Sentenza 5 maggio 2000
Massime • 1
La norma dell'art.2, comma 4, della legge n.110 del 1975 ha una funzione integrativa del concetto di munizioni da guerra enunciato nell'art.1, comma 3, di guisa che devono considerarsi munizioni da guerra quelle aventi le caratteristiche indicate nella predetta norma integratrice, perché, essendo dotate di spiccata potenzialità di offesa, in forza del divieto legislativo non possono ritenersi destinate naturalmente ad armi comuni da sparo, anche se concretamente utilizzabili per esse. (Fattispecie nella quale sono state qualificate munizioni da guerra pallottole cal.38 special ad espansione, in quanto l'art.2, comma 4, della legge n.110 del 1975 ne vieta la destinazione alle armi comuni da sparo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2000, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2000 |
Testo completo
e v
UFFICIO COPIE i richiesa copia stu s s oal Sig. IL SOLE 24 ORE a per diritti L. 500. 6 1 63 m
27 MAG 2000
IL CANCELLIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
PUBBLICA UDIENZA
DEL 05.05.2000
SENTENZA N. 555 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. SOSSI MARIO
Consigliere REGISTRO GENERALE 1.Dott. FABBRI GIANVITTORE
N. 07246/2000 2. Dott. LOSANA CAMILLO
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
G 4. Dott. DELEHAYE ENRICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
n. il 04.03.1965 LIRE 1500 1) GR IO GIUSEPPE
avverso sentenza del 06.12.1999
CORTE APPELLO di CATANIA
0164440 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
FABBRI GIANVITTORE
che ha concluso per
Roisele
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor -Avv.
PALEMBARINI fi nfüróscon OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 6-12-1999 la Corte di Appello di Catania riduceva ad anni uno mesi uno di reclusione e L. 500.000 di multa la pena di anni uno mesi due di reclusione e L. 600.000 di multa inflitta a SS AZ IU dal Tribunale di
Catania, con sentenza del 2-4-1999, per i reati di cui agli artt. 2 L. 895/1967 e 697
c.p., ritenuti in continuazione. La corte riteneva che le pallottole calibro 38 special ad espansione fossero da qualificare come munizioni da guerra, in quanto l'art. 2 comma 4 della legge n. 110/1975 ne vieta la destinazione alle armi comuni da sparo.
Avverso la predetta sentenza ricorre il SS, tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 2 L. 110/75. Il ricorrente sostiene che l'art. 2 comma 4 L. 110/75 vieta la detenzione delle munizioni aventi le caratteristiche indicate dalla predetta norma ma non vale a trasformare in
munizioni da guerra le munizioni che pur avendo le caratteristiche vietate - siano
-
utilizzabili esclusivamente per armi comuni da sparo, come le pallottole calibro 38.
Il ricorso è infondato, non essendovi valide ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ricordata nella sentenza impugnata.
Invero la norma dell'art. 2 comma 4 L. 110/1975 ha una funzione integrativa del concetto di munizioni da guerra enunciato nell'art. 1 comma 3, di guisa che devono considerarsi munizioni da guerra quelle aventi le caratteristiche indicate nella predetta norma integratrice, perché, essendo dotate di spiccata potenzialità di offesa, in forza del divieto legislativo non possono ritenersi destinate naturalmente ad armi comuni da sparo, anche se concretamente utilizzabili per esse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2000.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
POCITATA
Micheling homer ANCELLERIA 2 6 MAG. 2000 IL COLLABORATION