Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4226
CASS
Sentenza 23 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La forma scritta richiesta per la costituzione in mora del debitore non vieta che il creditore provi con ogni mezzo (e perciò anche per testi e presunzioni) che l'atto scritto è stato effettivamente ricevuto dal debitore ed egualmente con ogni mezzo è consentita la prova del fatto storico della data contestata in cui la predetta ricezione è avvenuta, così come con ogni mezzo può essere provata persino la data di una dichiarazione negoziale se quest'ultima sia fatta valere non per il suo contenuto e i suoi effetti tipici, ma quale semplice fatto storico.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4226
    Data del deposito : 23 marzo 2001

    Testo completo