Sentenza 19 settembre 2023
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, il disposto dell'art. 460, comma 1, lett. h-ter, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a termini del quale è dato avviso all'imputato della possibilità di fruire di una riduzione della pena pecuniaria di un quinto in caso di mancata opposizione, trova applicazione, ex art. 2, comma quarto, cod. pen., anche con riguardo ai decreti penali di condanna emessi antecedentemente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, trattandosi di norma di carattere processuale che ha prodotto effetti sostanziali, in quanto determinante un trattamento sanzionatorio più favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2023, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
01296-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2770/2023 MONICA BONI Presidente - -CC 19/09/2023 FILIPPO CASA R.G.N. 12944/2023 STEFANO APRILE ALESSANDRO CENTONZE FULVIO FILOCAMO -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI TT ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di EL RR, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
A RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione, proposta nell'interesse di MA FE AL, dell'art. 460, comma 1, lett. h-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1 e 2, punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30.12.2022, prima della notifica del decreto penale di condanna notificato il 24.01.2023. La richiesta difensiva del AL era volta a ottenere un nuovo decreto penale di condanna che avesse tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 460 cod. proc. pen., introdotte dalla cd. "legge Cartabia" sopra riportate o, comunque, la possibilità di godere dei benefici ivi indicati. Il ricorrente, infatti, era stato destinatario di un decreto penale di condanna ad euro 400 di multa per il reato art. 639, comma secondo, cod. pen. per avere imbrattato un bene immobile del comune di Milano con vernice colorata. Tale provvedimento era stato emesso il 24.05.2022 e notificato all'imputato il 24.01.2023. L'istanza originaria che ha dato esito al provvedimento qui impugnato era stata depositata il 1.3.2023 quando era già scaduto il termine per l'opposizione. Il Gip ha così rigettato la richiesta poichè la disposizione che, attualmente, prevede la riduzione della pena di un quinto in caso di mancata proposizione dell'opposizione non era in vigore al momento dell'emissione del decreto e la stessa, ritenuta dal Gip avente natura processuale, non poteva essere applicata retroattivamente, non essendo peraltro consentito reiterare l'emissione di nuovo decreto penale di condanna.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 460, comma h-ter, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 1650 del 2022, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ritenendola applicabile al decreto penale, già emesso in data 24 maggio 2022 e notificato al Caligiuri il 24 gennaio 2023, sulla base della considerazione che si tratta di norma di natura sostanziale oltre che processuale. La norma, infatti, prevede una serie di avvisi prima non previsti, compreso quello della possibilità di fruire di una riduzione del quinto della pena pecuniaria in caso di mancata opposizione, ed è entrata in vigore prima che il decreto penale fosse notificato al ricorrente, quindi prima che lo stesso producesse i suoi effetti. La norma avrebbe anche effetti sostanziali e, come tale, soggiace al regime di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. come da vicenda analoga risolta con Sez. 3, n. 30691 del 23/5/2019, con la quale sono stati espressi principi analoghi in riferimento all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. 1 ན Cc Sono stati anche depositati motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 585, comma 5, cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso risulta essere fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
2. Questa Corte, già chiamata a decidere sulla applicabilità dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 sui procedimenti allora pendenti, ha affermato che «in tema di procedimento per decreto, l'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 - che ha disciplinato il criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, fissandolo in una forbice compresa tra un minimo di euro 75 ed un massimo di euro 225 in deroga alla previsione generale di cui all'art. 135 cod. pen. si applica, ai sensi dell'art. - 2, comma quarto, cod. pen., anche ai decreti penali di condanna emessi prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, in quanto si tratta di norma di carattere processuale, che ha prodotto effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, seppur derivante dalla scelta del rito. (In motivazione, la Corte ha indicato nell'incidente di esecuzione il rimedio a cui ricorrere nella specie per ottenere l'applicazione della nuova norma).» (Sez. 3, n. 30691 del 23/05/2019, Rv. 276678; Sez. 7, n. 29522 del 11/06/2021; Sez. 1, n. 17061 del 21/10/2020, dep. 2021). Con riferimento al rito abbreviato, inoltre, è stato affermato il seguente principio: «in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina si applica anche alle fattispecie - anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.» (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218). Anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110, nel ricostruire il principio di legalità della pena e l'ambito del giudicato, hanno affermato che il diritto dell'imputato, desumibile dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., di essere giudicato in base al 2 d trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità. Secondo tale pronuncia, il principio costituzionale di legalità della pena riguarda non solo l'an dell'irrogazione della pena bensì anche il quomodo e, in particolare, il quantum di pena inflitta. Alla luce dei principi appena richiamati, nel caso in esame, l'imputato aveva diritto di poter accedere al rito più favorevole nella possibilità di avere uno sconto di pena - di un quinto della pena pecuniaria con pagamento entro quindici giorni dalla notificazione - per la mancata opposizione, essendo nel frattempo entrata in vigore la novella legislativa che glielo avrebbe consentito. Analogamente ai casi già sopra richiamati, l'art. 460, comma h-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 1650 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, infatti, ha inserito una disposizione che, per effetto di una scelta processuale dell'imputato, può incidere favorevolmente sul trattamento sanzionatorio a lui riservato.
4. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'annullamento senza rinvio del decreto penale di condanna n. 909 del 2022, emesso il 24 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. con rideterminazione della pena di un quinto, ossia di 80 euro sui 400 già determinati dal giudice di merito, con pena finale di 320 euro di multa per il reato art. 639, comma secondo, cod. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ridetermina la pena di cui al decreto penale di condanna n. 909/22, emesso il 24 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di AL MA FE, in euro 320,00 di multa. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Così deciso il 19/9/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Fulvio Filocamo Monica Boni Ki CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Carcelleria/oggi Roma, li The 11/01/644 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO, Maria Calcagni