Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2002, n. 6936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6936 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
ее 62708 A M A T I E R 069 36/ 0 2 R T I T B A U R I A A E N E I I S N A O S Z R S G I L I D T R E D A E A D E T N 2 6 R S . E 4 / / 1 8 E 9 6 REPUBBLICA ITALIANA N 1 . 1 T B 3 A A L . . L N B .
5 - EVAL CASSAZIONE CORT Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Девед Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 3979/99 Cron.193624 Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 28/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente ATE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 6 27-28 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Richlesta copia studio' dal Sig._____.IL SODELORE rappresenta e difende ope legis;
per diriti € 5 ricorrente - 16 - IL CANCELLIERE
contro
RI GI;
- intimatORIE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Commission chiesta copia studio avverso la sentenza n. 210/97 della IPSOA dal Sig. per diritti € 4,5J tributaria regionale di VENEZIA, depositata il r dirt.16. il 02 2002 27/01/98; IL CANCELLIERE 339 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Зав. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Veneto, la qui impugnata sentenza in data 27 gennaio con 1998, definendo in secondo grado un giudizio promosso da LU GO per contestare il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria ad una sua istanza in data 19 giugno 1991 intesa ad ottenere il rimborso di irpef ritenuta nel 1990 dal datore di lavoro sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a suo tempo, corrispostagli, a conferma della decisione n.278/06/94 resa in prime cure dalla, già operante, Commissione tributaria di primo grado di Verona, che era stata appellata dalla Direzione regionale delle entrate per il Veneto, sanzionò l'accoglimento della pretesa recuperatoria coltivata dal sunnominato GO e dichiarò il ج diritto di costui alla restituzione del tributo د د discusso sul rilievo della natura risarcitoria, e non reddituale, della suddetta indennità. Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza dianzi richiamata, per quanto è dato sapere, non notificata. LU GO, cui il ricorso è stato 3 notificato il 17 febbraio 1999, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il ricorso, censura la pronuncia negli illustrati sensi resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, denunciandola inficiata da "violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, 16, comma 1 lett. a), 46 e 48 del 22.12.1986 n.917, dell'art. 2126 C.C.,d.p.r. nonché (da) insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.", e, in definitiva, sostenendo che, in contrasto con quanto ritenuto dalla commissione anzidetta, l'indennità Cool sostitutiva delle ferie in discussione, alla stregua della normativa dedotta violata, avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ravvisata, e dichiarata, assoggettabile ad irpef. La censura è fondata. In tema di imposte sui redditi, l'indennità di ferie non godute deve essere sostitutiva assoggettata ad irpef, rientrando nella nozione di reddito di lavoro dipendente a' sensi degli artt. 46 e 48 d.p.r. 22.XII.1986 n.917 (cfr., in tal 4 senso, Cass. Sez. I civ., sent. n. 4134 del id., 26. IV. 1999, id., sent. n.4834 del 19.V.1999, sent. n.4835 del 19.V.1999, id., sent. n. 7188 del 9.VII.1999, id., sent. n.7202 del 19.VII.1999). La sentenza impugnata, essendosi discostata dal principio di diritto così enunciato, va ravvisata inficiata dalla prospettata violazione di legge, e, perciò, deve essere senz'altro cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a mente dell'art. 384, comma 1, del codice di rito, la causa può, e deve, essere decisa nel merito. Al riguardo, in applicazione del ripetuto principio di diritto, va sanzionata la reiezione Gol della pretesa recuperatoria azionata da LU GO con l'atto istitutivo del giudizio. Nella riscontrata sussistenza di giusti motivi, le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, ei decidendo nel merito, rigetta la domanda del contribuente;
compensa fra le parti le spese del secondo stadio del processo e della presente fase processuale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio di della Sezione tributaria della Corte Suprema Lieta ni Poolini, Cassazione il 28 gennaio 2002. Мысыкой Je prendeute вино исчистри IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista TATO IN CANCE RIADEPOSITATO Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista