Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8274
CASS
Sentenza 7 giugno 2002

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In tema di fallimento, deve riconoscersi al curatore la legittimazione ad appropriarsi immediatamente di tutte le somme affluite su di un conto corrente del fallito in epoca successiva al fallimento e delle quali non risulti provato il titolo di acquisizione (somme da ritenersi "beni sopravvenuti al fallito in corso di fallimento", ex art. 42, secondo comma, legge fall.), mentre la banca convenuta per la restituzione delle somme stesse può opporre, in via di eccezione (restando, per l'effetto, onerata della relativa prova), che le rimesse sul conto abbiano costituito provento della gestione di un'attività d'impresa esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, sicché (trattandosi di beni pervenuti a quest'ultimo durante il corso della procedura fallimentare) dall'importo dei versamenti debbono essere detratti i pagamenti eseguiti a terzi mediante assegni bancari tratti sul conto "de quo", quali passività sostenute dal fallito per la produzione del reddito affluito sul conto stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8274
    Data del deposito : 7 giugno 2002

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