Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2003, n. 24010
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori - figura introdotta dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili - deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia. (Nella fattispecie l'imputato, coordinatore dei lavori, non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2003, n. 24010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24010
    Data del deposito : 3 aprile 2003

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