Sentenza 4 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2003, n. 10590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10590 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
ер REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE 1 0590/03 Composta dagli Ill.mi Sigg .G.N.29957/01 Dott. Gaetano Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Cron. 23715 Dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere Rep. 2784 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 03.02.03 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA 1 CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da 80314 'GI elettivamente domiciliato Nin Roma COVELLI piazza Adele Zoagli Mameli n. 9 sc. L int. 10 presso l'avv. Giancarlo Bevilacqua e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pasquino giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro in persona del Ministro p.t. MINISTERO DELL'INTERNO ' ' via dei elettivamente domiciliato in Roma ' presso l'Avvocatura Generale dello Portoghesi n. 12 Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente avversO 281 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1003 dell' 11.10.2000 ; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Giuseppe Pasquino , per il ricorrente ' che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore , Generale dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso assorbiti gli altri . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21 novembre 1997 LU CO ' quale custode di autovettura oggetto di sequestro amministrativo chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Catanzaro nei confronti del Ministero ' , decreto ingiuntivo di pagamento dell'Interno del compenso di lire 3.650.361 asseritamente dovutogli al netto dell'acconto ricevuto ' quale Propose opposizione il Ministero il ' già erogata doveva dedusse che la somma ' intendersi corrisposta a saldo ed eccepì la prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948 f per l'importo n. 4 c.c. decorrente precisò - - i da ciascuno dei giorni di durata giornaliero 2 della custodia;
a tale eccezione il CO oppose tra l'altro che la prescrizione era rimasta interrotta dal riconoscimento del debito ' contenuto nel verbale del 30 maggio 1995 . Con sentenza del 30 giugno 1998 l'opposizione fu respinta Propose appello il Ministero . Con la sentenza ora gravata il Tribunale ha ' revocato il decreto ingiuntivo ha condannato ' l'appellante al pagamento del compenso dovuto per il periodo dal 21.1.1992 al 16.1.1997 , detratta la somma già versata ed ha compensato le spese del doppio grado Per quanto ancora rileva il Tribunale ha ' affermato che la prescrizione quinquennale decorre frazionalmente per ogni giorno di custodia ed in tal senso ha interpretato l'art. 12 terzo comma d.p.r. 29.7.1982 n. 571 ; ha escluso che l'accordo del 30 maggio 1995 tra Prefettura e custodi comportasse rinuncia alla prescrizione ° tacito riconoscimento dell'altrui diritto giacché con lo stesso si era proceduto soltanto a rideterminare ribassandole , le tariffe stabilite con i decreti prefettizi succedutisi nel tempo;
ha parimenti escluso che equivalesse а rinuncia 3 alla prescrizione il pagamento di parte del compenso avendo con esso l'Amministrazione inteso estinguere la propria obbligazione;
ha riconosciuto invece che la fattura emessa in data 21 gennaio 1997 dal creditore costituiva atto interruttivo della prescrizione , ed ha condannato 1'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto per il quinquennio precedente , detratto il versato Per la cassazione di tale decisione il CO ha proposto ricorso affidato a quattro motivi , cui l'intimato resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE 'Con il primo motivo del ricorso il ricorrente nel dedurre la violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 571/82 in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. ' afferma che prima della confisca della restituzione del bene la pubblica amministrazione f non ha il dovere di emettere il titolo di spesa in favore del custode il quale ha solo la facoltà di ' e da ciò trae che la chiedere acconti , prescrizione decorre solo dagli eventi sopra indicati Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione dell'art. 2948 C.C. ed afferma che la durata della prescrizione è decennale e non già ' 4 come invece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata , quinquennale I due motivi - strettamente connessi e pertanto sono fondati .da esaminare congiuntamente La materia in questione ( rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni amministrative ) privatistiche epresenta un