Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2001, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
6 6 9 1 / 1 ee 6116 5 N 4 / O I 6 N 2 G . - E R U . B R B P . . I L D 01-5 64 /0 1 A L R L EPUBBLICA ITALIAN A T D E . D B E I A S A T T N I E N 1 R S E 3 I E 1 S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T A E Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF-Contributo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DifferenzaZa Canone DELLI PRISCOLIDott. Mario R.G.N. 12984/98Presidente Consigliere Cron.3322 Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA - Consigliere Ud. 05/10/00 Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA D AZIONE SAMPION! VILE SENT ENZA N. 61167 sul ricorso proposto da: RAGAZZI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 40, presso lo studio dell'avvocato GRADARA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GASPARE, PANSIERI Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SILVIA, giusta procura in calce;
per diritti L. il 8 FEB. 2001 375 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
LIKE 3000 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, 1 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO CG066693 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000
- controricorrente -
: 1607 avverso la sentenza n. 147/97 della Commissione -1- tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 30/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato PANSIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
쌔 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NO ZZ, dipendente della Banca Commerciale Italiana, ha impugnato la sentenza 30 ottobre 1997 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che ha accertato per gli anni dal 1983 al 1988 maggiori imposte a' fini IRPEF, per omessa denuncia del reddito derivante dal "contributo differenza canone d'affitto", somme sulle quali il datore di lavoro non aveva effettuato la ritenuta d'acconto, avendole considerate erogazioni di natura risarcitoria. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col proposto ricorso, adducendo la violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597 del 1973, nonché degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 917 del 1986, CORT oltrechè vizio di motivazione, il ricorrente sostiene la natura non reddituale del "contributo per differenza canone d'affitto", che costituirebbe soltanto risarcimento di spese sostenute dipendente A nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, che ha operato il trasferimento del 3 d'ufficio, sicchè la diminuzione patrimoniale così provocata è stata per il dipendente necessaria e nel contempo involontaria, mentre l'erogazione è stata temporanea ed analitica, rispetto alle spese effettivamente sostenute dal ricorrente, da considerarsi danno emergente. Includere tali rimborsi nel novero dei redditi da lavoro dipendente può far dubitare, secondo il legittimità costituzionale ricorrente, della dell'art. 48 c.1° D.P.R. 597/73 in relazione all'art. 53 Cost., apparendo violato il principio di capacità contributiva, in relazione alla sua ཀྱིང་སི་མ། ་ effettività, nonché il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, con riferimento all'art. 50 del D.P.R. 597/73, norma che ammette la deduzione di tutte le spese nell'ambito del lavoro autonomo. Il ricorso è infondato. Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, a far data dalla sentenza 948 del 1996 (Cass. 2604/2000; 6292/2000; 10149/2000; 7709/2000), le erogazioni del datore di lavoro al dipendente, rivolte ad alleviare la entità degli oneri generali sempre maggiore connessi ad un trasferimento della sede lavorativa, sono componenti del reddito tassabile a' fini IRPEF, come previsto, in modo sostanzialmente analogo, dall'art. 48 del D.P.R. 597 del 1973 e dall'art. 48 del D.P.R. 917 del 1986, fino alla intervenuta col D.L. 314 delmodifica normativa 1997. Infatti il reddito da lavoro dipendente, così come definito dai citati D.P.R. ricomprende tutti i compensi ed emolumenti comunque corrisposti dal datore di lavoro nell'ambito del relativo rapporto, e dunque anche le indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé, integralmente о parzialmente, gli oneri economici generali gravanti sul dipendente in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa (quali le spese di vitto, alloggio, vestiario, ecc.). Ciò rende manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità proposta dal ricorrente in relazione all'art. 53 Cost., non potendo i meri "rimborsi" di spese rientrare nel concetto di reddito da lavoro dipendente, per cui la diversa tesi violerebbe il principio di capacità contributiva. Non si verte infatti, come s'è detto, nella ipotesi di mera reintegrazione patrimoniale, 5 ma semmai in quella (Cass. 948/96) di incentivo economico, e quindi reddituale, offerto al lavoratore che si trovi ad affrontare oneri economici di carattere generale connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Altrettanto censura di sospetta infondata è l'ulteriore norme applicate per incostituzionalità delle diverso trattamento del lavoratore subordinato rispetto a quello autonomo, la cui disciplina fiscale è comunque estranea, perché speciale, in quanto connaturata ad altra e diversa figura di lavoratore che assume in proprio oneri e spese, Sto rispetto a quella del lavoratore dipendente. Inconferente è infine il richiamo del ricorrente alla sentenza della Corte Costituzionale n.387 del 1989, che riguarda l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie, sul presupposto della loro natura risarcitoria, nella CORT specie da escludersi. Consegue il rigetto del ricorso. s n a B Le oscillazioni giurisprudenziali consentono la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese. 6 Roma 5 ottobre 2000 Il relatore IL CANCELLIERE C1 OS Ascanio U P B 7 Il Presidents Mario Helli Buscoli DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 3 FEB. 2001 CORTE IL CANCELLIERE C1 OS Ascanio A E M R P S U S S E A C TO N O I Z 6 A 8 5 9 R 1 . T / S N 4 A I / I - G 6 R 2 B E . . R A R L . T L P A . U A D D . B I B L E E A R T D T A T N I I 1 S E R 3 S N 1 E E E S . T I N A A M