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18 agosto 2015
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1 gennaio 2016
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1 febbraio 2022
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Art. 41-bis. (Fondo per il recepimento della normativa europea) 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. ((5)) 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 810) che "La dotazione del fondo di cui all' articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020".
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 810) che "La dotazione del fondo di cui all' articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020".
Commentari • 9
- 1. Audizione del Presidente Avv. Giuseppe Busia: ‘Disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia…Autorità nazionale anticorruzione · 4 maggio 2021 · 3.8269787
[…] La copertura degli oneri, quantificati in 2.520.000,00 annui sarà a valere sul bilancio dell'Anac per il periodo 2021-2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 14/06/2023, n. 4324Provvedimento: […] infatti, l'art. 10 del D.Lgs. n. 90/2017 stabilisce che r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 “1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- antiriciclaggio·
- favor rei·
- art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali UE·
- giurisdizione amministrativa·
- tempus regit actum·
- giusto procedimento·
- art. 6 CEDU·
- diritto di difesa·
- motivazione provvedimento amministrativo