Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. n. 338 del 1989 (convertito in legge n. 389 del 1989), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione; ne' è configurabile la lesione dell'art. 39 cost., per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti.
Commentario • 1
- 1. Salario minimo e contratti pirataDi : Loris Beretta · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 19 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7842 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARPENTIERI s.r.l., in persona del presidente e legale rappresentante Angelo RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Tibullo n. 10, presso l'avv. Marcello Furitano, che con l'avv. Luigi Piccione la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- intimato -
e sul ricorso n. 6210/99 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CARPENTIERI s.r.l., in persona del presidente e legale rappresentante Angelo RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Tibullo n. 10, presso l'avv. Marcello Furitano, che con l'avv. Luigi Piccione, la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 854/98 depositata il 18 novembre 1998 (R.G. n. 445/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Luigi Delli Paoli (per delega avv. Marcello Furitano) e Fabrizio Correra;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LI AR ES, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 7 giugno 1995 il Pretore di Ragusa accoglieva l'opposizione proposta dalla s.r.l. RI avverso il decreto, emesso dal medesimo giudice su istanza dell'PS, con il quale era stata ingiunto ad essa società il pagamento in favore di detto istituto del complessivo importo di lire 125.720.215 a titolo di differenze per contributi assicurativi afferenti al periodo dal 1^ gennaio 1989 al 31 luglio 1992 (e relative somme aggiuntive), calcolati in base al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di categoria. L'opponente aveva eccepito di non essere tenuta a osservare, nell'adempimento dell'obbligo contributivo a suo carico, la regola posta dall'art. 1, primo comma, decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389),
non essendo iscritta ad alcuna delle associazioni dei datori di lavoro stipulanti, e non potendo detta disciplina essere applicata per il periodo antecedente alla sua entrata in vigore. Su appello dell'PS, questa decisione veniva parzialmente riformata dal Tribunale della stessa sede, con pronuncia depositata il 18 novembre 1998. Il giudice del gravame, ritenuto che l'art. 1, primo comma, del citato decreto legge n. 338 del 1989 non ha portata innovativa rispetto all'art. 12 legge 153 del 1969, di cui è norma interpretativa, affermava che la società datrice di lavoro era tenuta a versare i contributi previdenziali calcolati sul minimo retributivo risultante dalla contrattazione collettiva, ma non anche sui trattamenti economici contrattuali che eccedevano il minimo retributivo ai sensi dell'art. 36 Cost., per cui defalcava dal credito dell'istituto la quota riguardante la quattordicesima mensilità che i dipendenti della società appellata non avevano diritto di percepire. Determinava quindi, in base alla consulenza tecnica eseguita, la somma da versare all'PS in lire 81.431.250. Per la cassazione di questa sentenza la soc. RI ha proposto ricorso, con cinque motivi.
L'PS ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, a cui la società ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 1 decreto legge n. 338 del 1989 e dell'art. 36 Cost., nonché vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto corrispondente al minimo retributivo costituzionale ai sensi dell'art. 36 Cost., assunto come base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, la retribuzione risultante dalla applicazione di tutti gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, ad eccezione della quattordicesima mensilità. Deduce quindi il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. e il contrasto con il principio affermato da Cass. 1898/97, che il Tribunale aveva affermato di condividere. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione dell'art. 2099, secondo comma, cod. civ. e omessa determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. Considerato l'accertato difetto di vincolatività del ccnl di categoria per la società RI, il giudice del merito prima di affermare l'obbligo contributivo della stessa nella misura corrispondente al minimo retributivo costituzionale avrebbe dovuto verificare se le retribuzioni corrisposte dalla società fossero (o meno) inferiori a tale parametro, e quindi procedere alla determinazione della retribuzione da assumere a base imponibile ai fini contributivi, indagini che invece il Tribunale aveva omesso. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 12 legge n. 153 del 1969, per avere la sentenza impugnata considerato la voce "scatti di anzianità" fra le componenti della base imponibile, per la quale, secondo la disposizione della norma denunciata, resta esclusa la indennità di anzianità.
Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e addebita al Tribunale di avere considerato gli istituti convenzionali, ad eccezione della quattordicesima mensilità, senza avere verificato, e neppure motivato, sulla necessità di computarli ai fini della determinazione della retribuzione al parametro costituzionale. Il quinto motivo denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione dell'art. 4, primo comma lettera b), decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536 e dell'art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Censura il Tribunale per non avere proceduto a determinare somme aggiuntive in misura più favorevole per la ricorrente in relazione alle parziali omissioni contributive, in considerazione delle oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, così come previsto dalle norme denunciate. I primi quattro motivi di ricorso, che per la connessione delle argomentazioni addotte a loro sostegno possono essere congiuntamente trattati, sono infondati.
