Sentenza 11 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A 00305 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA CANCELLERIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.14605/99 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 563 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Cons. Relatore C.C. 22/09/00 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.
3.000 SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA UMANITA', in persona del || ....1.1. GEN. 2001. legale rappresentante pro tempore AT RI IL IE Giuseppa, elettivamente domiciliata in Catania, via Giuseppe Verdi n. 81, presso l'avv. Giuseppe Liotta, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SC LETIZIA intimata avverso l'ordinanza 9.6.99 del Tribunale di Catania, Ди 3770 1 Sezione distaccata di AN (r.g. 15174/98). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/09/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di AN ND LE conveniva in giudizio la Società cooperativa Nuova Umanità deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e chiedendo il riconoscimento di diritti ad esso connessi. Costituitasi in giudizio, la Società cooperativa eccepiva l'incompetenza del Pretore del lavoro e, successivamente, dopo l'acquisto di efficacia del d.lgs. 19.2.98 n. 51, deduceva anche l'incompetenza per materia del giudice del Tribunale di Catania addetto alla Sezione distaccata di AN, non risultando lo stesso, in base alle tabelle di detto Ufficio giudiziario, in forza alla Sezione Lavoro. l'ordinanza indicata in epigrafe ilCon ribadivagiudice la competenza della Sezione distaccata di AN, argomentando che, in base all'art. 5 c.p.c., per individuare il giudice competente occorre far riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevanti i successivi mutamenti della legge processuale. Il giudice, pertanto, ritenutosi competente, emanava provvedimenti ordinatori del giudizio. Avverso questa ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza la Soc. cooperativa chiedendo che sia dichiarata l'incompetenza del giudice del Tribunale di Catania addetto alla Pretura di AN, a decidere della controversia, fissando la stessa nella Sezione Lavoro dello stesso Tribunale. Il Procuratore Generale ha proposto le conclusioni indicate in epigrafe. Motivi della decisione Ritiene la Corte che i motivi dedotti dalla ricorrente non possano essere presi in esame essendo il ricorso inammissibile. Preliminarmente, deve rilevarsi che, affinchè si abbia una sentenza (quantomeno implicita) sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento ai sensi dell'art. 43 c.p.c., è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione ди 3 irretrattabile, presupponga l'affermazione о la negazione della competenza, mentre non può ritenersi che contenga una implicita statuizione al riguardo il provvedimento ordinatorio, che è retrattabile ed è comunque inidoneo a pregiudicare la decisione finale (giurisprudenza costante di questa Corte, cfr. ex multis la sentenza 19.6.98 n. 6134 e l'ordinanza 19/06/1993 n. 524). Nella specie, avendo il giudice affermato la propria competenza in risposta ad esplicita eccezione di senso contrario formulata da parte convenuta, deve ritenersi che il provvedimento impugnato possieda il carattere di stabilità idoneo a fissare la competenza nell'ambito del processo. A prescindere dallo strumento utilizzato (l'ordinanza) dal giudice, il conflitto è, pertanto, sul piano del provvedimento impugnato, correttamente promosso. Tanto premesso, pregiudiziale all'esame del merito del regolamento è l'accertamento della sua ammissibilità in base alla normativa di modifica ordinamentale introdotta dal d.lgs. 19.2.98 n. 51. Tale decreto, come modificato dalla 1. 