Sentenza 14 aprile 1999
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Anche se la mancata presentazione del proprio fascicolo da parte dell'appellante non risulta più sanzionata con l'improcedibilità del gravame nel testo novellato dell'art. 348 cod. proc. civ. (improcedibilità comminata invece, ex art. 348, n. 2, vecchio testo cod. proc. civ.), detta omissione, da parte dell'appellante, rende, purtuttavia, il gravame improcedibile, atteso che, ai fini di una valida costituzione in giudizio, è pur sempre necessario, anche a seguito della riforma, che, in virtù delle norme generali, l'appellante provveda al contestuale deposito del proprio fascicolo, così come espressamente previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., norma applicabile al rito d'appello in virtù del rinvio disposto dall'art. 359 cod. proc. civ. e dello specifico richiamo contenuto nell'art. 347, comma primo, stesso codice (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora rilevato che, nella specie, l'appellante aveva altresì omesso il deposito di copia della sentenza impugnata, determinando, per l'effetto, una ulteriore causa di improcedibilità del gravame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI OR, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFALE D'IPPOLITO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PI EN, ZA EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL VIMINALE 31, presso la Pensione SAMEENA di ZOLLA EDDA, rappresentati e difesi dall'avvocato EN PI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 515/95 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 07/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito per il resistente, l'Avvocato UP, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17 marzo 1988, NI UP e NI ZA convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza Ettore LL chiedendone la condanna al risarcimento dei danni connessi a gravi difetti manifestatisi negli appartamenti di proprietà degli attori e costruiti dal convenuto.
Il tribunale adito, con sentenza 10 aprile 1993, accoglieva la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello il LL, mentre lo UP e il ZA, nel costituirsi, eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello e, in via incidentale condizionata, chiedevano un aumento delle somme liquidate a titolo di danno.
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 7 novembre 1995, dichiarava l'improcedibilità dell'appello.
A sostegno della pronuncia la Corte osservava:
- che il LL aveva esibito solo copia del dispositivo della sentenza impugnata, riservandosi di produrre in prosieguo copia integrale del provvedimento;
- che lo stesso LL, senza comprovare alcun legittimo impedimento, non aveva provveduto ad effettuare il deposito neppure in sede di udienza collegiale;
- che copia della sentenza appellata non risultava prodotta neppure dagli appellati, ne' risultava acquisita agli atti di causa;
- che conseguentemente doveva essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, comma 3, c.p.c. Avverso questa sentenza il LL ha proposto ricorso cassazione articolato su due motivi, cui resistono con controricorso il ZA e lo UP.
Il difensore del LL, in data 10 ottobre 1998, ha comunicato, con telegramma, il fallimento del proprio assistito, chiedendo "l'interruzione ex lege".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Nel giudizio di cassazione non rileva la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte, dal momento che, in tale giudizio, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo, mentre la sussistenza della causa interruttiva potrà assumere rilievo nel giudizio di rinvio (Cass. 20 maggio 1997 n. 4480; Cass. 21 ottobre 1995 n. 10989; Cass. 12 ottobre 1994 n. 8331). Da ciò l'irrilevanza della comunicazione del fallimento del LL.
