Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 489, comma primo, cod. pen. l'uso di una carta di circolazione falsificata, in quanto detta carta - disponendo l'immatricolazione di un dato veicolo che abilita alla circolazione - riveste natura di atto pubblico. Ne deriva che, nel caso in cui il privato commetta falsità materiale sul detto documento, si configura il reato previsto dall'art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 476, comma primo, cod. pen. e colui che ne fa uso senza essere incorso nella falsità è responsabile del reato di cui all'art. 489 cod. pen. in relazione ai succitati art. 482 e 476, comma primo, cod. pen., reato perseguibile d'ufficio, esulando dalla previsione di cui all'art. 493 bis cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2007, n. 21292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21292 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/04/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 644
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 04312/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
OT AR AREL N. IL 09/09/1962;
avverso la SENTENZA del 07/11/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LA SPEZIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 7 novembre 2006 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di La Spezia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di MA MAel CO in ordine al reato di cui all'art. 489 c.p., per mancanza di querela. Il fatto contestato riguardava l'uso di una carta di circolazione falsificata relativa all'autovettura Volkswagen Passat TDJ targata 707DND92.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova, in base ad un solo motivo.
Con esso deduce la configurabilità del reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p., perseguibile d'ufficio, in relazione alla natura di atto pubblico da attribuirsi alla carta di circolazione per autoveicoli. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In base a un principio già enunciato da questa Suprema Corte (v. Cass. 11 giugno 1999, Katzarov), la carta di circolazione per autoveicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone la immatricolazione d'un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull'anzidetto documento si configura il reato previsto dall'art. 482 c.p. in relazione all'art. 476 c.p., comma 1;
corrispondentemente, chi ne fa uso senza essere concorso nella falsità risponde del reato di cui al primo comma dell'art. 489 c.p., in relazione alle norme or ora citate: ed il reato è perseguibile d'ufficio, esulando dalla previsione di cui all'art. 493 bis c.p.. La sentenza del giudice spezzino, che non ha tenuto conto del suesposto principio, va conseguentemente annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di La Spezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007