Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto чер SEZIONE TERZA CIVILE einile 0 01 8 9 /03 Composta dagli R.G.N. 2003/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere - Rel. Consigliere Cron. 365 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Rep. 85 Dott. Italo PURCARO Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 08/05/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI CANIGGIA, giusta delega in atti;
B ricorrente -
contro
CONDOMINIO SANTO STEFANO VIA MILANO 91 ALESSANDRIA, - in persona del suo amministratore legale rappresentante pro tempore rag. AN IA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO F. ROMANELLI, che lo difende anche2002 1067 disgiuntamente all'avvocato GIORGIO ROSSO, giusta 1 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1591/97 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione II Civile, emessa il 05/12/97 е depositata il 23/12/97 (R.G. 321/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore f Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PU RO, proprietario di un edificio di M tre piani, di pregevole valore artistico e risalente alla fine del secondo XVIII, confinante con il fabbri- cato del Condominio S. Stefano, costruito in appoggio, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Alessan- dria, il Condominio, lamentando gravi danni da infil- trazioni d'acqua, provenienti da tubazioni condominia- li, al piano terra e al primo piano del proprio immobi- le. Dopo una prima riparazione delle tubazioni difetto- se, le perdite erano ricominciate e, in sede di accer- tamento tecnico preventivo, era emersa la rottura di 2 condutture di scarico e di tubazioni idriche pertinenti ai servizi condominiali e altresì l'illegale distanza dal confine di alcune tubazioni. L'attore chiedeva pertanto la condanna del Condomi- nio а spostare le tubazioni postę a distanza illegale dal confine, ad eseguire le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni e a risarcire il danno, indicato in lire 53.154.736. Il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda. Con sentenza del 4 dicembre 1992, il Tribunale, т sulla scorta di una consulenza tecnica, condannava il Condominio a rimuovere le condutture poste a distanza inferiore a quella legale e a pagare all'attore un ri- sarcimento di lire 38.000.000, oltre agli accessori. Con sentenza del 23 dicembre 1997, la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento del gra- vame del Condominio, ha condannato l'appellante а un risarcimento di lire 21.724.648, oltre alla rivaluta- zione e agli interessi, per gli interventi da eseguirsi al piano terra, e oltre al danno di lire 1.400.000 già liquidato dal Tribunale per gli interventi già esegui- ti, sempre con gli interessi e la rivalutazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Pam- puro, formulando tre mezzi di annullamento. Resiste con controricorso il Condominio. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 333 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), il ricor- rente contesta l'affermazione della Corte, secondo cui, per ottenere anche il risarcimento dei danni al primo piano dell'edificio, avrebbe dovuto proporre un appello incidentale. L'odierno ricorrente, infatti, nelle con- clusioni di primo grado, chiese la rifusione di tutti i danni cagionati dal Condominio, "nell'ammontare deter- minato dal consulente tecnico d'ufficio", spiegando poi, nella comparsa conclusionale, di aver accettato m tale quantificazione, non contestata neppure dalla con- troparte, solo per evitare ulteriori lungaggini proces- suali. Essendo stata la domanda, così ridotta dal PU, interamente accolta dal Tribunale, senza distinguere l'attore, tra i danni arrecati a un piano o all'altro, interamente vittorioso, non aveva interesse ad impugna- re. Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 112 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), rileva che il Tribunale ha recepito l'importo complessivo dei dan- ni come indicato dall'attore, senza distinguere tra i costi necessari per il ripristino del piano terreno e quelli relativi ai lavori di ripristino del primo pia- 4 Non essendo stata effettuata nemmeno dal concluden- no. una distinzione tra i costi necessari al ripristino te dei singoli piani, la domanda risarcitoria non poteva che riferirsi all'intero immobile. Nessun dubbio è quindi possibile sull'estensione della domanda del PU, avendo egli chiesto sempre il ristoro di tutti i danni, come ha ben inteso il Tri- bunale, che ha liquidato la somma indicata come neces- saria al ripristino integrale dell'immobile. Col terzo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 345 e 112 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), il Pam- puro ribadisce di aver chiesto, in primo grado, una somma, a titolo di risarcimento, senza effettuare impu- tazione al piano terreno о al primo piano, e pertanto riferendola al ripristino dell'intero fabbricato. In れ appello egli ha chiesto poi la condanna del Condominio al pagamento della somma di lire 38.000.000, oltre agli accessori, determinata dal Tribunale, con una domanda volta ad ottenere, sulla scorta della seconda consulen- za tecnica, pur contestata negli importi, il risarci- mento dei danni relativi ad entrambi i piani, seppure nei limiti della somma complessiva già chiesta e otte- nuta in prime cure. E dunque la Corte, se avesse ben interpretato tale domanda, avrebbe dovuto riconoscere all'appellato la somma da lui chiesta, seppure imputan- 5 dola al ripristino del piano terreno e del primo piano, invece di limitare la condanna ai soli costi relativi al ripristino del piano terreno. Queste censure, da esaminare congiuntamente, sono destituite di fondamento. La sentenza impugnata, dopo aver chiarito che non è oggetto di gravame la voce concernente lavori già eseguiti, per lire 1.400.000, indicata dal PU, fatta propria dal consulente tecnico d'ufficio e poi dal Tribunale%;B prosegue rilevando che il consulente no- minato in prime cure, nella sua relazione, individuò in lire 36.600.000 la somma Occorrente per i lavori da eseguire per eliminare i soli danni riscontrati al pia- no terreno dello stabile, e il Tribunale, recependo ta- le valutazione, condannò il Condominio a risarcire il danno precisamente in quella misura. Il Tribunale, se- condo i giudici di appello, "non si è quindi pronuncia- to sui lamentati danni che si sarebbero verificati al primo piano dello stabile", nonostante l'attore avesse nella citazione fatto un espresso riferimento anche ad essi e l'ausiliare fosse stato chiamato a fornire chia- rimenti in udienza proprio in relazione ai danni veri- ficatisi al primo piano, non avendo sul punto risposto al quesito nella relazione scritta. Il PU tuttavia, dal canto suo, Osserva ancora la sentenza, non ha proposto appello incidentale sul punto, ma anzi ha chiesto la conferma della sentenza, ritenendo sufficiente la somma liquidata dal Tribunale, pur se inferiore a quella che era stata richiesta ini- zialmente nel giudizio di primo grado. Avendo il consulente tecnico nominato in seconde cure, conclude la sentenza, valutato, con criteri più restrittivi, in lire 21.724.648 i danni per i lavori da eseguire al piano terreno (cui ha aggiunto lire 13.697.580 per i lavori da eseguire al primo piano), "tenuto conto dei limiti posti dalle parti alla materia del contendere del giudizio di appello", al PU va riconosciuto, per i danni al piano terra, esattamente quel minor importo, oltre agli accessori (e alla ricor- data, e incontestata, voce di lire 1.400.000). Orbene, denunciandosi un "error in procedendo" ed essendo perciò la Corte giudice anche dei fatti proces- suali, rileva il Collegio che il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione del 26 luglio 1990, non ap- prezzò danni al primo piano, ma soltanto al piano ter- ra, indicandoli in lire 1.400.000 per il lavori già eseguiti dal PU e in lire 36.600.000 per quelli ancora da eseguire. Lo stesso ausiliare, nell'udienza del 14 febbraio 1991, precisò a verbale che i danni al primo piano, da lui non potuti accertare per difficoltà materiali, po- tevano aggirarsi sui 5 o 6 milioni. Nelle conclusioni definitive di primo grado il Pam- puro chiese il ristoro di tutti i danni, "nell'ammontare determinato dal consulente tecnico d'ufficio", con ciò evidentemente includendovi anche i 5 o 6 milioni riferiti al primo piano. Il Tribunale, recependo integralmente la relazione del 26 luglio 1990, condannò il Condominio al pagamento di lire 38.000.000 (1.400.000 + 36.600.000), oltre agli accessori. In secondo grado il PU, nel costituirsi, dife- se l'operato del consulente e chiese la conferma della sentenza e il rigetto dell'istanza, formulata dall'appellante, di rinnovazione delle indagini. Anche nell'ulteriore corso del giudizio, e pur dopo l'espletamento della seconda consulenza, fino alle con- clusioni definitive, il PU ha ribadito la sua ri- chiesta di conferma della sentenza impugnata. Ciò posto, quello che nella fase iniziale del giu- dizio di primo grado era un danno indistintamente rife- rito al piano terreno e al primo piano, già per effetto degli accertamenti tecnici cominciò а differenziarsi, subendo una divaricazione e ripartendosi in due distin- te e autonome voci, rispettivamente i danni al piano terra (stimati in lire 38.000.000) e quelli al primo Un piano (solo in secondo tempo stimati in circa 5 o 6 mi- lioni). Questa ripartizione ricevette il suo definitivo riconoscimento con la sentenza del Tribunale, la quale, senza nulla disporre (né sull'"an" né sul "quantum") in ordine ai danni al primo piano, liquidò unicamente, sulla base della relazione tecnica, quelli al piano terra. Comunque debba interpretarsi tale sentenza in tema di danni al primo piano (omessa pronuncia o implicito rigetto), l'intervenuta separazione concettuale e con- tabile tra le due voci di danno imponeva al PU, che indubbiamente, nulla avendo ricevuto per i danni da lui richiesti (anche per il primo piano, era rimasto sul punto soccombente, di gravare di appello la senten- za, al fine di ottenerne la riforma e, con essa, anche i danni da ultimo menzionati. Da un lato infatti la cosa giudicata parziale si forma quando la sentenza contenga due o più capi auto- nomi di decisione (per tale dovendo intendersi quelli che risolvono questioni aventi una propria individuali- tà ed autonomia concettuale, così da integrare una de- cisione del tutto indipendente) ed essi non vengano tutti impugnati;
dall'altro il regime giuridico del vi- zio di omessa pronuncia prevede (in alternativa alla 9 riproposizione "ex novo" della domanda) che la relativa nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 161 C.p.c., sia fatta valere con l'impugnazione. Nell'uno o nell'altro caso, la Corte d'appello non poteva non prendere atto che, in seguito alla mancata impugnazione del PU, la questione dei danni al primo piano esulava dal "thema decidendum" di seconde cure, questo vertendo unicamente, sulla quantità dei danni subiti dal PU al piano terra. Correttamente perciò, non ritenendosi investita della relativa questione, pur riducendo, in accoglimen- to del gravame del Condominio, l'importo dei lavori da eseguire al piano terra (da lire 36.600.000 a lire 21.724.648), ha omesso di attribuire al PU, come questi oggi pretenderebbe, in tutto o in parte, la dif- ferenza (seppure nei limiti della somma riconosciuta dal Tribunale) a titolo di danni al primo piano. Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 8 maggio 2002. CONSIGLIERE EST.Danke Kaly IL PRESIDENTE ONs VA DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 10 GEN. 2003. CE Battista Oggi IL CANCE DIERE C1 CE Battista