Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2000, n. 6163
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Sentenza 5 maggio 2000

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La norma dell'art.2, comma 4, della legge n.110 del 1975 ha una funzione integrativa del concetto di munizioni da guerra enunciato nell'art.1, comma 3, di guisa che devono considerarsi munizioni da guerra quelle aventi le caratteristiche indicate nella predetta norma integratrice, perché, essendo dotate di spiccata potenzialità di offesa, in forza del divieto legislativo non possono ritenersi destinate naturalmente ad armi comuni da sparo, anche se concretamente utilizzabili per esse. (Fattispecie nella quale sono state qualificate munizioni da guerra pallottole cal.38 special ad espansione, in quanto l'art.2, comma 4, della legge n.110 del 1975 ne vieta la destinazione alle armi comuni da sparo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2000, n. 6163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6163
    Data del deposito : 5 maggio 2000

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