Art. 2. 1. Per la prima attuazione del sistema idroviario padano-veneto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) o, nelle more della sua costituzione, il Comitato dei Ministri previsto dall' articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , e prorogato dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , sentita l'Unione di navigazione interna italiana (UNII) e d'intesa con le regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, definisce il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto, nonche' il relativo piano pluriennale di attuazione. Qualora entro novanta giorni non si raggiunga l'intesa con le regioni, il Ministro dei trasporti provvede, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Il Ministro dei trasporti approva, con proprio decreto, il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e il relativo piano pluriennale di attuazione entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto definisce l'ordine di precedenza degli interventi in funzione della creazione di tratte funzionali e della loro immediata entrata in esercizio, e prevede la realizzazione di strutture per l'interscambio con gli altri sistemi di trasporto nazionali ed internazionali.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 245/1984 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) e' il seguente:
"Art. 2. - Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente art. 1, e' costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno.
A norma dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , il piano di cui al precedente art. 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province.
Ai lavori del Comitato possono partecipare i Sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni.
Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti.
Lo schema del piano, previo esame del CIPE, e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.
Il piano generale dei trasporti e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il testo del comma 3 dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), e' prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall' art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , che si avvarra' della segretaria tecnica prevista dall'art. 3 della stessa legge".
2. Il Ministro dei trasporti approva, con proprio decreto, il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e il relativo piano pluriennale di attuazione entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto definisce l'ordine di precedenza degli interventi in funzione della creazione di tratte funzionali e della loro immediata entrata in esercizio, e prevede la realizzazione di strutture per l'interscambio con gli altri sistemi di trasporto nazionali ed internazionali.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 245/1984 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) e' il seguente:
"Art. 2. - Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente art. 1, e' costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno.
A norma dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , il piano di cui al precedente art. 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province.
Ai lavori del Comitato possono partecipare i Sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni.
Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti.
Lo schema del piano, previo esame del CIPE, e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.
Il piano generale dei trasporti e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il testo del comma 3 dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), e' prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall' art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , che si avvarra' della segretaria tecnica prevista dall'art. 3 della stessa legge".