Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUB ICA IT LIA01 314/02 IN OME PE POP LOIT LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 6878/99 VIGOLO Consigliere Cron. 3613 Dott. Luciano Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere- Ud. 09/10/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI- Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente 456 SENTENZA sul ricorso proposto da: AM CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. 11, presso lo studio dell'avvocato VALENZA FERRARI DINO, rappresentata e difesa dall'avvocato PICCIONI CELIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA TORRE OL DI NN NC;
- intimato avverso la sentenza n. 477/98 del Tribunale di RIMINI, depositata il 17/12/98 R.G.N. 579/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo 3826 -1- SIMONESCHI;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Rimini, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande proposte da AM Cinzia nei confronti della La Torre Folk di RO EL e C. s.n.c., a titolo retributivi relativi adi credito prestazioni artistiche effettuate nel periodo ottobre 91-settembre 94. Riteneva in particolare il Tribunale che l'appellata non aveva provato il prestazioni per le quali avevaquantum delle proposto domanda, risultando documentalmente dal libretto Enpals un numero di prestazioni di molto inferiore a quello occorrente per giustificare il credito oggetto di domanda. Per questo motivo, il Tribunale riteneva che correttamente tanto nel giudizio di primo grado quanto in appello erano state rigettate le prove testimoniali richieste dalla AM. Né questa poteva vantare alcun credito a titolo di prestazioni accessorie, trattandosi, come acquisto agli atti, di prestazioni retribuite a cachet, ovvero con compenso omnicomprensivo. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la AM censurandola per vizio di motivazione e violazione di legge. Non si è costituita la società intimata. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE ricorrente, con il primo motivo, Deduce la vizio di omessa e contraddittoria motivazione della impugnata sentenza non avendo il Tribunale chiarito le disposizioni delquali siano contratto collettivo, dalle quali desumere che il compenso della prestazione artistica è stabilito in termini omnicomprensivi, così da escludere che il prestatore possa domandare in giudizio, sul presupposto contrario, il pagamento degli accessori;
deduce inoltre la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente valutato la produzione documentale proveniente dalla parte interessata, con l'ulteriore ed altrettanto erronea conseguenza di aver rigettato le prove testimoniale dedotte per accertare l'effettiva entità della prestazione di lavoro. Deduce inoltre la ricorrente, con il violazione di legge per avere ilsecondo mezzo, Tribunale omesso di autorizzare la richiesta esibizione dei bollettini SIAE, dai quali sarebbe. stato possibile conoscere con certezza la quantità della prestazione svolta. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto, non avendo il Tribunale dato alcuna ragione della affermata omnicomprensività dei compensi dovuti per le prestazioni rese dalla ricorrente e in ogni caso della disciplina contrattuale collettiva dalla quale desumere tale omnicomprensività, in difetto altresì di una qualche clausola del contratto individuale di lavoro dalla quale potesse trarsi la stessa questo dovendosi aggiungere che conclusione. anche per quanto riguarda il criterio di quantità delle prestazioni accertamento della effettuate, per la quale il Tribunale ha seguito gli esiti degli accertamenti compiuti dal C.T.U., i dati risultanti dal libretto Enpals, essendo annotati secondo le indicazioni ricevute dal datore di lavoro, non potevano considerarsi da soli di efficacia probatoria sufficiente ad escludere la ammissibilità degli ulteriori mezzi di prova richiesti dalla parte ricorrente diretti a dimostrare la prestazione di un'attività lavorativa numero di giorni superiore a quelliper un risultanti dal menzionato libretto.
Per questi motivi
, cassata la sentenza impugnata al fine di nuovi e più esaurienti accertamenti istruttori da parte del giudice di rinvio, la Corte accoglie il ricorso, decidendo come da seguente dispositivo. 5
P.Q.M.
cassa e rinvia, La Corte accoglie il ricorso, anche leper spese alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2001 il Presidente: Il Cons. estensoret IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Oggi, 1 FEB. 2002 IL CANCELLIERE! R O I C D , A O SS L 0 L A 1 O , T . 3 B T 3 I SA R 5 D 'A E . SP A L T N L I S E N 3 O D P G -7 I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A T O G R N O IST G E T S E IT E L G IR E R A D L L O E D 6