Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3697
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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Anche se la mancata presentazione del proprio fascicolo da parte dell'appellante non risulta più sanzionata con l'improcedibilità del gravame nel testo novellato dell'art. 348 cod. proc. civ. (improcedibilità comminata invece, ex art. 348, n. 2, vecchio testo cod. proc. civ.), detta omissione, da parte dell'appellante, rende, purtuttavia, il gravame improcedibile, atteso che, ai fini di una valida costituzione in giudizio, è pur sempre necessario, anche a seguito della riforma, che, in virtù delle norme generali, l'appellante provveda al contestuale deposito del proprio fascicolo, così come espressamente previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., norma applicabile al rito d'appello in virtù del rinvio disposto dall'art. 359 cod. proc. civ. e dello specifico richiamo contenuto nell'art. 347, comma primo, stesso codice (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora rilevato che, nella specie, l'appellante aveva altresì omesso il deposito di copia della sentenza impugnata, determinando, per l'effetto, una ulteriore causa di improcedibilità del gravame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3697
    Data del deposito : 14 aprile 1999

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