2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione, che viene così testualmente motivato: "l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di I grado prevista dall'ultimo comma dell'art. 347 c.p.c. ha certamente una funzione meramente sussidiaria nel senso che il relativo provvedimento d'acquisizione può essere adottato dal giudice qualora lo ritenga necessario;
e, comunque, quando si richiede - vedasi anche comparsa conclusionale - costituisce condizione essenziale per la validità dell'appello e, conseguentemente, la mancata acquisizione viene dedotta come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, vieppiù, si è ampiamente prospettato che da detto fascicolo, conchiudente anche il fascicolo di parte e la sentenza impugnata, risultano elementi idonei a condurre la quaestio decidenda ad una diversa soluzione;
nel qual caso, adunque, il vizio ipotizzabile è quello del difetto di motivazione, che viene, appunto, dedotto (Cass. sent. 10935 del 4.11.93 - sent. 2116 del 21.2.92 sent. n. 2847 dell'11.4.88)". Con il secondo motivo si deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 348, comma 3, c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato l'improcedibilità dell'appello in difetto delle condizioni che tale pronuncia legittimano, per avere la parte dimostrato "da un lato l'impossibilità di presentare il proprio fascicolo di parte a causa della non reperibilità - dispersione del fascicolo d'ufficio e della sentenza gravata - vedasi telegramma in atti - evento determinato da fatto non imputabile alla parte e, d'altro canto, la predetta abbia dimostrato il suo interesse di corredare il proprio fascicolo nel giudizio di 2^ grado di documentazione (dispositivo della sentenza, che, in realtà, estrema nella compiutezza la sentenza), che insieme con quelli contenuti nel fascicolo d'ufficio e con quelli prodotti dall'appellato consentono al giudice di decidere sul proposto gravame o, quanto meno, di fare disporre la ricostruzione, previo congruo termine". I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi, essendo diretti a censurare, sotto diversi profili, la declaratoria di improcedibilità dell'appello, sono infondati sulla base delle considerazioni che seguono. Va innanzitutto rilevato che essendo stata la sentenza impugnata pronunciata successivamente al 30 aprile 1995, al fine di accertare l'improcedibilità dell'appello occorre fare riferimento al testo novellato dell'art. 348 c.p.c., il quale, al secondo comma, non prevede più - quale causa di improcedibilità - la mancata presentazione del proprio fascicolo (Cass. 25 marzo 1998 n. 3138). Sul punto, in dottrina, sono stata avanzate diverse interpretazioni: da quella secondo cui la mancata produzione del fascicolo dell'appellante e della copia della sentenza determinerebbe l'inammissibilità dell'appello, in quanto non consentirebbe al giudice di appello di riconoscere la sussistenza dello svolgimento del giudizio di primo grado, a quella, per la quale, da tali omissioni conseguirebbe la nullità del giudizio di appello per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ove queste comportino l'impossibilità per il giudice di appello di identificare l'oggetto e valutare il fondamento dell'impugnazione, a quella ancora che conclude per il rigetto nel merito dell'impugnazione, qualora dalla carenza della documentazione in discorso derivi l'impossibilità di valutare l'appello come fondato, a quella, infine, secondo cui l'ipotesi in discorso andrebbe ricondotta alla improcedibilità. Quest'ultima tesi ritiene il Collegio che sia da seguire. È stato infatti, esattamente, rilevato che la disposizione abrogata si poneva come norma derogatoria, specifica del processo d'appello, rispetto alla normale disciplina della costituzione delle parti prevista per il primo grado dagli art. 165 e seguenti c.p.c., con la conseguenza che, venuta meno tale disposizione, riprendono vigore le predette norme generali relative al primo grado in virtù del rinvio disposto dall'art. 359 c.p.c. e dello specifico richiamo contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c. e, con l'ulteriore conseguenza che, a seguito della riforma. perché si possa avere una valida costituzione in giudizio è necessario che l'appellante provveda al contestuale deposito del proprio fascicolo, così come espressamente previsto dall'art. 165 c.p.c., in difetto del quale la costituzione non può dirsi perfezionata e l'appello deve essere dichiarato improcedibile alla stregua della nuova formulazione dell'art. 384, comma 1, c.p.c. Essendo stati dedotti errores in procedendo, pretesamente commessi dal giudice dell'impugnazione, questa Corte ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa.
Da tale esame risulta:
- mancata produzione da parte dell'appellante della sentenza di I grado (peraltro ammessa dallo stesso ricorrente) all'atto della proposizione dell'impugnazione;
- mancanza di tale sentenza in tutti gli atti processuali a disposizione della Corte d'appello (fascicolo d'ufficio e fascicolo degli appellati, appellanti incidentali);
- dichiarazione, contenuta in telegramma depositato nella cancelleria della stessa Corte il 12 ottobre 1994, con la quale l'avvocato del LL nell'affermare l'introvabilità del proprio fascicolo di I grado presso l'Ufficio del registro di Cosenza, dichiara la propria disponibilità al deposito, insieme con la sentenza di I grado, una volta rintracciati gli atti;
- nessun cenno nella comparsa conclusionale ed all'udienza di discussione innanzi alla Corte d'appello del ritrovamento o meno della sentenza.
In presenza di tale situazione correttamente il giudice dell'impugnazione ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello e la relativa pronuncia non merita censura, anche se la motivazione addotta deve essere integrata a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c. nel senso che è improcedibile l'appello qualora l'appellante - come nella specie - non depositi copia della sentenza impugnata. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La particolarità della fattispecie, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999