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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2025, n. 6815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6815 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
'91 Penale Sent. Sez. 4 Num. 6815 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione proposta nell'interesse di MA IS per l'ingiusta detenzione patita in carcere e agli arresti domiciliari in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa il 26/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, commi 1 e 2, 628, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen. (capo A); e di cui agli artt. 81, 110 e 648 cod. pen. (capo B). 1.2. In data 08/03/2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha pronunziato sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 30/03/2023. 1.3. Queste le vicende all'origine della cautela. Quanto al capo A): il 09/05/2019, LO RU VI aveva sporto denuncia - querela in seguito al rinvenimento di una cartuccia di pistola inesplosa sulla soglia di ingresso della propria abitazione e aveva riferito agli operanti di p.g. che, a seguito della vendita della propria autovettura all'autosalone riconducibile ad ST ES, era stato minacciato di morte dal MA, al quale la vettura era stata ceduta, affinché rinunciasse al compenso pattuito, ed era stato inoltre minacciato da un altro soggetto, il quale pretendeva la restituzione degli assegni. Quanto al capo B), avente ad oggetto due vetture (una Fiat 500 Abarth Cabrio e una Peugeot 3800), con telaio contraffatto, ritenute pertanto provento del delitto di ricettazione, risultava che l'istante, unitamente ad NE AN, suo socio nell'autosalone di Sezze Scalo, intendesse disfarsi delle due auto, "appioppandole" a AZ MA (collaboratore della moglie nella gestione di un autosalone a Tivoli). In sede di interrogatorio innanzi al Gip, il MA chiariva che aveva acquistato l'auto dall'ST, pagando con diversi assegni, di cui alcuni non andati a buon fine. Avendo appreso che il RU era l'originario proprietario della vettura, aveva effettuato dei bonifici a quest'ultimo, pur non essendovi tenuto. Specificava di non averlo mai minacciato e che, anzi, era stato il RU a minacciarlo, costringendolo a pagare due volte lo stesso bene. Quanto al capo B): in sede di interrogatorio, l'istante aveva dichiarato di non conoscere la provenienza delittuosa delle due vetture acquistate da NE AN (una Fiat 500 Abarth Cabrio e una Peugeot 3800) e che, avendo nutrito dei dubbi sulla documentazione a lui pervenuta relativa alla Peugeot, aveva chiesto un controllo della polizia stradale, all'esito del quale le vetture erano state sequestrate. 2 2. La Corte territoriale ha in particolare / valorizzato, ai fini dell'esclusione dell'invocato indennizzo, oltre alle dichiarazioni dei querelanti, il tenore delle conversazioni intercettate/dalle quali sarebbe risultata la consapevolezza, in capo al MA, della provenienza delittuosa dei veicoli e della necessità, da lui rappresentata al socio NE, di disfarsene in fretta. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso per cassazione il difensore del MA che lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 192, 314 e 643 cod. proc. pen. Rileva il difensore come il Giudice della riparazione si sia limitato a prendere in considerazione soltanto le condotte di cui al capo B), non fornendo alcuna motivazione in ordine a quelle di cui al capo A), conseguendone che deve ritenersi che, relativamente a tale capo di accusa, la Corte territoriale non abbia ravvisato alcuna condotta colposa in capo all'istante, tale da legittimare all'epoca l'applicazione di una misura cautelare. La motivazione resa dall'ordinanza impugnata è, dunque, del tutto illogica e fortemente contraddittoria, tenuto conto che l'applicazione della misura cautelare si fondava prevalentemente sulla condotta tenuta dall'indagato nei confronti del RU, la cui valutazione è stata del tutto pretermessa dal Giudice della riparazione. Quanto al capo B), l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge laddove individua la colpa ostativa al richiesto indennizzo nella consapevolezza dell'istante della provenienza illecita delle due autovetture, desumibile dalle conversazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili dal Giudice dell'udienza preliminare, alla luce del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. e della recente pronuncia delle Sezioni Unite "Cavallo". Evidenti sarebbero, pertanto, l'illegittimità e l'illogicità della motivazione sul punto, giacché la Corte territoriale ha fondato il proprio provvedimento esclusivamente su circostanze desunte da intercettazioni dichiarate inutilizzabili e come tali costituenti prova illegale, atteso il carattere patologico di detta inutilizzabilità. Il Giudice della riparazione, con motivazione apparente, ha osservato che l'adozione da parte dell'Autorità giudiziaria del provvedimento restrittivo possa desumersi anche diklle dichiarazioni dei querelanti, senza tuttavia spiegarne il motivo. Anche sotto tale profilo, la motivazione si appalesa carente, non avendo la Corte di appello spiegato in che modo le dichiarazioni della persona offesa, reputate inattendibili dal Giudice della cognizione, avrebbero dispiegato rilevanza agli effetti di una condotta colposa posta in essere dal ricorrente. Né la Corte di appello ha operato una rivalutazione delle vicende che hanno condotto all'assoluzione ma si è limitata a riportare il contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non considerando che, 3 sin da subito, l'istante ha manifestato l'estraneità ai fatti che gli venivano contestati. 