16.6.98 188, ha soppresso con effetto dal 2.6.99, n. l'ufficio del pretore, ed ha devoluto, nella materia civile, le cause precedentemente di competenza del pretore al tribunale (artt. 49 e trattazione e la 50), cui è attribuita anche la (art. 132), salvo definizione di quelle in corso che siano già state precisate le conclusioni, o che comunque siano già state ritenute in decisione In tale ultima ipotesi, a norma dell'art. 133 del citato decreto, le controversie sono definite, dal pretore (mantenuto, a tale scopo, transitoriamente funzione) sulla base delle disposizioni in anteriormente vigenti, a meno che la causa non venga restituita alla fase istruttoria, nel qual caso riprende vigore il principio generale della sua definizione ad opera del tribunale. La disposizione transitoria nulla prevede per i casi in cui sia la Corte di cassazione a determinare la competenza, limitandosi a prevedere il mantenimento dell'ufficio di pretura per l'esaurimento dei soli affari pendenti (e quindi nella disponibilità procedimentale dell'ufficio), alla data del 2.6.99, dinanzi al pretore. La pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione esclude, pertanto, la competenza transitoria del pretore e, in particolare, della competenza c.d. di ritorno, con la conseguente qu impossibilità di designare il pretore in sede di regolamento di competenza e di rinviare ad esso. Pertanto, nelle controversie ove sia sollevato conflitto per l'individuazione della competenza di pretore о tribunale, non può che prendersi atto della soppressione della figura del primo e procedersi all'individuazione nel secondo del giudice competente, quale soggetto giurisdizionale che ha assorbito la competenza del giudice soppresso. La situazione ordinamentale, per le ragioni sopra dette, induce tale conclusione sia per le controversie per le quali è proposto regolamento in data antecedente al 2.6.99, sia per quelle successive. La stessa situazione ordinamentale fa venir meno la condizione di ammissibilità del regolamento, costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, e comporta l'inammissibilità del regolamento di competenza. Ove, come nel caso di specie, il contrasto verta non sull'individuazione del giudice -competente, ma sulla natura della controversia e cioè se la stessa sia soggetta o meno al rito del lavoro - si pone un problema non di competenza, dato che l'ufficio deve essere ormai individuato DM esclusivamente (e pacificamente) nel tribunale, ma di rito applicabile e di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione al regolamento di quale non è ammissibile il competenza (cfr. Cass., S. u., 7.2.94 n. 1238 e numerose altre sentenze conformi). Tale inammissibilità investe il regolamento proposto sia di ufficio, che necessario e facoltativo, atteso che la modifica legislativa più volte richiamata, pur non negando l'interesse della parte a che la controversia sia decisa dal giudice impedisce che tale interesse possacompetente, essere fatto valere in assoluto con lo strumento del regolamento di competenza. può affermarsi che il In conclusione, investito di controversia nelle forme tribunale ordinarie, ove ritenga che la stessa riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., viceversa - nel caso che la controversia sia promossa con il rito speciale e ritenga di doverla trattare con il rito ordinario, emetterà un provvedimento di cambiamento di rito non impugnabile con regolamento di competenza. Analoga conclusione deve essere adottata nel caso che il giudice abbia adottato il provvedimento anteriormente al 2.6.99, atteso che in quel caso, per l'unificazione dell'ufficio del pretore e del tribunale, non esiste un problema di competenza, ma solo di individuazione del rito applicabile. Di fronte a questa nuova situazione ordinamentale, a maggior ragione è inammissibile il ricorso ora in esame. La società ricorrente contesta solo indirettamente il rito applicabile, mentre nella realtà solleva una questione attinente esclusivamente l'organizzazione del lavoro giudiziario all'interno del Tribunale di Catania e la divisione degli affari tra i magistrati ad esso addetti, in relazione alla quale non è neppure Il ipotizzabile una questione di competenza. regolamento è, pertanto, inammissibile.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del preseure procedimento Così deciso in Roma il 22 settembre 2000. I Il Presidente Marius faut jaun D A 0 S 3 , 1 S 3 O . A 5 L Il Consigliere estensore T T L R , . O Фатмичнатmom A A ' N B S L I E Still L 3 P D E 7 S - I A D 8 T I N IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA - S S 1 G O N Depositata in Cancelleria 1 O P E A S 11 GEN. ZUUT E M I I D G A E oggi, A G , D O E MAD IL COLABORATORE O T E L R E T T T R DI CANCELLERIA I S P N A R I U I E S L G T S D L E R E O E R O C D 8