Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, le spese relative al compenso erogato all'amministratore del bene sottoposto a sequestro a norma dell'art. 2 ter legge n. 575 del 1965 sono, in caso di revoca del sequestro stesso, poste a carico dello Stato, sicché le somme tratte dalla gestione già impiegate a tal fine vanno restituite al titolare del bene dissequestrato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2010, n. 44073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44073 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 25/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 2764
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana Consigliere N. 15861/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO OÈ IU O\, N. IL *18/07/1957*;
avverso l'ordinanza n. 1548/2007 GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 18/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
- GA NO US ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata la sua istanza volta alla restituzione delle somme percepite dall'Amministrazione Giudiziaria nel corso del sequestro preventivo operato sulla pizzeria di sua proprietà, sequestro preventivo successivamente revocato in costanza della sentenza resa il 29.10.2007 dal GUP di Caltanissetta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
- il ricorrente deduce la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, comma 3 e difetto di motivazione sul punto sul rilievo che il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato la norma di riferimento ed in particolare il richiamato comma terzo, il quale prevede esplicitamente l'ipotesi della revoca del sequestro e la disposizione, in tal caso, che il compenso dell'amministratore del bene dissequestrato siano posto a carico dello Stato;
- la doglianza è fondata;
- nella ipotesi data infatti, allorquando, cioè, il sequestro come innanzi disposto venga revocato perché insussistenti i presupposti di esso giustificativi, le spese di custodia sono poste a carico dell'erario;
- è pur vero che la fattispecie in esame è caratterizzata da profili di complessità, vertendosi in ipotesi di bene produttivo (l'esercizio commerciale dato da una pizzeria) di guisa che occorre in relazione ad esso separare le spese di gestione, che vanno contabilizzate con gli incassi, e le spese relative al compenso erogato al custode ed amministratore del bene produttivo, che vanno, viceversa, detratte dalla contabilità della gestione e poste a carico dell'erario;
- il giudice dell'esecuzione ha ritenuto contabilizzabili tutte le spese gestionali, in esse comprendendo quelle erogate all'amministratore e sul presupposto della mancanza di eccedenze nella gestione, ha negato la restituzione di somme al proprietario ricorrente;
- la motivazione del giudice a quo si pone pertanto in palese contrasto con i diritti dalla legge riconosciuti in favore del proprietario nell'ipotesi data, di guisa che si appalesa necessario distinguere tra contabilità relativa alla gestione del bene produttivo e somme percepite dal custode-amministratore, le quali, come detto, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 octies, comma 3, vanno poste a carico dell'erario;
- nel caso di specie, infine, dappoiché dette somme (quelle percepite dall'amministratore) sono state poste a carico della gestione, le medesime vanno restituite al titolare del bene dissequestrato e cioè al proprietario;
- l'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Gip del Tribunale di Caltanissetta perché provveda a nuovo esame della vicenda processuale sin qui delibata ad essa applicando i principi di diritto innanzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2010