misto di connotazioni pubblicistiche . Sotto il primo profilo , innegabili sono infatti le somiglianze con il contratto di deposito oneroso giacché anche nel rapporto in questione il custode riceve dall'altra parte una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura ( come recita l'art. 1766 c.c. per il depositario ) ' è responsabile della conservazione di essa ed ha diritto al compenso che nel contratto di F diritto privato secondo la prevalente e condivisibile dottrina diventa di regola esigibile , salvo diverse pattuizioni tra le parti nel momento in cui la cosa viene restituita ' poiché solo in tale momento - che consente di accertare definitivamente gli eventuali danni arrecati dal custode alla cosa è conseguentemente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti . 5 CAD rapporto in connotazioni pubblicistiche del Le riguardo al esame non consentono di pervenire giacché ilcompenso ad una conclusione diversa terzo comma dell'art. 12 d.p.r. 29.7.1982 n. 571 dispone che la liquidazione delle somme dovute al effettuata dopo che sia divenutocustode è inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate : prima di tali eventi l'autorità competente può solo concedere acconti T l'obbligo giuridico di provvedere insorge mentre , non solo F correlativamente solo dopo talché l'esigibilità ma lo stesso diritto del custode al compenso insorge solo a decorrere da tali eventi Decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c. ) F ne segue che diversamente da quanto ritenuto ' essa doveva farsi decorrere dagli dal Tribunale eventi anzidetti . Gli stessi rilievi escludono l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 C.C. : non essendo infatti tenuta l'amministrazione annopagare il compenso periodicamente ad o in a come la norma dispone essa termini più brevi non può trovare applicazione in una fattispecie in 6 cui il compenso è diversamente disciplinato dal terzo comma dell'art. 12 già citato . 'T'ale conclusione andrebbe tenuta ferma quand' anche volesse affermarsi che tale norma disciplina la sola esigibilità del credito , poiché F come questa Corte ha più volte affermato ( tra le ' appunto la I con sentenza n. 7168/97 ) altre esigibilità segna l'inizio della prescrizione Non rileva , in senso contrario , che il compenso commisurato alla durata della custodia e vada ' а tutti i giorni per i quali essa si è dunque protratta , poiché ciò attiene alla quantificazione non certo alla liquidazione ma di esso " disciplinata dal terzo comma dell'art. 12 più volte citato;
non senza anche rilevare che se in f fosse consentito al contrasto con la norma custode esigere ed ottenere in qualunque momento ' de_ rapporto e perfino giorno per giorno F 1'immediato pagamento del dovuto sarebbero evidentemente frustrate le esigenze di efficienza e buon andamento della custodia stessa Neppure rileva la possibilità di corrispondere acconti essendo essi rimessi alla mera facoltà dell'autorità competente La durata della prescrizione è , pertanto , 7 quella ordinaria decennale come anche le Sezioni Unite Penali di questa C.S. ( sentenza 2.7.2002 n. 25161 1 ancorché sulla base di un iter argomentativo in parte diverso hanno deciso ' riguardo alla custodia di cose oggetto di sequestro penale del quale sono state evidenziate le analogie con il sequestro amministrativo ( Corte Costituzionale n. 239 del 1989 ) • affermarsi il seguente Deve F pertanto ' principio di diritto : in tema di custodia conseguente all'applicazione di sanzioni amministrative il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose ' e solo da tale momento inizia a sequestrate decorrere il termine decennale di prescrizione La sentenza impugnata , che non si è attenuta a tali principi J deve conseguentemente essere con rinvio ad altra sezione dello stesso cassata Tribunale che riesaminerà i motivi di appello alla luce di detto principio e all'esito ' ' regolerà anche le spese del presente giudizio L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso 8 comporta l'assorbimento degli altri due con il 7 quali si allegano , riguardo alla scrittura del 30 ' vizi di motivazione e violazione maggio 1995 dell'art. 1362 c.c.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso dichiara assorbiti gli altri cassa in F relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia ' anche per le spese del giudizio di cassazione 肇 ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro ' nella camera di consiglio Così deciso in Roma della Corte il 3 febbraio 2003 . Il Presidente Il Consigliere est. Rev . Frames subutic. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aletto 9 wwwwww.xx.com comm