trasforma l'azione in rivendica, perché costituisce soltanto una conseguenza naturale della domanda diretta all'individuazione del confine. Nella specie la Corte d'appello si è adeguata la menzionato principio, perché ha ritenuto che l'azione promossa sia quella prevista dall'art. 950 del codice civile, avendo incensurabilmente accertato che essa era diretta alla delimitazione dei due mappali, dei quali uno apparteneva al convenuto e l'altro agli attori, e ha, conseguentemente, escluso che l'attribuzione a questi ultimi della "striscia litigiosa" possa avere trasformato l'azione di regolamento di confine di rivendica.
La stessa Corte, con riguardo alla domanda di regolamento di confine, ha, poi, valorizzato, con motivazione esauriente, logica ed esente da errori di diritto, sia il frazionamento a suo tempo fatto eseguire dal IN, prima della vendita del terreno alla dante causa (Ines Biancotto) degli intimati, sia le mappe catastali. Consegue il rigetto del ricorso.
Nessun provvedimento deve essere emesso in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il OD e la NT depositato il controricorso, ne' partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003