Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
Non integra il delitto di minaccia la condotta di colui che mostri un'arma, non già al fine di restringere la libertà psichica del minacciato, bensì al fine di prevenirne un'azione illecita, rappresentandogli tempestivamente la legittima reazione che il suo comportamento determinerebbe. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che ha ritenuto sussistente il delitto in questione nella condotta del soggetto che nel corso di un diverbio con altro soggetto, rientra in casa, si arma di un fucile da caccia e, rivolgendosi all'avversario, pronuncia la seguente espressione: "adesso voglio vedere se mi fai più paura").
Commentario • 1
- 1. Art. 611 - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2007, n. 8131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8131 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/02/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 411
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 7106/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA DO, n. a Piacenza il 22 maggio 1970;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna depositata il 19 dicembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. VENEZIANI Paolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di DO AT in ordine al delitto di minaccia con arma nei confronti di IO OR. Ricorre per cassazione DO AT e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 612 c.p.. Sostiene che non vi fu alcuna minaccia nel suo comportamento, perché, rientrato in casa nel corso di un diverbio con OR IO, egli si armò di un fucile da caccia, e uscito nuovamente disse all'antagonista: "adesso voglio vedere se mi fai più paura". Sicché nessun male ingiusto fu prospettato a OR IO, essendo l'arma destinata solo a prevenirne un'eventuale aggressione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 43 e 612 c.p., sostenendo che nel suo comportamento mancava il dolo di minaccia.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce illogicità di motivazione nella ricostruzione del fatto.
Sono fondati il primo e il terzo motivo del ricorso.
La minaccia è invero un comportamento comunicativo. E quando il giudizio penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna).
La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. Sicché, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. 5^, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862). Nel caso in esame tuttavia la motivazione esibita dai giudici del merito per qualificare come minacciosa la condotta dell'imputato è palesemente illogica, perché prende in considerazione solo un fatto, l'avere DO AT impugnato un'arma, prescindendo dalla frase che contestualmente egli pronunciò, benché riportata in motivazione, e che era invece evidente manifestazione di un intento puramente difensivo.
È vero infatti che una minaccia può essere commessa anche solo mostrando un'arma alla persona che s'intende intimidire (Cass., sez. 5^, 5 ottobre 1973, Braidich, m. 126015). Ma è vero anche che, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, non v'è minaccia nel mostrare un'arma, quando "l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe" (Cass., sez. 5^, 4 marzo 1997, Galatei, m. 207811, Cass., sez. 5^, 23 maggio 1984, De Gasperi, m. 165667, Cass., sez. 5^, 23 maggio 1984, De Gasperi, m. 165667, Cass., sez. 5^, 28 dicembre 1979, Proietti, m. 144389). Sicché è palesemente illogica l'interpretazione come aggressivo del comportamento dichiaratamente difensivo di AT DO, confermato dallo stesso IO OR.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007