Versione
5 aprile 2008
5 aprile 2008
Art. 7. (Introduzione dell'articolo 24-bis
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. Dopo l' articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter , 617-quater , 617-quinquies , 635-bis , 635-ter , 635-quater e 635-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. Dopo l' articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter , 617-quater , 617-quinquies , 635-bis , 635-ter , 635-quater e 635-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".
Giurisprudenza • 51
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2024, n. 2456Provvedimento: TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE - Sezione Prima Civile - 4078 / 2023 Il giudice dr.ssa EL CU, all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 07.11.2024 decide dando lettura del provvedimento che segue. R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE - Sezione prima civile - Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa EL CU ha emesso la seguente SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4078/23 del RG. AC. vertente T r a Parte_1 Codice Fiscale e Partita IVA P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Giacomo …Leggi di più...
- direttiva 2008/48/CE·
- giurisprudenza Lexitor·
- collegamento negoziale·
- estinzione anticipata finanziamento·
- riduzione costo credito·
- art. 125 TUB·
- giudicato interno·
- legittimazione passiva·
- rimborso premi assicurativi·
- rimborso commissioni bancarie