Sentenza 18 novembre 2015
Massime • 1
L'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2015, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
L 2 334/ 1 6 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3438 Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere -N. 48978/2014 Dott. MAURIZIO FUMO - Rel. Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nei confronti di: ON GE N. IL 27/05/1964 avverso la sentenza n. 9/2008 GIUDICE DI PACE di MERCATO SAN SEVERINO, del 09/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per : * Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. L Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9.12.2013 il giudice di Pace di Mercato San Severino condannava RO NA alla pena di € 450,00 di multa, per le ipotesi di cui agli artt. 81, 594 e 612 c.p., concesse le attenuanti generiche, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d'Appello di Salerno, per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., atteso che il Giudice di Pace, nel ritenere che le ipotesi delittuose ascritte all'imputata fossero avvinte dalla continuazione, ha applicato una pena finale di € 450,00 di multa, diminuendo la pena aumentata in precedenza per la continuazione al di sotto del limite di 1/3, conseguente alla concessione delle generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per cassazione del Procuratore Generale, quantunque fondato in merito al vizio di violazione di legge da cui è affetta la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed all'applicazione dell'art. 62 bis c.p. -avendo il Giudice di Pace determinato la pena finale erroneamente in € 450,00, pur considerando la pena base di euro 600,00, aumentata ad € 900,00 per la continuazione e diminuita per le generiche oltre il tetto massimo di 1/3 consentito- tuttavia, non comporta l'accoglimento dell'impugnazione, atteso che, nelle more, per i fatti-reato in contestazione è maturata la prescrizione.
2.Ed invero, alla data del 14.8.2014 è decorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, decorrente dalla data dei fatti (14.11.2006), al quale va aggiunto il termine di sospensione di tre mesi. Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile il vizio afferente la determinazione della pena, che si presenta : incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
3.Questa Corte ha più volte evidenziato che, attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art.597, comma 1, c.p.p.), mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d. "formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità 1 T 2 : dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa non abbia investito il giudizio di responsabilità (Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000;Sez. 2, n. 11544 del 29/10/1998), riguardando l'entità o le modalità di applicazione della sanzione concretamente irrogata. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità(Sez. 2, n. 11544 del 29/10/1998).
4. Va, dunque, conclusivamente ribadito, in questa sede, il principio secondo cui, perdurante il giudizio, operano le cause di estinzione del reato eventualmente sopraggiunte, con l'obbligo di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 43051 del 30/09/2010).
5. Né la declaratoria di prescrizione incide sugli interessi della parte civile, in relazione al disposto risarcimento del danno riconosciuto dai giudici di merito in danno dell'imputata, che rimangono, pertanto, impregiudicati ed invariati riguardando l'impugnazione del P.G. esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
6. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere il : reato continuato ascritto all'imputata estinto per prescrizione
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione Così deciso il 18.11.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente M ore Recull Rosa Pezzullo Gennaro Marasca 1 DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 20 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Lanzuise 2