Sentenza 5 novembre 2020
Massime • 1
In tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la partecipazione della persona offesa all'incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica della richiesta del pubblico ministero o dell'imputato previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., sussiste nei casi di delitti commessi con violenza alla persona che consentono di configurare un pericolo di recidiva specificamente riferita alla vittima, in considerazione della esistenza di relazioni qualificate, preesistenti, anche di carattere affettivo, con l'autore del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che solo una relazione così connotata giustifica la necessità di bilanciare i diritti tra vittima e accusato, ovvero di contemperare il diritto dell'indagato ad una rapida definizione dell'incidente cautelare con quello dell'offeso a fornire il proprio contributo in ordine alle decisioni sulla libertà).
Commentari • 2
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di Marzia Minutillo Turtur Delitti commessi con violenza alla persona, il tema della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299 comma 4-bis c.p.p. alla persona offesa. Indice: 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite 2. La vicenda processuale 3. I motivi di ricorso 4. L'ordinanza di rimessione 5. La giurisprudenza di legittimità sulla prima questione rimessa 6. La giurisprudenza di legittimità sulla seconda questione rimessa 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite, come riportato nell'informazione provvisoria n. 14/2021, ric. Gallo, nell'ambito di un ampio confronto/contrasto …
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A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2020, n. 9529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9529 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
09529-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1852 Giorgio Fidelbo Presidente C.C. 05/11/2020 Orlando Villoni R.G.N. 15812/2020 Emilia Anna Giordano Martino Rosati Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC ON, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Palermo il 24/04/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia in carcere disposta nei confronti di IC ON, ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione. Secondo il Tribunale l'originaria richiesta presentata al Giudice per le indagini preliminari sarebbe stata inammissibile perché non comunicata alla persona offesa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
l'assunto è che la richiesta di sostituzione fosse stata avanzata non in considerazione dell'affievolimento 1 delle esigenze cautelari, quanto, piuttosto, sul presupposto della incompatibilità delle patologie, da cui è affetto IC, con la pandemia in corso e, quindi, per ragioni di salute. Si è aggiunto che il G.i.p., nel rigettare l'istanza, non avesse fatto riferimento alla comunicazione della richiesta alla persona offesa perché, nella specie, questa non sarebbe stata la vittima della condotta, ma "un compartecipe". CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. A seguito delle modifiche introdotte - in attuazione della Direttiva 29/2012/EU 9 - dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), d. I. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. statuisce che: "Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2- bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio". I provvedimenti ai quali fa riferimento il comma 2 bis dell'articolo in questione, espressamente richiamato dal comma 4 bis, sono quelli aventi ad oggetto "delitti commessi coni violenza alla persona". Secondo un indirizzo di questa Corte, in tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la nozione di "delitti commessi con violenza alla persona" di cui all'art. 299, comma 2-bis, cod. proc. pen., per i quali sussiste l'obbligo di notifica della relativa istanza al difensore della persona offesa o a quest'ultima, include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato (cfr., Sez. 6, n. 27601 del 22/03/2019, Pascale, Rv. 276077; Sez. 2, n. 30302 del 24/06/2016, Opera, Rv. 267718; Sez. 1, n. 49339 del 29/10/2015, Gallani, Rv. 265732). Secondo altra preferibile impostazione, invece, la partecipazione della persona offesa all'incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica della richiesta del pubblico ministero o dell'imputato previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., sussiste nei casi di delitti commessi con violenza alla persona che consentono di configurare un pericolo di recidiva "personale" per la vittima, in considerazione della 2 esistenza di relazioni qualificate, preesistenti, anche di carattere affettivo con l'autore del reato (Sez. 2, n. 17335 del 28/03/2019, Ambrogio, Rv. 276953). Si tratta di una impostazione che, valorizzando correttamente il rapporto tra esigenze cautelari, pericolo di recidiva "personale" e specifica vittima del reato, limita la portata applicativa dell'art. 299., comma 2 bis, cod. proc. pen., nel senso che il rischio di recidiva attiene al pericolo che la persona offesa possa essere nuovamente vittima dello stesso autore del reato per cui si procede. Ciò che viene presa in considerazione, è cioè l'esigenza di neutralizzare il rischio "personale", e, quindi, che la vittima si candidi ad essere nuovamente vittima da parte dello stesso autore. In tal senso si è correttamente evidenziato come, in tema di provvedimenti de libertate, proprio la valorizzazione della necessità di bilanciare i diritti della vittima con quelli dell'accusato, ovvero di contemperare il diritto dell'indagato ad una rapida definizione dell'incidente cautelare con quello dell'offeso a fornire il proprio contributo in ordine alle decisioni sulla libertà, giustifichi la necessità di attribuire rilievo solo al rischio di "recidiva personale", essendo detto rischio specifico a giustificare l'allungamento dei tempi per la decisione sulla cautela (in tal senso, Sez. 2, n. 17335 del 28/03/2019, Ambrogio, Rv. 276953; Sez. 2, n. 36680 del 04/05/2017, Ficarra, Rv. 270640).
3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio indicato, né ha verificato se, nel caso di specie, la richiesta di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari sia stata chiesta ai sensi dell'art. 275, comma 4 bis, cod. proc. pen., né, ancora, ha valutato se l'obbligo di interlocuzione con la persona offesa sussista anche nei casi in cui la revoca o la sostituzione della custodia in carcere sia richiesta per ragioni di salute. Si è correttamente evidenziato che, tra gli interessi contrastanti che vengono in rilievo, le esigenze di giustizia e di sicurezza - che costituiscono il fondamento dei diritti della persona offesa ad essere informata- devono coordinarsi e sono recessive rispetto al diritto alla salute del detenuto, soprattutto in tema di custodia cautelare, in ragione della presunzione di non colpevolezza e di un diritto espressamente qualificato fondamentale, come quello alla salute (in tal senso Sez. 5, n. 165 del 13/10/2020, dep. 2021, La Cascia, Rv. 280325 secondo cui 'obbligo di notifica della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare custodiale al difensore della persona offesa o a quest'ultima, previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., non sussiste ove l'istanza sia fondata su ragioni di incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute e di età del detenuto, ai sensi dell'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.
4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio;
il Tribunale, applicati i principi indicati, verificherà se ed in che limiti la richiesta di 3 sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari avrebbe dovuto essere comunicata alla persona offesa;
se, cioè, esista nella specie, un rischio di recidiva personale e se la richiesta sia stata formulata o meno per ragioni di salute.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Pietro Silvestri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 MAR 2021 IL CANCELLIERE E. Patrizia EN 4