CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25966 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EH SH RA BD nato il [...] avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. 274/2000; inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25966 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Frosinone dichiarava SH RA BD EH responsabile del reato di inottemperanza al decreto di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accertato in Veroli il 08/01/2019, condannandolo alla pena di euro 10.000 di multa. 2. Ricorre SH RA BD EH, a mezzo del difensore avv. TE AL, che chiede l'annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riguardo agli articoli 143, 179 e 601 cod. proc. pen., in ragione dell'omessa traduzione dell'atto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di pace in lingua conosciuta dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo la difesa censura il vizio motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al ritenuto sussistente elemento psicologico del reato in capo all'imputato, non risultando adeguatamente motivata la volontarietà della condotta a lui contestata. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione sotto il duplice profilo della mancata applicazione dell'art. 34 D. Lgs. 274/2000 e dell'omessa enunciazione dei criteri utilizzati per la concreta irrogazione della pena, di cui si invoca una riduzione. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale, ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso inerente l'applicazione dell'art. 34 D. Lgs. 274/2000, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., anche all'esito della modifica apportata dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 - 01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246 - 01; Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., Rv. 266238 - 01; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256389 - 01; Sez. 3, sent. n. 5486 del 12.07.2012, dep. 2013, Rv. 254399). Ciò comporta che i presidi di tutela indicati dall'art. 143 cod. proc. pen. debbano essere predisposti dall'autorità giudiziaria procedente, solo ove emergano elementi 2 univocamente indicativi dell'incapacità di comprensione della lingua italiana, essendo escluso che tale incapacità possa essere riconosciuta solo perché l'imputato non sia cittadino italiano. Tanto premesso, va osservato che dall'esame degli atti non solo non emerge la mancata conoscenza della lingua italiana in capo all'imputato, ma al contrario se ne deduce la piena conoscenza e comprensione: ed infatti il verbale di identificazione dell'imputato fu redatto, il 08/01/2019, dai carabinieri della Stazione di Veroli, in lingua italiana: l'imputato rispondeva a tutte le domande, dichiarava domicilio presso la sua abitazione in Frosinone via San Giuliano 88 e nominava un difensore di fiducia. In atti c'è anche la nomina, redatta in lingua italiana, da parte dell'imputato ed a sua firma, del difensore di fiducia. Infine, all'udienza in data 09/05/2022, veniva prodotto il foglio notizie redatto dalla Questura di Milano, Ufficio Immigrazione (recante la firma del dichiarante imputato) in cui si dà atto che EH SH RA BD parla l'italiano. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato, alla luce della adeguata motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato, 'integrato dalla consapevolezza, in capo al ricorrente, di non ottemperare all'ordine del Questore di Milano;
nulla deduce il ricorrente in ordine alla ragioni che indussero EH a disattendere l'ordine di allontanamento, limitandosi a genericamente contestare l'assenza di motivazione in ordine alla volontarietà dell'azione da parte dell'imputato. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che dava atto della certa comprensione in capo all'imputato del significato degli provvedimenti a lui notificati (ordine del Questore di Milano susseguente al decreto di espulsione del Prefetto di Monza e Brianza) risultando gli stessi tradotti in lingua. La volontarietà dell'azione emerge con plastica evidenza dalla pacifica e non contestata circostanza dell'avvenuto controllo nel nostro Paese dell'EH il 08/01/2019, a fronte di un provvedimento di espulsione datato e notificatogli il 27/06/2018. 3. Quanto al terzo motivo è fondata la censura relativa all'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche con riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va apprezzata per mezzo di un giudizio che deve avere a oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata;
attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore. 3 Non è, poi, superfluo ricordare che la «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577). In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati con riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato;
l'occasionalità della violazione;
il ridotto grado di colpevolezza;