Osserva il Collegio che sull'interpretazione dell'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389), sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa
Corte. Con la sentenza 29 luglio 2002 n,. 11199 le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza determinatosi fra l'orientamento costituito da Cass. 4 marzo 1997 n. 1898, a cui si riporta la ricorrente, e secondo il quale non sono assoggettabili a contribuzione gli emolumenti eccedenti il minimo retributivo costituzionale, commisurato, in conformità dell'art. 36 Cost., alla retribuzione minima prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ma non applicati in concreto al singolo rapporto di lavoro, e l'altro indirizzo di segno opposto, in base al quale l'imponibile contributivo deve essere calcolato tenendo conto anche degli elementi retributivi eccedenti il minimo costituzionale. Il principio di diritto affermato con la citata pronuncia è il seguente: "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. "minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389". Questa norma è stata autenticamente interpretata dall'art. 2 venticinquesimo comma della legge n. 549 del 1995, il quale dispone che "L'art. 1 del DL 338/89 convertito con modificazioni in legge 389/89 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del cd. contratto leader).
La legge determina quindi un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore.
È pertanto la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata quindi ancorata ad una nozione di retribuzione "virtuale", poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettiva non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, quest'ultima infatti ben può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune. Con la legge del 1989 si è dunque posto un limite minimo "incomprimibile" di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale.
Nè il sistema così delineato può dare luogo ai dubbi di violazione dei principi costituzionali prospettati dalla ricorrente, laddove sostiene che la lettura della norma nel senso di cui innanzi farebbe assumere al ccnl di diritto comune una non consentita efficacia erga omnes. Si deve rilevare che per il richiamo della legge la estensione è limitata alla parte economica del contratto e questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della norma in esame, in relazione all'art. 39 della Costituzione, affermando (cfr. in motivazione Cass. 18 novembre 2002 n. 16246, e v. pure Cass. 17 febbraio 2000 n. 1767) come il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione dei livelli minimali di contribuzione sia coerente con i principi dettati dal citato art. 39 Cost., poiché "la disposizione in esame si limita a determinare l'entità del contributo previdenziale, utilizzando i parametri ritenuti più opportuni dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva un'impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro". Peraltro, come già sottolineato da Cass. sez. unite con la pronuncia n. 11199 del 2002, la norma in esame, sia pure in combinato disposto con l'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, è stata sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi, che con riferimento al settore dell'agricoltura ha ritenuto la legittimità del sistema di determinazione della retribuzione utile ai fini contributivi sulla base delle retribuzioni di cui ai contratti collettivi vigenti annualmente per ogni provincia osservando che l'utilizzazione dei contratti collettivi generali come parametri per la determinazione della retribuzione imponibile non lede la libertà dei datori di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali di categoria.
Dovendo quindi, ai fini contributivi, riportarsi alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, correttamente la sentenza ha considerato gli scatti di anzianità, in quanto voci retributive, e avendo determinato una differenza, a carico dell'azienda ricorrente, dell'obbligo contributivo a cui la stessa era tenuta, implicitamente il Tribunale ha ritenuto che la retribuzione corrisposta era inferiore alla retribuzione imponibile ai fini contributivi, fissata dalla contrattazione collettiva di riferimento. Va peraltro evidenziato che la ricorrente, nel presupposto della non vincolatività nei suoi confronti del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha lamentato la insufficienza dell'indagine svolta dal giudice di merito per non avere verificato se la retribuzione da essa corrisposta ai propri dipendenti e sulla quale aveva determinato il suo debito contributivo fosse o meno inferiore al minimo retributivo ex art. 36 Cost., ma non ha fatto alcun accenno alla inclusione nel minimale di contribuzione di voci retributive per legge non sottoposte a contribuzione.
Inammissibile infine è il quinto motivo di ricorso, in quanto questione nuova proposta perla prima volta in sede di legittimità. Il ricorso principale va dunque rigettato e in base a tale statuizione resta assorbito il ricorso incidentale, che l'istituto ha espressamente proposto in via condizionata.
Ricorrendo giusti motivi, va disposta la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale, assorbito l'incidentale; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002 e il 25 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003