Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
La forma scritta richiesta per la costituzione in mora del debitore non vieta che il creditore provi con ogni mezzo (e perciò anche per testi e presunzioni) che l'atto scritto è stato effettivamente ricevuto dal debitore ed egualmente con ogni mezzo è consentita la prova del fatto storico della data contestata in cui la predetta ricezione è avvenuta, così come con ogni mezzo può essere provata persino la data di una dichiarazione negoziale se quest'ultima sia fatta valere non per il suo contenuto e i suoi effetti tipici, ma quale semplice fatto storico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 128, presso lo studio dell'avvocato MAURO PADRONI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO BEVILACQUA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE TT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 176/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 03/03/98 e depositata il 29/04/98 (R.G. 634/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Mauro PADRONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL AV otteneva dal presidente del Tribunale di Trento un decreto ingiuntivo di lire 6.300.000
contro
ET VI, in base a tre vaglia cambiari rilasciatigli dal medesimo (e da ZI NO) e scaduti il 31 dicembre 1971.
Avverso il decreto, emesso nel 1988, proponeva opposizione l'ingiunto, eccependo la prescrizione del credito. L'opposto replicava che la prescrizione era stata interrotta con una lettera del 15 dicembre 1978, indirizzata allo ZI, per cui chiedeva la conferma del decreto.
Il Tribunale, ritenuta l'interruzione della prescrizione, rigettava l'opposizione.
Con la sentenza ora impugnata, emessa il 29 aprile 1998, la Corte d'Appello di Trento, in parziale accoglimento del gravame del ET, lo ha condannato al pagamento degli interessi legali sull'importo di lire 3.500.000 dal 31 dicembre 1971 al saldo, nonché degli ulteriori interessi del 5% a titolo di maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, 2^ comma c.c., sul predetto importo dal 31 dicembre 1971 al 15 dicembre 1990.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il ET. L'intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1310 e 2946 c.c., 94 del R.D. n. 1669 del 1933 e 214 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), osserva che l'atto interruttivo della prescrizione si configura come un negozio unilaterale recettizio e non come un mero fatto storico, come erroneamente sostenuto dalla sentenza impugnata, e che da tale premessa consegue il carattere di vera scrittura privata da riconoscere alla lettera del 15 dicembre 1978, con la necessaria applicazione ad essa della disciplina dell'art. 2704 c.c. in tema di certezza della data rispetto ai terzi.
Non senza lamentare che la Corte abbia invertito l'onere della prova e negato a torto efficacia al disconoscimento operato nell'udienza del 1^ marzo 1989 dal procuratore di esso ET (ossia del condebitore solidale), il ricorrente contesta poi che l'appellato abbia raggiunto la prova della certezza della data del documento in esame, attesa l'inaffidabilità delle deposizioni provenienti dai familiari del OL, portatori di un interesse di fatto nella causa;
sicché, meritando credito l'unica persona realmente indifferente alle sorti della causa, la moglie dello ZI, dovrebbe ora dichiararsi "estinto per intervenuta prescrizione decennale il diritto di credito veicolato negli effetti cambiari allegati al ricorso per ingiunzione".
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, per confutare l'obiezione del ET che l'atto di costituzione in mora mancherebbe di data certa, osserva anzitutto che non vi è stato un rituale disconoscimento;
e soggiunge che comunque nemmeno è pertinente il richiamo all'art. 2704 c.c., perché la mancanza di data certa rileva quando si vogliano far valere gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nella scrittura, ma non quando la data sia assunta come semplice fatto storico, da provarsi con qualsiasi mezzo.
Nella specie la prescrizione ordinaria decennale prevista per l'azione di arricchimento esperita dal OL ai sensi degli artt. 67 l.c. e 2041 c.c. iniziò il suo decorso alla scadenza dei titoli (31 dicembre 1971) e fu interrotta dalla diffida ad adempiere, rivolta all'avallante ZI. La lettera cui il Tribunale giustamente ha attribuito efficacia interruttiva del termine di prescrizione è un atto unilaterale recettizio che produce effetto dal momento in cui viene a conoscenza, in qualsiasi modo, del destinatario. Ben poteva dunque la parte appellata dedurre una prova testimoniale intesa a dimostrare che lo ZI ricevette la diffida il 14 dicembre 1978; e l'esito di questa prova è stato nel complesso favorevole all'appellato, avendo permesso di appurare che lo ZI sottoscrisse la lettera in parola "qualche giorno prima del Natale 1978".
