Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7842
CASS
Sentenza 19 maggio 2003

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L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. n. 338 del 1989 (convertito in legge n. 389 del 1989), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione; ne' è configurabile la lesione dell'art. 39 cost., per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti.

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  • 1Salario minimo e contratti pirata
    Di : Loris Beretta · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 19 ottobre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7842
Data del deposito : 19 maggio 2003

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