Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NO DEL POPO O IT0 1 124 /02 REPUBBLICA ITALI Ogg.: Lavoro LA GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 9184/99 Cron. N. 28 17 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente- Rep. N.
2. Ettore Mercurio -Consigliere- Ud. 28.11.2001 3.66 Fernando Lupi -Consigliere- 664. Natale Capitanio -Consigliere- 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ON RA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonelli 50, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Garenna, rap- presentata e difesa dall'Avv. Salvatore Perugini del foro di Co- senza Ricorrente
CONTRO
KOOP SUD S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Rag. Carmelo Angelo Pisarro, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico 92, presso lo studio dell'Avv. Carlo Silvetti, rappresentata e difesa, sia con- 4616 giuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Renzo Calabretta e Franco Calabria del foro di Cosenza, come da procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 263/99 del Tribunale del La- voro di Cosenza del 26.2.1999/4.3.1999 nella causa iscritta al n. 237 R.G.A.C. dell'anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
Uditi gli Avv.ti Ernesto Garenna per la Paone e Renzo Calabretta per la OP Sud S.r.l.; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10.1.1996 il Pretore di Cosenza- Sezione di- staccata di Acri- in funzione di giudice del lavoro dichiarava ri- solto alla data del 15.1.1993 il rapporto di lavoro tra la ricor- rente AN Paone e la OP Sud S.r.l. per inadempimento del datore di lavoro e condannava la OP a pagare alla lavora- trice l'importo di £.
3.273.000 a titolo di risarcimento del danno, l'importo di £. 10.311.000 per differenze retributive e di £.
5.000.000 a titolo di trattamento di fine rapporto. Tale decisione, impugnata dalla OP Sud S.r.l., veniva parzial- mente riformata dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 26.2.1999/4.3.1999, che, confermate le restanti statuizioni, ri- 3 gettava la domanda di pagamento delle differenze retributive, con compensazione delle spese del grado. In particolare il Tribunale riteneva infondate, per quanto possa valere in questa sede, le censure dell'appellante riguardanti la nullità del ricorso introduttivo per omessa indicazione del con- tratto collettivo applicabile (primo motivo), la legittimità del li- cenziamento (secondo motivo) e l'inapplicabilità dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (terzo motivo). Lo stesso Tribunale accoglieva la censura riguardante il ricono- scimento delle differenze retributive (quarto motivo) rilevando l'insussistenza di elementi idonei far ritenere che le ore retri- buite alla lavoratrice fossero inferiori a quelle effettivamente prestate, e ciò sulla base sia delle dichiarazioni dei testi escussi sia delle risultanze del registro delle presenze. Il giudice di appello, infine, non condivideva la tesi sostenuta dall'appellata secondo cui la OP avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado per avere pagato le somme precet- tate, giacché l'adempimento dell'obbligo nascente da una senten- za, soprattutto se provvisoriamente esecutiva, non implica rinun- cia all'impugnativa della sentenza medesima. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la Paone con due motivi. La OP Sud S.r.l. resiste con controricorso, illustrato con me- moria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 329 c.p.c., nonché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene al riguardo che nel caso di specie il datore di lavoro ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, giacché, se sen- za manifestare alcuna volontà di impugnare tale decisione e senza formalizzare la benché minima riserva di impugnativa, ha provve- duto a liquidare tutte le somme precettate al netto dei soli inte- ressi rivalutazione monetaria. Aggiunge che lo stesso datore di lavoro solo successivamente ha proposto appello, che per ciò stesso sarebbe inammissibile e im- proponibile. Da parte sua la società resistente contesta tale impostazione rile- vandone l'inammissibilità o comunque l'infondatezza La censura non è fondata e va perciò disattesa. Secondo consolidato indirizzo di questa Corte, che si ritiene di condividere, l'adempimento spontaneo della prestazione imposta da una sentenza esecutiva, anche prima dell'intimazione del pre- cetto e senza formulazione di riserva di impugnazione della sen- tenza, non è di per sé solo sufficiente a configurare gli estremi dell'acquiescenza tacita, in quanto si tratta di un comportamento che può essere ispirato dalla finalità di evitare le ulteriori spese del precetto e degli eventuali successivi atti di esecuzione ( ex plurimis Cass. sentenza n. 13927 del 13 dicembre 1999; Cass. sentenza n. 4543 del 6 maggio 1999; Cass. sentenza n. 1616 del 15 febbraio 1995; Cass. sentenza n. 10851 del 10 novembre 1990). Questa Corte nel ribadire tale orientamento ha confermato che il pagamento di un debito, determinato da sentenza o da qualsiasi provvedimento dotato di efficacia esecutiva, si configura come atto di dovuta esecuzione della sentenza o del provvedimento, con la conseguenza che, in mancanza di una rigorosa prova in contrario in ordine ad univoca volontà abdicativa, non può essere inteso come comportamento incompatibile con la volontà di av- valersi dei mezzi di impugnazione, ossia dell'acquiescenza pre- clusiva della proponibilità ai sensi dell'art. 329- 1° comma- c.p.c. (Cass. sentenza n. 8223 del 16 giugno 2000; Cass. sentenza n. 11083 del 21 novembre 1998; Cass. Sezioni Unite sentenza n. 10112 del 13 ottobre 1993). Orbene il Tribunale, nel dare applicazione agli anzidetti principi, ha fornito adeguata motivazione sul fatto che nel caso di specie il pagamento si riferisce a somme precettate riguardanti sentenza esecutiva e come tale non comporta alcuna volontà di rinuncia da parte della società all'impugnazione della sentenza medesima. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e delle norme procedurali sulla valutazione della prova, in relazione all'art. 360 ˚n. 3 c.p.c., nonché vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La Paone afferma che il Tribunale ha errato nell'accogliere par- zialmente l'appello della società non tenendo nel giusto conto né valutando con idonea motivazione le risultanze istruttorie (depo- sizioni testimoniali e produzione di buste paga), dalle quali emergeva per l'intero periodo di durata del rapporto la corre- sponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta per con- tratto per lo svolgimento del normale orario di lavoro, riferito ai giorni della settimana e del mese. Il motivo è privo di pregio. Il Tribunale, come già si è detto, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e delle risultanze del registro di presenza ha ri- tenuto che le ore di presenza della Paone corrispondessero esat- tamente a quelle dalla stessa indicate, sicché ha negato la sussi- stenza di differenze retributive. Tali valutazioni risultano congruamente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici, mentre le censure della ricorrente attribui- scono ai medesimi fatti una diversa valenza ed in definitiva si ri- solvono in un diverso apprezzamento della volontà delle parti e delle prove acquisite rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, il che è inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso in conclusione è destituito di fondamento e va rigetta- to. Ricorrono giusti motivi, in considerazione delle difformi decisio- ni dei giudici di merito, per compensare le spese del giudizio di cassazione. 7
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa gittimità. Così deciso in Roma addì 28 novembre Il Consigliere relatore estensore Alessandro be reusis Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.9.GEN 2002- IL CANCELLIERE H O M le spese del giudizio di le- 2001 1 Presidente 16 I D , A S O S 0 L 1 L A 3 T . O , 3 T B 5 A R I S 'A D . E P L N A S L T I E S 3 N D 7 O G - I P S 8 O - IM N 1 A E 1 D A S E D I E , A E O G T R O G N T T E IS E T S L I G E IR E A R D L L O E D