Sentenza 22 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15771 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 . 24-11-1981, N. 889 REPUBBLICA ITALIANA modifiche al sistema penale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SE TONE PRIMA CIVILE1 57 7 1 / 0 3 Composta dagli Ill ri agistati: - Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 24988/00 Consigliere Cron. 32184 Dott. Donato PLENTEDA Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 19/03/03 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI FA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 47, presso l'avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA, rappresentato e difeso dall'avvocato GALASSO, giusta procura a margine delMERCURIO ricorso;
ricorrente
contro
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI UFFICIO DI PESCARA;
intimato - 2003 avverso la sentenza n. 494/99 del Tribunale di LARINO, 694 depositata il 20/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato IOSSA, con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
i udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 14-5-1994, Di FA RI proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Larino, ai sensi della 1. n. 689/81, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 54/94 emessa dal Direttore dell'Ispettorato Centrale Repressione Frode di Pescara in data 18-3-1994 e notificata in data 18-4-1994, avente ad oggetto il pagamento della somma di £ 13.115.169 a titolo di sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari con violazione degli artt. 2 e 3 della 1. n. 898/86. Adduceva, tra l'altro, l'opponente che l'estensione dell'uliveto non era quella indicata dal verbale e che l'uliveto era stato impiantato nel febbraio/marzo 1993 mentre l'aiuto comunitario percepito si riferiva ad annate precedenti. L'adito Tribunale, in persona di Giudice Unico, costituitasi l'Amministrazione (che sosteneva il rapporto del Corpo Forestale aveva evidenziato che sulla superficie di are 6.63.10 il ricorrente B aveva impiantato un uliveto in contrasto con l'impegno sottoscritto), ed espletata consulenza di ufficio (avente ad oggetto l'accertamento delle superfici in questione nonché l'estensione e l'ubicazione dell'uliveto), in parziale accoglimento dell'opposizione, riduceva la sanzione irrogata nell'ordinanza; affermava, in particolare, il giudice di merito che la superficie occupata dall'uliveto, per cui l'opponente ha percepito indebitamente l'aiuto, corrispondeva ad ettari 4.62.02, mentre il dedotto "errore sul fatto” non era configurabile nella vicenda in esame. Ricorre per cassazione, con due motivi, il Di FA, illustrati, altresì, con memoria;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Amministrazione. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2 e 3 della 1. n. 898/86, e relativo difetto di motivazione, per non avere il giudice di merito correttamente valutata l'estensione del terreno in questione destinato ad uliveto e che il Di FA non aveva posto in essere alcuna "condotta truffaldina". Si precisa che “mentre la violazione dell'art. 2 dianzi citato si riferisce ad una condotta omissiva fraudolenta (stante il presupposto normativo dell'esposizione di dati o notizie falsi) antecedente l'erogazione dei contributi, il semplice inadempimento degli impegni assunti costituisce invece una condotta omissiva successiva alla erogazione dei contributi stessi, di talché al Di FA non poteva essere assolutamente inflitta la sanzione prevista dall'art. 3 della succitata l. n. 898/86". Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine al punto decisivo della controversia avente ad oggetto il mancato accoglimento della tesi difensiva concernente la non punibilità ex art 47 c.p. “invocata dall'odierno ricorrente per via dell'errore di fatto che nell'impiantare l'uliveto nel '93 l'aveva portato ad occupare per sole are 66.02 i terreni vincolati dall'aiuto comunitario". Fondato è il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. E' da rilevare, infatti, che la contestazione in questione all'odierno ricorrente è stata effettuata ai sensi dell'art. 2 della 1. n. 898/86, secondo cui la relativa violazione, avente ad oggetto l'indebita percezione di aiuti comunitari, sussiste solo qualora quest'ultima avvenga “mediante l'esposizione di dati o notizie falsi"; in proposito, il Tribunale non ha, per quanto esposto in motivazione, evidenziato la sussistenza della responsabilità del Di FA nella fattispecie concreta in esame sulla base di detto comportamento "truffaldino”, limitandosi ad individuare la superficie destinata ad uliveto successivamente alla percezione degli aiuti in questione. Tra l'altro, va osservato come la violazione in questione si realizza mediante una condotta commissiva fraudolenta, antecedente l'erogazione dei contributi, e non può configurarsi in virtù di un mero comportamento omissivo (quale quello posto in essere dal Di FA mediante la non osservanza dell'impegno assunto di tenere "a riposo" il fondo di sua proprietà) e successivo alla percezione degli stessi contributi (sul punto, in modo conforme Cass. n. 11782/98). Sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c., e non essendo pertanto necessari ulteriori accertamenti, alla cassazione dell'impugnata decisione consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 50/94 emessa dal Direttore dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Pescara. Ricorrono, infine, giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla l'impugnata ordinanza- ingiunzione. Compensa le spese dell'intero giudizio. ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 . 24-11-1981, N. 689 In Roma, il 19-3-2003 modifiche al sistema penale Il Presidente L'estensore Bu hit ма IL CANCELLIERE Secuento Maskaly CORTE SUPREMA DI CASSAZIONS Prima Sek Olvila Depositato Dancellerin 22 011. 2003 IL CANCELL il