Sentenza 21 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
0 4 1 83/0 3 | Aula 'A' REPUBBLICA IN NO E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 20818/01 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 9662 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere- Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere- Ud. 22/11/02 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IO SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato SAVINO GRECO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
ND AV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato ETTORE M. CERASA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 18782/01 del Tribunale di ROMA, 4782 -1- depositata il 18/05/01 R.G.N. 44139/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ----- udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CERASA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 13 maggio 1997 il Pretore di Roma dichiarò l'inefficacia del precetto intimato. ad istanza di SE SA, a VI ON con atto notificato il 29 dicembre 1994. nonché l'inefficacia del successivo precetto notificato l'11 maggio 1995 e del conseguente pignoramento presso terzi. Avverso questa sentenza propose appello il SA: sostenendo che. per essere stata erroneamente effettuata al procuratore della fase esecutiva e non alla parte personalmente, la notificazione dell'atto introduttivo era duces inesistente, l'appellante chiese la cassazione della sentenza impugnata. Con sentenza del 18 maggio 2001, il Tribunale di Roma ha respinto l'appello. Il giudicante fornisce in primo luogo una ragione formale. L'atto di appello esprimeva solo argomenti relativi al fatto che la procedura esecutiva sarebbe stata conforme a legge;
non esprimeva "espliciti motivi di censura”, né indicava, in particolare. i motivi per i quali si sarebbe dovuto procedere al riesame ed alla riforma della sentenza;
e si concludeva, poi, con un'inammissibile richiesta di cassazione della sentenza impugnata. Queste carenze erano sufficienti. secondo il giudicante, a determinare l'inammissibilità dell'appello. A ciò il Tribunale aggiunge una diversa ragione, relativa al merito del motivo processuale dedotto con l'appello. Il principio di diritto invocato con l'appello (per cui l'opposizione all'esecuzione dovrebbe essere notificata non al procuratore costituito in sede di esecuzione, bensì alla parte personalmente) attiene all'ipotesi in cui l'esecuzione sia iniziata: non investe la diversa ipotesi in cui l'esecuzione non sia iniziata (come nel caso in 3 esame, per l'inefficacia del precetto notificato il 29 dicembre 1994). E su questo accertamento, di non iniziata esecuzione, alcuna censura era stata proposta: e l'accertamento e la coerente dichiarazione di inefficacia si erano consolidato (per l'art. 329 cod. proc. civ.). D'altro canto, per il diverso rilievo che assume il contraddittorio, nel giudizio di esecuzione l'opposizione può essere proposta anche in forma orale, e si considera effettuata alle controparti rappresentate dai rispettivi procuratori, nella stessa udienza in cui l'opposizione è proposta: e,pertanto, nel caso in esame il giudizio di opposizione era stato bene introdotto: la notifica dell'atto di opposizione era stata effettuata presso il domicilio eletto (ex art. 141 cod. proc. civ.). e la notifica dell'atto di riassunzione del processo di cognizione davanti al giudice del lavoro era stata poi effettuata nei confronti del procuratore e nei confronti della parte personalmente. Aggiunge conclusivamente il Tribunale che la dichiarata inefficacia del precetto dell'11 maggio 1995 non era stata neppure specificamente impugnata, poiché l'appellante si era limitato alla contestazione della ritualità del contraddittorio che aveva condotto alla sentenza. Per la cassazione di questa sentenza ricorre SE SA. percorrendo le linee d'un unico motivo;
VI ON resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 137. 138 166 e 615 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che, poiché l'opposizione introduce un normale giudizio di cognizione, la notifica dell'atto deve essere effettuata alla parte 4 personalmente. Da ciò. nel caso in esame, la nullità della notificazione dell'atto per il giudizio di sospensione dell'esecuzione (ex art. 624 cod. proc. civ.). Poiché la notifica deve essere effettuata nel comune di residenza del destinatario, nel caso in esame. poi, la notifica dell'atto di riassunzione (per il giudizio innanzi al giudice del Lavoro) effettuata in un comune diverso da quello in cui egli risiedeva (che era Fossalto) e nelle mani del suocero (con useo cui egli non conviveva), era nulla e non poteva avere efficacia sanante. Essendovi gli elementi per valutare la responsabilità della lite nei due L gradi del giudizio di merito, il ricorrente chiede, con la cassazione della sentenza, anche la liquidazione delle relative spese. Il ricorso è infondato. E' da premettere che la sentenza, come normativamente prevista, è tale in quanto gli elementi della causa consentano di giungere ad un'unica decisione, la quale, non avendo alternative a se stessa, costituisce una necessità. Da ciò discende che la censura della sentenza è tale solo in quanto ponga in discussione questa necessità, consentendo di prospettare l'ipotesi di una diversa alternativa decisione. E pertanto, quando la sentenza è sorretta da più ragioni, ognuna autosufficiente, la ragione non censurata. restando, per la sua autosufficienza, idonea giustificazione della sentenza, esprime la non contestata necessità della decisione. Ed il ricorso che in sede di legittimità reca questa insufficiente censura, è infondato (Cass. 18 aprile 1998 n. 3951). Ciò, nel caso in esame. La sentenza impugnata è fondata su due distinte ragioni. E la prima ragione, che (come s'è detto) investe la stessa 5 formale ammissibilità dell'appello, e che il Tribunale dichiara espressamente sufficiente a giustificare la reiezione della relativa impugnazione, non è stata in alcun modo censurata in sede di legittimità. Questa non contestata ragione, restando valido fondamento della sentenza d'appello, rende infondato il ricorso in sede di legittimità. Il ricorso deve essere respinto. E devono essere compensate le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma. il 22 novembre 2002. Jietro Cusco Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE но Vincenzo Cresse Си € O N H a A S t C I D I I i S N N I V I L N L T O ' A O I Y S D N I I C D IL CANCELLIERE N 3 V S E O O 1 D S 1 I - N Depositato in Cancellerie I V 8 - S C 4 I R 8 I oggi, 21 MAR 2003 T S E Y C N I ' L N IL CANCELLIERE T V O 9 S 8 E S 8 O C V CANCELLIERE CI I Giovanni Centre 6