Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 15891
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Sentenza 17 novembre 2015

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In tema di valutazione delle prove, la parte che intenda contestare, in sede di ricorso per cassazione, il risultato di un metodo scientifico, sul quale si basa la decisione, ha l'onere di criticare specificamente l'esito della prova, non già per sostituire alla tecnica adoperata dal perito e convalidata dal giudice di merito un'altra e diversa metodologia reputata di maggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma esclusivamente per invalidarla, dimostrando l'insufficienza di essa a poter essere posta, nel caso specifico, a fondamento del ragionamento probatorio. (Fattispecie relativa alla testimonianza resa da minore vittima di abusi sessuali, ritenuta rispondente ai criteri di validazione richiesti dal cd. Statement Validity Analysis, attraverso il metodo denominato CBCA).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 15891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15891
    Data del deposito : 17 novembre 2015

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