il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è certamente applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Il Giudice di pace, nel caso in verifica, non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dalla stessa sentenza. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, libero nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Le ulteriori censure in punto dosimetria sanzionatoria risultano assorbite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'art. 34 d. Igs. N. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Frosinone, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. 274/2000; inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25966 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Frosinone dichiarava SH RA BD EH responsabile del reato di inottemperanza al decreto di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accertato in Veroli il 08/01/2019, condannandolo alla pena di euro 10.000 di multa. 2. Ricorre SH RA BD EH, a mezzo del difensore avv. TE AL, che chiede l'annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riguardo agli articoli 143, 179 e 601 cod. proc. pen., in ragione dell'omessa traduzione dell'atto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di pace in lingua conosciuta dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo la difesa censura il vizio motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al ritenuto sussistente elemento psicologico del reato in capo all'imputato, non risultando adeguatamente motivata la volontarietà della condotta a lui contestata. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione sotto il duplice profilo della mancata applicazione dell'art. 34 D. Lgs. 274/2000 e dell'omessa enunciazione dei criteri utilizzati per la concreta irrogazione della pena, di cui si invoca una riduzione. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale, ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso inerente l'applicazione dell'art. 34 D. Lgs. 274/2000, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., anche all'esito della modifica apportata dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 - 01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246 - 01; Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., Rv. 266238 - 01; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256389 - 01; Sez. 3, sent. n. 5486 del 12.07.2012, dep. 2013, Rv. 254399). Ciò comporta che i presidi di tutela indicati dall'art. 143 cod. proc. pen. debbano essere predisposti dall'autorità giudiziaria procedente, solo ove emergano elementi 2 univocamente indicativi dell'incapacità di comprensione della lingua italiana, essendo escluso che tale incapacità possa essere riconosciuta solo perché l'imputato non sia cittadino italiano. Tanto premesso, va osservato che dall'esame degli atti non solo non emerge la mancata conoscenza della lingua italiana in capo all'imputato, ma al contrario se ne deduce la piena conoscenza e comprensione: ed infatti il verbale di identificazione dell'imputato fu redatto, il 08/01/2019, dai carabinieri della Stazione di Veroli, in lingua italiana: l'imputato rispondeva a tutte le domande, dichiarava domicilio presso la sua abitazione in Frosinone via San Giuliano 88 e nominava un difensore di fiducia. In atti c'è anche la nomina, redatta in lingua italiana, da parte dell'imputato ed a sua firma, del difensore di fiducia. Infine, all'udienza in data 09/05/2022, veniva prodotto il foglio notizie redatto dalla Questura di Milano, Ufficio Immigrazione (recante la firma del dichiarante imputato) in cui si dà atto che EH SH RA BD parla l'italiano. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato, alla luce della adeguata motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo del reato, 'integrato dalla consapevolezza, in capo al ricorrente, di non ottemperare all'ordine del Questore di Milano;
nulla deduce il ricorrente in ordine alla ragioni che indussero EH a disattendere l'ordine di allontanamento, limitandosi a genericamente contestare l'assenza di motivazione in ordine alla volontarietà dell'azione da parte dell'imputato. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che dava atto della certa comprensione in capo all'imputato del significato degli provvedimenti a lui notificati (ordine del Questore di Milano susseguente al decreto di espulsione del Prefetto di Monza e Brianza) risultando gli stessi tradotti in lingua. La volontarietà dell'azione emerge con plastica evidenza dalla pacifica e non contestata circostanza dell'avvenuto controllo nel nostro Paese dell'EH il 08/01/2019, a fronte di un provvedimento di espulsione datato e notificatogli il 27/06/2018. 3. Quanto al terzo motivo è fondata la censura relativa all'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche con riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va apprezzata per mezzo di un giudizio che deve avere a oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata;
attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore. 3 Non è, poi, superfluo ricordare che la «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577). In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati con riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato;
l'occasionalità della violazione;
il ridotto grado di colpevolezza;
il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è certamente applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Il Giudice di pace, nel caso in verifica, non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dalla stessa sentenza. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, libero nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Le ulteriori censure in punto dosimetria sanzionatoria risultano assorbite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'art. 34 d. Igs. N. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Frosinone, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore