CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 12747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12747 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AR nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/10/2025 della Corte di appello di Torino Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI IO;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di RK IN il 12 giugno 2024 dal Gip del Tribunale di Alessandria, di condanna di costui alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. (indebita percezione del cd. reddito di cittadinanza), ha riqualificato il delitto ascritto all’imputato quale violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 e ha confermato nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12747 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/02/2026 2 2. Propone ricorso per cassazione RK IN tramite il difensore di fiducia, eccependo con quattro motivi: vizio di motivazione e violazione di legge per l’erronea riqualificazione della fattispecie, in quanto la disposizione incriminatrice era stata oggetto di espressa abrogazione dalla legge n. 197 del 2022; in ogni caso, il rapporto tra il delitto di cui all’art. 316-quater cod. pen. e quello previsto dall’art. 7 d.l. 4/2019 non era in termini di specialità, con prevalenza di quest’ultima ipotesi – come sostenuto dalla corte di merito – ma, al contrario, di assorbimento di essa nella più ampia previsione dell’art. 316-quater, implicante la lesione del patrimonio dello Stato;
violazione di legge con riferimento all’art. 2, secondo comma, cod. pen. per l’avvenuta abrogazione dell’art. 7 d.l. 4/2019, a far data dal 1 gennaio 2024, lex mitior da applicarsi retroattivamente;
vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. senza adeguata considerazione delle peculiarità del caso concreto;
vizio di motivazione in ordine al diniego, da ritenersi ingiustificato, delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già proposte in appello e in quella sede adeguatamente vagliate e disattese. 4. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi attinenti alla qualificazione giuridica della condotta contestata. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che integrano il delitto di cui all'art. 7 decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire uno strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto agli operatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincide con il perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale (Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, 3 Rv. 288956-01, alla cui ampia e puntuale motivazione si rinvia per la ricostruzione delle norme incriminatrici in questione). 4.1. Ciò posto, e così condivisa la motivazione della corte territoriale, in ordine all’inquadramento giuridico della condotta ascritta al ricorrente ai sensi dell’art. 7 del d.l. citato, si deve rilevare come sia manifestamente infondata oltre che reiterativa la censura difensiva secondo la quale il giudice di appello, una volta riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 7 predetto, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto come reato. Sul punto va ribadito che: “il legislatore nell'introdurre il cd. assegno di inclusione (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Reddito di cittadinanza e definita dall'art. 1, comma 1, decreto -legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al cd. reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d. l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023” (Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena Abreu, Rv. 287933-01). Disposizione, dunque, applicabile al caso in esame, attesa la data di contestazione della condotta ascritta (omessa indicazione nell’istanza per la concessione del beneficio, presentata il giorno 7 agosto 2020, della sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere), in alcun modo contestata dalla difesa e riscontrata dalla documentazione acquisita in giudizio. 5. L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa per l’iter deviante dello IN (commissione di reati contro il patrimonio e violazioni della normativa in tema di stupefacenti) e per l’abitualità nella condotta delittuosa, circostanza contestata in termini del tutto generici dal ricorrente. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ampiamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile dei numerosi precedenti penali, anche gravi, oltre che dalla mancanza di elementi positivi di valutazione. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 4 procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI IO SE TR
udita la relazione svolta dal Consigliere GI IO;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di RK IN il 12 giugno 2024 dal Gip del Tribunale di Alessandria, di condanna di costui alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. (indebita percezione del cd. reddito di cittadinanza), ha riqualificato il delitto ascritto all’imputato quale violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 e ha confermato nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12747 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/02/2026 2 2. Propone ricorso per cassazione RK IN tramite il difensore di fiducia, eccependo con quattro motivi: vizio di motivazione e violazione di legge per l’erronea riqualificazione della fattispecie, in quanto la disposizione incriminatrice era stata oggetto di espressa abrogazione dalla legge n. 197 del 2022; in ogni caso, il rapporto tra il delitto di cui all’art. 316-quater cod. pen. e quello previsto dall’art. 7 d.l. 4/2019 non era in termini di specialità, con prevalenza di quest’ultima ipotesi – come sostenuto dalla corte di merito – ma, al contrario, di assorbimento di essa nella più ampia previsione dell’art. 316-quater, implicante la lesione del patrimonio dello Stato;
violazione di legge con riferimento all’art. 2, secondo comma, cod. pen. per l’avvenuta abrogazione dell’art. 7 d.l. 4/2019, a far data dal 1 gennaio 2024, lex mitior da applicarsi retroattivamente;
vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. senza adeguata considerazione delle peculiarità del caso concreto;
vizio di motivazione in ordine al diniego, da ritenersi ingiustificato, delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già proposte in appello e in quella sede adeguatamente vagliate e disattese. 4. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi attinenti alla qualificazione giuridica della condotta contestata. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che integrano il delitto di cui all'art. 7 decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire uno strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto agli operatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincide con il perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale (Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, 3 Rv. 288956-01, alla cui ampia e puntuale motivazione si rinvia per la ricostruzione delle norme incriminatrici in questione). 4.1. Ciò posto, e così condivisa la motivazione della corte territoriale, in ordine all’inquadramento giuridico della condotta ascritta al ricorrente ai sensi dell’art. 7 del d.l. citato, si deve rilevare come sia manifestamente infondata oltre che reiterativa la censura difensiva secondo la quale il giudice di appello, una volta riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 7 predetto, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto come reato. Sul punto va ribadito che: “il legislatore nell'introdurre il cd. assegno di inclusione (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Reddito di cittadinanza e definita dall'art. 1, comma 1, decreto -legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al cd. reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d. l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023” (Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena Abreu, Rv. 287933-01). Disposizione, dunque, applicabile al caso in esame, attesa la data di contestazione della condotta ascritta (omessa indicazione nell’istanza per la concessione del beneficio, presentata il giorno 7 agosto 2020, della sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere), in alcun modo contestata dalla difesa e riscontrata dalla documentazione acquisita in giudizio. 5. L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa per l’iter deviante dello IN (commissione di reati contro il patrimonio e violazioni della normativa in tema di stupefacenti) e per l’abitualità nella condotta delittuosa, circostanza contestata in termini del tutto generici dal ricorrente. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ampiamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell’imputato, desumibile dei numerosi precedenti penali, anche gravi, oltre che dalla mancanza di elementi positivi di valutazione. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 4 procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI IO SE TR