Ne consegue che la prescrizione, interrotta validamente nei confronti dell'avallante, venne interrotta pure, ai sensi dell'art. 1310 c.c., nei confronti del coobbligato solidale ET, al quale il decreto ingiuntivo fu notificato in tempo utile, il 18 novembre 1988.
Così riassunta la motivazione della sentenza impugnata, è bene avvertire che il ricorrente, sebbene denunci nella rubrica anche la violazione degli artt. 2946 c.c. e 94 L.C. (norma quest'ultima recante la speciale disciplina delle prescrizioni brevi in materia cambiaria, inclusa quella dell'azione di arricchimento di cui all'art. 67), non ha poi, nel contesto del ricorso, sviluppato e chiarito, dopo quell'affermazione apodittica, il significato della censura;
ed anzi ha svolto le sue specifiche doglianze sul presupposto in discusso che la prescrizione del caso sia decennale, addirittura espressamente invocandola nelle conclusioni del ricorso;
la qual cosa esclude nettamente che, nella sostanza, nonostante il formale ma inesplicato richiamo di quelle norme di legge, il ricorrente abbia voluto dolersi di un eventuale errore di diritto commesso dalla Corte con l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
Passando dunque all'esame delle reali, specifiche censure, rileva il Collegio, in punto di diritto, come non occorra ricordare che la costituzione in mora, da cui discende l'effetto dell'interruzione della prescrizione (artt. 1219, 1^ comma e 2943, 4^ comma c.c.), ha natura di atto giuridico in senso stretto o di mero atto giuridico (Cass. 17 luglio 1997 n. 6556; 15 luglio 1987 n. 6245;
16 maggio 1983 n. 3380), e non riveste pertanto carattere negoziale. Poiché il regime dell'opponibilità della data della scrittura ai terzi, stabilito dall'art. 2704 c.c., riguarda soltanto i documenti che riproducono dichiarazioni di carattere negoziale, esso non può essere dunque invocato per l'intimazione scritta di pagamento, giacché le dichiarazioni unilaterali destinate a persona determinata (o recettizie), nelle quali, come si argomenta "e contrario" dal 2^ comma del cit. art. 2704, l'accertamento della data soggiace alle limitazioni probatorie prescritte in generale per tutte le scritture private dal 1^ comma dello stesso articolo, sono pur sempre soltanto quelle aventi, al pari di queste ultime, contenuto negoziale.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che la forma scritta richiesta per la costituzione in mora del debitore non vieta, in difetto di un'espressa limitazione, che il creditore provi con ogni mezzo, e perciò anche per testi o presunzioni, che quell'atto scritto è stato effettivamente ricevuto dal debitore (Cass. 12 marzo 1982 n. 1618; 6 febbraio 1978 n. 554); ed egualmente con ogni mezzo è consentita la prova del fatto storico della data, se contestata, in cui la predetta ricezione è avvenuta, così come con ogni mezzo può essere provata perfino la data di una dichiarazione negoziale, se quest'ultima sia fatta valere non per il suo contenuto e i suoi effetti tipici, ma quale semplice fatto storico (Cass. 24 gennaio 1986 n. 456; 15 settembre 1981 n. 5105). Tutto ciò premesso, si osserva che l'onere del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e segg. c.p.c. presuppone che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa ovvero da un soggetto che la rappresenti;
mentre nella specie il ET, estraneo all'atto di costituzione in mora (proveniente dal creditore OL e sottoscritto per ricevuta dal coobbligato solidale ZI), non aveva altro onere che quello di contestare, come ha fatto, la veridicità della data apposta sul documento, costringendo così la controparte a provare la data effettiva di consegna allo ZI della cd. "diffida" del 15 (o 14) dicembre 1978.
La Corte di merito dunque ha correttamente ammesso ed espletato la prova testimoniale offerta dall'appellato OL, e, sulla base di essa, valutando anche la deposizione della moglie dello ZI, ha raggiunto, con motivazione adeguata, immune da vizi logici o errori di diritto, il convincimento, vanamente confutato dal ricorrente, che tale "diffida" sia stata ricevuta dallo ZI "qualche giorno prima del Natale 1978"; e dunque la conclusione (non censurata, come s'è detto, quanto al termine di prescrizione) che sia stato per un verso impedito il decorso del decennio dalla scadenza dei titoli cambiari e per altro verso sia stata tempestiva la notifica del decreto, eseguita entro il decennio dall'atto interruttivo.
Col rigetto del ricorso non va adottato alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio, attesa la già rilevata assenza di difese della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001