3. In data 20/09/2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. L'ordinanza impugnata manifesta fraintendimento della disciplina che è stata chiamata ad applicare, errando nella identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (grave o lieve) della stessa e, di conseguenza, nella impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella e l'instaurazione (e il mantenimento) della limitazione della libertà personale. Nell'individuare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del Giudice della cautela, la Corte di appello ha infatti focalizzato la propria attenzione sull'ordinanza cautelare, anziché - come avrebbe dovuto - sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita nel giudizio assolutorio. L'ingiustizia della detenzione, invero, va valutat , con riferimento alla sussistenza dei fatti storici accertati con la sentenza di assoluzione: sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non opera alcun riferimento alla sentenza assolutoria (nel caso di specie, sentenza di non luogo a procedere). Ciò anche in ragione del principio per il quale íl giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). L'errore prospettico testé evidenziato ha condotto il Giudice della riparazione a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal Giudice della cautela, senza verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo. Inoltre, l'ordinanza - che prescinde, inspiegabilmente, dalla valutazione della condotta del ricorrente con riguardo al capo A («in questa sede, rileva la fattispecie di cui al capo B»), che pure era compreso nel titolo cautelare - nulla dice in ordine alla circostanza che le conversazioni intercettate, da cui sarebbero emersi, a suo dire, gli elementi soggettivi ed oggettivi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., 4 sarebbero state dichiarate inutilizzabili dal Giudice della cognizione. Rispetto a detta eventualità, giova ricordare il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667). Più precisamente, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935). La dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza, infatti, un'ipotesi di evidente "illegalità" di tale mezzo di prova, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. 3. Per quanto sin qui esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio accerterà l'eventuale ricorrenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, definendo preliminarmente qual siano i fatti pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione;
valuterà se il comportamento dell'istante, in tale quadro inserito, abbia avuto connotazioni dolose o gravemente colpose tali da costituire concausa dell'adozione del provvedimento cautelare e del suo mantenimento. Al Giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside,nte
'91 Penale Sent. Sez. 4 Num. 6815 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione proposta nell'interesse di MA IS per l'ingiusta detenzione patita in carcere e agli arresti domiciliari in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa il 26/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, commi 1 e 2, 628, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen. (capo A); e di cui agli artt. 81, 110 e 648 cod. pen. (capo B). 1.2. In data 08/03/2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha pronunziato sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 30/03/2023. 1.3. Queste le vicende all'origine della cautela. Quanto al capo A): il 09/05/2019, LO RU VI aveva sporto denuncia - querela in seguito al rinvenimento di una cartuccia di pistola inesplosa sulla soglia di ingresso della propria abitazione e aveva riferito agli operanti di p.g. che, a seguito della vendita della propria autovettura all'autosalone riconducibile ad ST ES, era stato minacciato di morte dal MA, al quale la vettura era stata ceduta, affinché rinunciasse al compenso pattuito, ed era stato inoltre minacciato da un altro soggetto, il quale pretendeva la restituzione degli assegni. Quanto al capo B), avente ad oggetto due vetture (una Fiat 500 Abarth Cabrio e una Peugeot 3800), con telaio contraffatto, ritenute pertanto provento del delitto di ricettazione, risultava che l'istante, unitamente ad NE AN, suo socio nell'autosalone di Sezze Scalo, intendesse disfarsi delle due auto, "appioppandole" a AZ MA (collaboratore della moglie nella gestione di un autosalone a Tivoli). In sede di interrogatorio innanzi al Gip, il MA chiariva che aveva acquistato l'auto dall'ST, pagando con diversi assegni, di cui alcuni non andati a buon fine. Avendo appreso che il RU era l'originario proprietario della vettura, aveva effettuato dei bonifici a quest'ultimo, pur non essendovi tenuto. Specificava di non averlo mai minacciato e che, anzi, era stato il RU a minacciarlo, costringendolo a pagare due volte lo stesso bene. Quanto al capo B): in sede di interrogatorio, l'istante aveva dichiarato di non conoscere la provenienza delittuosa delle due vetture acquistate da NE AN (una Fiat 500 Abarth Cabrio e una Peugeot 3800) e che, avendo nutrito dei dubbi sulla documentazione a lui pervenuta relativa alla Peugeot, aveva chiesto un controllo della polizia stradale, all'esito del quale le vetture erano state sequestrate. 2 2. La Corte territoriale ha in particolare / valorizzato, ai fini dell'esclusione dell'invocato indennizzo, oltre alle dichiarazioni dei querelanti, il tenore delle conversazioni intercettate/dalle quali sarebbe risultata la consapevolezza, in capo al MA, della provenienza delittuosa dei veicoli e della necessità, da lui rappresentata al socio NE, di disfarsene in fretta. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso per cassazione il difensore del MA che lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 192, 314 e 643 cod. proc. pen. Rileva il difensore come il Giudice della riparazione si sia limitato a prendere in considerazione soltanto le condotte di cui al capo B), non fornendo alcuna motivazione in ordine a quelle di cui al capo A), conseguendone che deve ritenersi che, relativamente a tale capo di accusa, la Corte territoriale non abbia ravvisato alcuna condotta colposa in capo all'istante, tale da legittimare all'epoca l'applicazione di una misura cautelare. La motivazione resa dall'ordinanza impugnata è, dunque, del tutto illogica e fortemente contraddittoria, tenuto conto che l'applicazione della misura cautelare si fondava prevalentemente sulla condotta tenuta dall'indagato nei confronti del RU, la cui valutazione è stata del tutto pretermessa dal Giudice della riparazione. Quanto al capo B), l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge laddove individua la colpa ostativa al richiesto indennizzo nella consapevolezza dell'istante della provenienza illecita delle due autovetture, desumibile dalle conversazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili dal Giudice dell'udienza preliminare, alla luce del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. e della recente pronuncia delle Sezioni Unite "Cavallo". Evidenti sarebbero, pertanto, l'illegittimità e l'illogicità della motivazione sul punto, giacché la Corte territoriale ha fondato il proprio provvedimento esclusivamente su circostanze desunte da intercettazioni dichiarate inutilizzabili e come tali costituenti prova illegale, atteso il carattere patologico di detta inutilizzabilità. Il Giudice della riparazione, con motivazione apparente, ha osservato che l'adozione da parte dell'Autorità giudiziaria del provvedimento restrittivo possa desumersi anche diklle dichiarazioni dei querelanti, senza tuttavia spiegarne il motivo. Anche sotto tale profilo, la motivazione si appalesa carente, non avendo la Corte di appello spiegato in che modo le dichiarazioni della persona offesa, reputate inattendibili dal Giudice della cognizione, avrebbero dispiegato rilevanza agli effetti di una condotta colposa posta in essere dal ricorrente. Né la Corte di appello ha operato una rivalutazione delle vicende che hanno condotto all'assoluzione ma si è limitata a riportare il contenuto dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non considerando che, 3 sin da subito, l'istante ha manifestato l'estraneità ai fatti che gli venivano contestati. 3. In data 20/09/2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. L'ordinanza impugnata manifesta fraintendimento della disciplina che è stata chiamata ad applicare, errando nella identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (grave o lieve) della stessa e, di conseguenza, nella impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella e l'instaurazione (e il mantenimento) della limitazione della libertà personale. Nell'individuare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del Giudice della cautela, la Corte di appello ha infatti focalizzato la propria attenzione sull'ordinanza cautelare, anziché - come avrebbe dovuto - sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita nel giudizio assolutorio. L'ingiustizia della detenzione, invero, va valutat , con riferimento alla sussistenza dei fatti storici accertati con la sentenza di assoluzione: sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non opera alcun riferimento alla sentenza assolutoria (nel caso di specie, sentenza di non luogo a procedere). Ciò anche in ragione del principio per il quale íl giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). L'errore prospettico testé evidenziato ha condotto il Giudice della riparazione a valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal Giudice della cautela, senza verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussistenza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo. Inoltre, l'ordinanza - che prescinde, inspiegabilmente, dalla valutazione della condotta del ricorrente con riguardo al capo A («in questa sede, rileva la fattispecie di cui al capo B»), che pure era compreso nel titolo cautelare - nulla dice in ordine alla circostanza che le conversazioni intercettate, da cui sarebbero emersi, a suo dire, gli elementi soggettivi ed oggettivi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., 4 sarebbero state dichiarate inutilizzabili dal Giudice della cognizione. Rispetto a detta eventualità, giova ricordare il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667). Più precisamente, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935). La dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza, infatti, un'ipotesi di evidente "illegalità" di tale mezzo di prova, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. 3. Per quanto sin qui esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio accerterà l'eventuale ricorrenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, definendo preliminarmente qual siano i fatti pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione;
valuterà se il comportamento dell'istante, in tale quadro inserito, abbia avuto connotazioni dolose o gravemente colpose tali da costituire concausa dell'adozione del provvedimento cautelare e del suo mantenimento. Al Giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside,nte